Trib. Genova, sentenza 09/08/2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 09/08/2024
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero :
Data del deposito : 9 agosto 2024

Testo completo

N.7169/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE FERIALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ida Scotto Presidente dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice dott.ssa Francesca Lippi Giudice relatore
nel procedimento di reclamo iscritto al n.7169/2024 r.g. proposto da:
TA S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. Ing. Alberto Musso rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo De Filippis elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Cuneo in Genova alla Via D'Annunzio 2/45 R eclamante nei confronti di
UN AG in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alberto Bonifacino che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Massimiliano Grimaldi R eclamata
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova datata 5 luglio 2024, comunicata in pari data, con la quale è stato rigettato il ricorso per sequestro conservativo presentato da TA s.p.a. nei confronti di LI AG nel procedimento rubricato al R.G. n. 10415/2023
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.8.2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
TA S.p.a. , vettore marittimo, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo di merce (un carico di 87.360 pacchi di pellet) emessa dal
Tribunale di Genova in data 5 luglio 2024, misura che TA S.p.a. aveva chiesto nei confronti di LI AG a garanzia del credito maturato per la mancata restituzione tempestiva dei containers messi a disposizione per il trasporto della merce
(demurrage) e per gli esborsi conseguenti allo stazionamento portuale (port storages) per complessivi Euro 531.000.
Il sequestro conservativo è stato dapprima autorizzato dal G.D. con decreto emesso inaudita altera parte in data 17.11.2023 e fissazione di udienza, differita poi dal
pagina 1 di 11


28.11.2023 al 19.12.2023, alla quale è comparso il rappresentante del Terminal San
Giorgio S.r.l., nominato custode in sede di esecuzione, che ha reso dichiarazioni sulla tariffa applicabile.
Il procedimento è stato rinviato al 10.1.2024, udienza nuovamente differita al 20 marzo 2024, su istanza di TA, per il cambiamento del luogo di custodia e la sostituzione del custode ex art. 66 c.p.c., modifiche autorizzate dal G.D. con decreto del 27.12.2023. I contenitori con la merce sono stati quindi trasferiti dal Terminal San Giorgio S.r.l. di Genova al Terminal del Golfo S.p.A. di La EZ in data 2 febbraio 2024.
Unilm AG si è costituita nel procedimento cautelare in data 19 marzo 2024 e all'udienza del 20 marzo 2024 il G.D. ha concesso alle parti i termini per il deposito di memorie, rinviando per la discussione al 23.4.2024. Differito il procedimento all'udienza 15.5.2024, a scioglimento della riserva assunta, il G.D. ha respinto il ricorso di TA S.p.a. con conseguente revoca del decreto del 17.11.20234 e condanna della soccombente al pagamento delle spese.
L'ordinanza di rigetto del sequestro conservativo oggetto di reclamo è motivata sull'insussistenza del requisito del fumus del credito vantato da TA S.p.a. nei confronti di LI AG.
I fatti storici non contestati che il Giudice della prima fase ha posto alla base del provvedimento di diniego sono i seguenti:
- il carico veniva spedito da Istanbul su 60 container da 40 piedi a bordo della m/n Marguerite A, che scaricava la merce a Genova in data 2.3.23;

- la polizza di carico indicava come caricatore (shipper) la società turca NOK
Danismanlik, come destinatario (consignee) la IN TO AG e come notify party la resistente LI di Basilea (CH);

- sempre la suddetta polizza quantificava il container demurrages in 160 Euro al giorno successivamente al free-time di 21 gg dopo lo sbarco, ponendoli a carico dei
“vessel receivers”;

- in data 17.4.2023 la merce (stivata all'interno dei citati container) veniva sottoposta a sequestro penale per imputazioni fiscali a carico della società ED
GL SE SR (terza ed estranea rispetto alle odierne parti);

- la merce veniva dissequestrata in data 4.10.23 (doc. 17 ric.) e acquistata dalla resistente LI a seguito di vendita giudiziale (doc. 20 ric.), permanendo nei citati container posizionati presso diversi terminalisti (dapprima a Genova quindi a EZ, previa autorizzazione giudiziale allo spostamento degli stessi);

Il Giudice nell'escludere il requisito del “fumus boni iuris” ha osservato in particolare:
“quanto al credito per il periodo sub a) e cioè fino al 17.4.23 (data del sequestro penale) per Euro 170.000
•il debito per i containers demurrages e per le altre spese connesse allo stazionamento portuale dei contenitori grava normalmente sul caricatore e trova la propria causa petendi in un contratto di locazione (autonomo rispetto a quello di trasporto) di beni mobili (i containers)
•la resistente non riveste la qualità di caricatore
•la citata polizza identifica il receiver (destinatario) quale obbligato al pagamento dei container demurrages, mentre la resistente riveste (sempre nella citata polizza) il
pagina 2 di 11 mero ruolo di notify party, cioè del soggetto a cui deve essere esclusivamente comunicato l'arrivo della merce nel porto di destinazione
•malgrado i crediti vantati dalla TA discendano dal contratto di locazione nell'odierna vicenda ciò che rileva è l'identificazione del receiver della merce, soggetto indicato in polizza come obbligato al pagamento dei demurrage
•non risulta agli atti che la resistente abbia mai formalmente richiesto (prima dell'acquisto giudiziale della merce a seguito di sequestro penale) la riconsegna della merce al vettore
•che conclusivamente quindi il contenuto della clausola contenuta in polizza che fa gravare al receiver il pagamento dei demurrages e degli ulteriori costi di sosta portuale non è opponibile alla resistente che non può essere qualificata come destinatario
•che detta inopponibilità riguarda inevitabilmente anche la quantificazione dei demurrage e degli ulteriori costi contenuti in polizza;


- “quanto al credito per il periodo sub b) e dal 4.10.23 (data del dissequestro) fino alla data del ricorso (novembre 2023) (Euro 530.000 circa) nonché da detta data fino alla restituzione dei container per un importo giornaliero di Euro 160 per ogni container:
•“l'acquisto delle merci in sede di vendita giudiziaria in capo alla resistente (cfr. verbale vendita giudiziaria del 2.10.23 doc. 20 ric.) ha rimosso ogni collegamento negoziale tra l'utilizzo dei container e gli obblighi di pagamento contenuti nella polizza”
•la richiesta di riconsegna della merce avanzata da LI in data 9.11.23 (doc. 20 ric.) e quindi successivamente all'acquisto giudiziale non integra la richiesta al vettore di cui all'art. 1689 cc, ma semplicemente costituisce manifestazione del diritto domenicale su detta merce
•che è ben vero che dall'occupazione dei container da parte dei pellet di proprietà della resistente per il periodo sub b) parrebbero scaturire diritti risarcitori extracontrattuali della ricorrente nei confronti di LI che, tuttavia, non possono essere quantificati sulla base della tariffa contenuta in polizza, come invece richiede la ricorrente
•che infine - quanto al credito da rimborso delle spese per le soste presso i terminalisti (storage) e per le port fees - la ricorrente non ha - allo stato - offerto prova di averle sostenute
•che quindi non sussiste sufficiente evidenza del credito vantato dalla ricorrente
•che ne consegue il rigetto del ricorso, con revoca del sequestro concesso inaudita altera parte e
•che le spese seguono la soccombenza (art. 669 septies cpc), come da dispositivo.
La reclamante sostiene che il diniego di tutela cautelare si fondi su errate valutazioni, sia in fatto che in diritto, in quanto il Giudice della prima fase cautelare avrebbe omesso di considerare alcuni dei documenti prodotti unitamente al ricorso e si sarebbe attenuto esclusivamente alle risultanze letterali della polizza di carico, senza riconoscere rilievo alla corrispondenza intercorsa tra TA e LI e alla condotta tenuta da quest'ultima nel corso della vicenda. Secondo TA dalla corrispondenza emergerebbe la prova della conclusione del contratto di locazione di containers con LI la quale, infatti, ha pagato le demurrages e le storages maturate fino al 31 marzo 2023.
pagina 3 di 11
L'assunzione della posizione di destinataria della merci e la pattuizione dei termini del contratto di locazione risulterebbero, inoltre, da documenti e fatti non adeguatamente valorizzati dal primo Giudice.
In particolare:
- dalla email in data 2 marzo 2023 con cui il mittente del trasporto NO IM ha indicato quale destinataria delle merci (e-mail 02.03.2023 ore 12:30, doc. n. 4 ricorrente) la LI che risulta essere anche l'acquirente delle stesse dalla suddetta società turca (fattura n. NOK2023000000060 del 17.2.2023 emessa da NO nei confronti di LI doc. n. 8 ricorrente);

- dalla corrispondenza e-mail scambiata tra LI e TA con cui la prima fornisce le istruzioni per procedere alla consegna dei contenitori ( e-mail LI 23.03.2023 ore 19.36 doc. 9 ricorrente), nonché dal certificato fitosanitario delle merci dove la LI risulta indicata come “consignee” (doc. 2 ricorrente ), e ancora dalla documentazione doganale (doc. 7 ricorrente ), tutti documenti dai quali emergerebbe la veste di LI quale destinataria;

- dalla email in data 13 marzo 2023 inviata da GI (spedizioniere di LI)
a TA e in copia ad LI ed ED GL SE con cui è stato comunicato che tutti i costi derivanti dalla sosta dei 60 contenitori dovevano essere addebitati ad
LI ( email 13.3.2023, ore 9:17, doc. n. 5 ricorrente),
-dalla email di TA che ha replicato il predetto messaggio inviandolo anche ad
LI precisando che anche le demurrages e port storages sarebbero state addebitate alla LI (cfr. email 13.3.2023, ore 10:06, doc. n. 5),
-dal fatto che il giorno successivo (14.3.2023) LI ha assunto l'obbligo di pagare le controstallie (demurrages) e le port storages successive al termine di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi