Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 79

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 79
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 79
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 39, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Provitera, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
elettivamente domiciliata in Roma alla via Wagner n. 4, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Giorgia De Acutis, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria difensiva, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 2023/1265/GP del 10.05.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata;

RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI: All'udienza del 10.07.2024, le difese delle parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., in data 21.12.2023, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.01.2023, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Torre CP_1
Annunziata in data 25.10.1997, dalla cui unione erano nate due figlie: in Per_1 data 03.03.1998, e in fata 27.11.2001. Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 05.04.2011, quando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 3025/20211, a seguito della comparizione degli stessi in data
09.03.2011 dinanzi al Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, le figlie (allora) minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
il , inoltre, si impegnava a versare alla la somma Pt_1 CP_1 mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di dichiarare la cessazione degli
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