Trib. Fermo, sentenza 11/07/2024, n. 515
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Testo completo
N.R.G. 1037/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1037/2020 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Olivieri, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara CP_1 C.F._2
Arcangeli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
1
CONCLUSIONI
Alla udienza del 7/3/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6/3/2024, chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”;
vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “Voglia il Tribunale Ill.mo, accogliere le istanze proposte con il ricorso introduttivo, e comunque confermare i patti intercorsi tra le parti in sede di separazione, con la modifica dei giorni di visita, da stabilirsi, secondo le richieste del resistente, nei giorni del lunedì e mercoledì, fermi gli orari già concordati in sede di separazione. Ritenere e dichiarare, inoltre, obbligato a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese CP_1 straordinarie da lei sostenute e di cui alla documentazione allegata, e meglio quantificate in corso di giudizio, Ritenere
e dichiarare obbligato a partecipare alla spesa per l'acquisto del personal computer di cui in CP_1 narrativa. Vinte le spese e competenze di causa”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore “da atto che il reddito del proprio assistito, dopo un periodo di riduzione per percezione della Naspi, è tornato ad essere pressochè analogo a quello documentato all'avvio del giudizio, per cui rinuncia alla domanda di riduzione della somma dovuta in favore delle minori […] Precisa le conclusioni come da atto introduttivo chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”;
si riportano di seguito le conclusioni richiamate “1) ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.05.2007, annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montegiorgio (FM), atto n. , Parte II, Serie A, Ufficio 1 anno 2008. 2) disporre l'affidamento condiviso delle minori e ai due genitori e collocare le stesse presso la madre;
3) il padre potrà tenere Persona_1 Persona_2 con sé le figlie minori il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00/21.30 con cena presso la casa paterna;
due weekend al mese, in modo alternato, il padre terrà con sé le figlie minori dalle ore 18.30 del venerdì fino alle or e 21:00 della domenica;
fermo quanto già stabilito nel decreto di omologa per le altre festività natalizie, pasquali e vacanze estive. 4) porre a carico del Sig. il versamento della somma di € 200,00 CP_1 mensili in favore di ciascuna delle figli e minori, in ragione della riduzione reddituale dello stesso e del maggior tempo che le figlie passeranno con il padre, oltre che il 50% delle spese straordinarie in favore delle stesse, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, tenendo quale parametro il protocollo del Tribunale di
Fermo. 5) Conferma delle condizioni separative per il resto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/7/2020, ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
2
con celebrato il 2/8/2008 a Montegiorgio - trascritto nei registri di Stato CP_1
Civile del medesimo comune atto n. 6, p. II, serie A, anno 2008.
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha rappresentato che: a) dall'unione sono nate due figlie, il 6/10/2010 ed il 10/7/2014;
b) a far data dalla Per_1 Per_2 omologa della separazione - avvenuta con decreto del 22/7/2019 nell'ambito del giudizio
RG 665/2019 istaurato innanzi al Tribunale di Fermo - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione, ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2
L.898/1970;
c) con il predetto accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l' affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (con obbligo della stessa “a restituire tale abitazione alla disponibilità dei suoi legittimi proprietari entro il 31/12/2019”) e il diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana nelle giornate del martedì e del giovedì “dall'uscita del lavoro sino a dopo cena” nonché “nei giorni di sabato e domenica, in via alternata dalle 9.00 sino a dopo cena del sabato oppure dalle 9:00 sino alle ore 19:00 della domenica, con possibilità di pernottamento compatibilmente con la volontà delle figlie e previo accordo con la madre, purché il padre abbia la possibilità di alloggiarle in una loro autonoma camera da letto”, con ulteriore regolamentazione delle visite secondo il principio dell'alternanza per il periodo estivo e durante le festività;
sotto il profilo economico in sede di separazione è stato previsto l'obbligo del di versare CP_1 mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_1 complessiva di euro 600 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie;
in tale sede i coniugi hanno altresì dato atto della reciproca indipendenza economica;
d) la ricorrente dall'anno 2019 ricopre la carica di amministratore unico della società (di cui è socia) e percepisce Organizzazione_1 un compenso netto annuo di euro 6.000.
Per gli esposti motivi parte ricorrente in ordine alle condizioni di divorzio ha chiesto al
Tribunale di “confermare tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi”.
2. Si è costituito in giudizio sin dalla fase presidenziale il resistente CP_1 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto a fondamento delle ulteriori pretese di
3
parte ricorrente, deducendo in sintesi e per quanto di interesse che: a) il resistente lavora come operaio e nell'attualità non è più in grado di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura indicata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1037/2020 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Olivieri, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara CP_1 C.F._2
Arcangeli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** OGGETTO: “divorzio giudiziale”
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CONCLUSIONI
Alla udienza del 7/3/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore “precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6/3/2024, chiede assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”;
vengono di seguito riportate le conclusioni richiamate “Voglia il Tribunale Ill.mo, accogliere le istanze proposte con il ricorso introduttivo, e comunque confermare i patti intercorsi tra le parti in sede di separazione, con la modifica dei giorni di visita, da stabilirsi, secondo le richieste del resistente, nei giorni del lunedì e mercoledì, fermi gli orari già concordati in sede di separazione. Ritenere e dichiarare, inoltre, obbligato a rimborsare alla ricorrente il 50% delle spese CP_1 straordinarie da lei sostenute e di cui alla documentazione allegata, e meglio quantificate in corso di giudizio, Ritenere
e dichiarare obbligato a partecipare alla spesa per l'acquisto del personal computer di cui in CP_1 narrativa. Vinte le spese e competenze di causa”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore “da atto che il reddito del proprio assistito, dopo un periodo di riduzione per percezione della Naspi, è tornato ad essere pressochè analogo a quello documentato all'avvio del giudizio, per cui rinuncia alla domanda di riduzione della somma dovuta in favore delle minori […] Precisa le conclusioni come da atto introduttivo chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”;
si riportano di seguito le conclusioni richiamate “1) ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12.05.2007, annotato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montegiorgio (FM), atto n. , Parte II, Serie A, Ufficio 1 anno 2008. 2) disporre l'affidamento condiviso delle minori e ai due genitori e collocare le stesse presso la madre;
3) il padre potrà tenere Persona_1 Persona_2 con sé le figlie minori il lunedì e il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00/21.30 con cena presso la casa paterna;
due weekend al mese, in modo alternato, il padre terrà con sé le figlie minori dalle ore 18.30 del venerdì fino alle or e 21:00 della domenica;
fermo quanto già stabilito nel decreto di omologa per le altre festività natalizie, pasquali e vacanze estive. 4) porre a carico del Sig. il versamento della somma di € 200,00 CP_1 mensili in favore di ciascuna delle figli e minori, in ragione della riduzione reddituale dello stesso e del maggior tempo che le figlie passeranno con il padre, oltre che il 50% delle spese straordinarie in favore delle stesse, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, tenendo quale parametro il protocollo del Tribunale di
Fermo. 5) Conferma delle condizioni separative per il resto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/7/2020, ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
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con celebrato il 2/8/2008 a Montegiorgio - trascritto nei registri di Stato CP_1
Civile del medesimo comune atto n. 6, p. II, serie A, anno 2008.
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha rappresentato che: a) dall'unione sono nate due figlie, il 6/10/2010 ed il 10/7/2014;
b) a far data dalla Per_1 Per_2 omologa della separazione - avvenuta con decreto del 22/7/2019 nell'ambito del giudizio
RG 665/2019 istaurato innanzi al Tribunale di Fermo - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione, ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2
L.898/1970;
c) con il predetto accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l' affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (con obbligo della stessa “a restituire tale abitazione alla disponibilità dei suoi legittimi proprietari entro il 31/12/2019”) e il diritto di visita del padre due pomeriggi a settimana nelle giornate del martedì e del giovedì “dall'uscita del lavoro sino a dopo cena” nonché “nei giorni di sabato e domenica, in via alternata dalle 9.00 sino a dopo cena del sabato oppure dalle 9:00 sino alle ore 19:00 della domenica, con possibilità di pernottamento compatibilmente con la volontà delle figlie e previo accordo con la madre, purché il padre abbia la possibilità di alloggiarle in una loro autonoma camera da letto”, con ulteriore regolamentazione delle visite secondo il principio dell'alternanza per il periodo estivo e durante le festività;
sotto il profilo economico in sede di separazione è stato previsto l'obbligo del di versare CP_1 mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma Pt_1 complessiva di euro 600 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le figlie;
in tale sede i coniugi hanno altresì dato atto della reciproca indipendenza economica;
d) la ricorrente dall'anno 2019 ricopre la carica di amministratore unico della società (di cui è socia) e percepisce Organizzazione_1 un compenso netto annuo di euro 6.000.
Per gli esposti motivi parte ricorrente in ordine alle condizioni di divorzio ha chiesto al
Tribunale di “confermare tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi”.
2. Si è costituito in giudizio sin dalla fase presidenziale il resistente CP_1 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto a fondamento delle ulteriori pretese di
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parte ricorrente, deducendo in sintesi e per quanto di interesse che: a) il resistente lavora come operaio e nell'attualità non è più in grado di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura indicata
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