Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 18
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Testo completo
N. R.G. 384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 384/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. DE LUCA Controparte_1
ENRICO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. SEVERI Controparte_2
STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in NA (TR) in data 25.06.2000, iscritto nel Registro dello Stato
Civile di detto Comune al n. 46, Part. II, Serie A tra il IG. e la IG.ra Controparte_1 [...]
CP_2
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- affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
- assegnazione della ex casa coniugale, alloggio militare, al sig. ;
Controparte_1
- diritto di visita e di frequentazione del padre con i figli come stabilito al punto 4) delle condizioni della separazione;
- contributo di mantenimento dei figli con versamento alla ex coniuge entro il 26 di ogni mese della somma di € 250,00 per ciascun figlio;
- disporre che l'Assegno Unico Universale verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori o in subordine dalla coniuge, qualora sia revocato l'assegno di mantenimento;
- disporre che le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare del 27.06.2018;
- disporre la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili dovuto dal sig. alla coniuge e conseguentemente che alla stessa non spetta Controparte_1
l'assegno di divorzio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai IGg.
in data 25.06.2000 in NA (Tr) e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di NA all'anno 2000, parte II, serie A, n.° 46, alle seguenti condizioni:
A) disporre l'obbligo del IG. di versare, a titolo di mantenimento dei figli Controparte_1 Per_1
e ed entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra la somma di € 600,00 Per_2 Controparte_2 complessivi, pari ad € 300,00 per ciascun figlio;
B) disporre l'obbligo del IG. di versare alla IG.ra , a titolo Controparte_1 Controparte_2 di assegno divorzile ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 o la minor somma ritenuta di giustizia;
C) affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_2
D) disporre i tempi di visita del minore con il padre, anche sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio, nonché sulla base delle risultanze emerse a seguito dell'ascolto del predetto o in alternativa confermare le modalità ed i tempi di frequentazione in atto;
E) disporre che tutte le spese relative ai figli vengano suddivise tra i coniugi nella misura del 50% cadauno, sulla base dei criteri e delle indicazioni previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni;
F) disporre che l'AUU relativo ad entrambi i figli venga usufruito in via esclusiva dalla resistente
;
Controparte_2
pagina 2 di 13 g) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del richiesto affidamento esclusivo, confermare
l'affidamento condiviso del figlio minore e la conseguente fruizione dell'AUU nella misura Per_2 del 50% cadauno tra i genitori;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri di matrimonio del Comune di NA (TR), dell'anno 2000, parte II, serie A, n.° 46,
l'emananda Sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/02/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in NA (TR) il Controparte_2
25.06.2000, precisando che dall'unione sono nati due figli, , nata a [...] il Persona_3
30.12.2004 e nato a [...] in data [...]. Il ricorrente ha esposto: Persona_4
-che con decreto del 7.5.2018 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso l'abitazione materna, disciplina delle frequentazioni padre figli, assegnazione della casa familiare (immobile di servizio assegnato al ricorrente in ragione dell'attività lavorativa svolta come militare) al ricorrente, con determinazione di contributo di € 500 mensili per il mantenimento dei due figli minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed al 50% dei costi sostenuti per l'abbigliamento dei minori, ponendo a carico del ricorrente contributo mensile per il mantenimento della resistente di €
200 mensili, oltre a prevedere ulteriori condizioni accessorie;
-che tali condizioni venivano concordate dai coniugi sulla base di un reddito del ricorrente di €
1.600,00 netto mensile e di un reddito della coniuge di € 600,00 netto mensile;
-che il ricorrente avrebbe subito una riduzione del reddito dal mese di settembre 2022, in conseguenza di un trasferimento con conseguente perdita di accessori per turnazioni esterne, turnazioni notturne, turnazioni feriali/festive, ed ulteriori straordinari;
-che il ricorrente ha dovuto sostenere maggiori oneri in conseguenza della costituzione di nuovo nucleo familiare composto dall'attuale compagna casalinga, e dalla figlia nata in [...] 6 ottobre Per_5
2020, da tale unione, con conseguente aumento dei costi per le utenze della casa familiare abitazione militare assegnata al ricorrente, ex casa coniugale;
-che il ricorrente provvede inoltre al mantenimento diretto dei figli e , per 3 giorni alla Per_1 Per_2 settimana, con 2 pernotti, ritenendo pertanto eccessivo l'onere posto a suo carico per il mantenimento ordinario della prole e della resistente pari ad € 700,00 mensili, a fronte di uno stipendio mensile netto di € 1.800,00;
-che la resistente percepirebbe reddito superiore a quello percepito al momento della separazione, oltre
a percepire l'assegno unico di € 250,00 per i figli;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto: la conferma dei provvedimenti della separazione quanto alle condizioni di affidamento dei figli minori, alle modalità di collocamento dei figli con la madre e frequentazioni padre, figli di assegnazione a sé della casa familiare (alloggio militare), di determinazione del contributo al mantenimento dei figli pari ad € 250,00 per ciascun figlio, con suddivisione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, e dell'onere
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del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Terni, chiedendo la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili dovuto dal per la resistente, oltre a chiedere il rigetto dell'eventuale richiesta di CP_1 assegno divorzile, con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge e non opponendosi neppure all'assegnazione della casa familiare al ricorrente, trattandosi di immobile di servizio già rilasciato dalla resistente trasferitasi a vivere con i figli dopo la separazione in immobile in locazione con canone di € 330 mensili. Quanto alle ulteriori istanze la resistente ha esposto:
-di opporsi alla domanda di revoca del contributo per il di lei mantenimento evidenziando la mancanza di sopravvenienze rispetto al momento della separazione consensuale;
- di avere diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile per avere nel corso della vita matrimoniale, rinunciato ad opportunità di lavoro per scelte condivise con il marito. In particolare la resistente ha rappresentato di aver lasciato il lavoro svolto presso una vetreria con contratto a tempo indeterminato al momento della nascita della figlia primogenita, e di aver ripreso a lavorare solo molti anni più tardi con la separazione, perdendo in questo modo in considerazione dell'età e della mancanza di esperienza lavorativa specifica la possibilità di progredire nelle opportunità di crescita reddituale, e di formare una congrua posizione previdenziale, e ciò a beneficio della attività lavorativa del ricorrente che avendo potuto dedicarsi al proprio lavoro ha avuto una rilevante progressione reddituale, evidenziando la rilevante sperequazione reddituale tra le parti percependo il ricorrente reddito annuo lordo di €
39.043,40, a fronte di reddito annuo lordo percepito dalla resistente pari a cica €10.361,00, la resistente ha quindi chiesto di porre a carico della controparte assegno divorzile di € 250,00 mensili;
- che con riferimento alle modalità di affidamento dei figli, la resistente ha rappresentato il prossimo raggiungimento della maggiore età da parte della figlia primogenita e le difficoltà del figlio Per_2 nelle relazioni con il padre, rappresentando resistenze del figlio alla frequentazione del padre a causa di tensioni con l'attuale compagna del che avrebbe tenuto condotte percepite dai figli della CP_1 parti come tese a non farli sentire a loro agio nella casa