Trib. Marsala, sentenza 04/12/2024, n. 935

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 04/12/2024, n. 935
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 935
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 04.12.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 1804/2023 e 1808/2024 R.G., promosse
DA
, C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDICINA VITO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e con separati ricorsi riuniti in data 6.12.2023, Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la società esponendo di avere lavorato alle Controparte_1 dipendenze di quest'ultima, dal 22.07.2021 al 31.03.2023, con inquadramento contrattuale al livello IV del CCNL Commercio, mansioni di cuoca, presso un supermercato sito in territorio di Petrosino.
In particolare, benché formalmente assunta part-time per n. 27 ore Parte_2 settimanali, ha rappresentato di avere osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore alle ore contrattualmente stabilite e precisamente: dal 22.07.2021 al 31 maggio 2022 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30, per 6 giorni lavorativi (con un giorno libero);
dall'01 giugno 2022 sino al 31.03.2023, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane.
invece, ha precisato di essere formalmente tenuta a svolgere attività Parte_1 lavorativa per 16 ore settimanali da luglio 2021 a novembre 2021, per n. 27 ore dal mese di dicembre 2021 sino al mese di maggio 2022 e per 16 ore settimanali dal mese di giugno
1
sino al licenziamento;
ha esposto, tuttavia, di avere prestato attività ultronea e precisamente: dalla data di assunzione sino ad agosto 2021 dalle ore 08,00 alle ore 14,30 o dalle ore 14,30 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane e per 6 giorni settimanali per le restanti due;
da settembre 2021 a maggio 2022 dalle ore 08,00 alle ore
14,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30, per sei giorni lavorativi alla settimana (con due domeniche libere al mese);
da giugno 2022 a novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 14,30
o dalle ore 14,30 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane e per 6 giorni settimanali per le restanti due;
il mese di dicembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 14,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30, per sei giorni lavorativi alla settimana (con due domeniche libere al mese);
da gennaio 2023 fino alla fine del rapporto di lavoro (31.03.2023) dalle ore 08,00 alle ore 14,30 o dalle ore 14,30 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane e per
6 giorni settimanali per le restanti due.
Le lavoratrici hanno inoltre lamentato di non avere ricevuto al momento dell'estinzione del rapporto il TFR e le differenze retributive maturate per il maggior numero di ore lavorate. ha quindi chiesto di condannare la al “pagamento delle Parte_1 Controparte_1 differenze retributive a titolo di lavoro supplementare, lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, oltre che del TFR, per un importo complessivo pari a € 25.909,09, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”;
mentre al “pagamento delle differenze retributive a titolo Parte_2 di lavoro supplementare, lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, oltre che del TFR, per un importo complessivo pari a € 24.899,77, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
2. La con memorie depositate in data 23.11.2023, ha rappresentato di Controparte_1 avere pagato alle lavoratrici il TFR in data 22.11.2023;
ha contestato, per il resto, le domande attoree chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese.
3. La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande attoree volte alla condanna della al pagamento del TFR. Controparte_1
È noto che la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio: essa si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n.
14194/2004
).
2
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice allorquando
i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano – come nel caso in esame - al giudice conclusioni conformi in
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