Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 42

TRIB Rovereto
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Rovereto
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 42
Giurisdizione : Trib. Rovereto
Numero : 42
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;

Riccardo Dies – GIUDICE;

Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 756 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 20.10.2023 da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Arco, v.le Rovereto, n. 9/B; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Ilaria Torboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Riva del Garda
(TN), via Maffei, n. 7;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
del Garda (TN), via Filanda n. 37/a;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minori non matrimoniali.
Conclusioni
Parte ricorrente:
precisa chiedendo
pagina1 di 7 - l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento presso la stessa, facendo Per_1
presente che nonostante il recente riavvicinamento, il padre non offre sufficienti garanzia di stabilità
e sicurezza tali da consentire di richiedere l'affidamento congiunto;
quanto al diritto di visita il padre potrà vedere la bambina accordandosi di volta in volta con la madre, nell'ambito del circondario

Alto Garda e senza pernottamento, non essendo note le condizioni di vita del padre;

- quanto al contributo al mantenimento si insiste nella somma di € 500,00 già richiesta in ricorso e per le spese straordinarie, che si chiede che vengano individuate e rimborsate secondo le modalità del protocollo del C.N.F. e siano poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
dette spese saranno concordate solo se superiori a € 200,00, ad eccezione che per le spese per colonie estive e per uno sport all'anno che, in deroga al protocollo, dovranno essere rimborsate senza alcun accordo e anche al di fuori di detto limite di spesa;
insiste inoltre per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto a percepire integralmente ogni assegno, contributo, sussidio previsto dalla legge a favore dei figli;

- spese di causa integralmente rifuse” (cfr. verbale d'udienza del 05.02.2025).
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente fino al 2020;
- che dalla loro unione è nata, il 24.01.2016 a Rovereto (doc. 2 di parte ricorrente), Persona_2
riconosciuta da entrambi i genitori e attualmente di nove anni;

- che la relazione fra le parti è terminata nel 2020, quando il resistente ha deciso di trasferirsi altrove;

- che, cessata la relazione, il resistente inizialmente avrebbe visto la figlia con regolarità, rappresentando un supporto per la madre nella gestione della minore, e, pur non contribuendo alle spese straordinarie necessarie per avrebbe però contribuito al suo mantenimento ordinario Per_1 versando la somma di € 250,00 mensili;

- che a partire da febbraio 2023 il padre si sarebbe licenziato dal posto di lavoro a tempo indeterminato presso Aquafil di Arco e sarebbe andato a vivere presso l'abitazione della propria madre a
Montagnana (PD), non adatta ad accogliere la minore posto che in essa vivono il padre, la nonna paterna, il compagno di quest'ultima ed altri tre figli;
a fronte di tali cambiamenti il padre avrebbe smesso di frequentare con regolarità che avrebbe visto solo per poche ore, per un paio di volte Per_1 al mese da maggio ad agosto e da allora più nulla, riducendo altresì ad € 200,00 mensili il mantenimento per la minore;

pagina2 di 7
- che a fronte della scarsa collaborazione paterna, ella dovrebbe avvalersi dell'aiuto di una babysitter,
i cui costi sarebbero stati da lei integralmente sostenuti, così come le spese per i centri estivi
(ammontanti ad oltre € 800,00 complessivi - doc. 5 di parte ricorrente);
- che, da un punto di vista economico-patrimoniale, ella sarebbe assunta con contratto a tempo determinato (scadenza a fine novembre 2023) e part-time come barista (presso Rivatour s.r.l. di Riva del Garda), con retribuzione ammontante ad € 1.100,00 mensili circa, percepirebbe € 210,00 mensili di AUU e sarebbe gravata da un canone di locazione pari a € 500,00 mensili (doc. 4 di parte ricorrente); diversamente il resistente, che era assunto a tempo indeterminato presso Aqufild di Arco, si sarebbe volontariamente licenziato e attualmente sarebbe senza lavoro, vivendo presso l'abitazione della madre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle la minore in via esclusiva, con collocamento presso di lei;

- di disciplinare il diritto di vista del padre secondo un criterio di gradualità (inizialmente qualche ora
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