Trib. Foggia, sentenza 02/12/2024, n. 2768
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Testo completo
N. 5495 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5495/2023 R.G., posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 ottobre 2024, avente ad oggetto
“ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa da:
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Manfredonia, al Corso Roma n. 24, presso lo studio degli avv.ti
DI SABATO ONORINO CARMELO, c.f. e DI C.F._2
SABATO RAFFAELE PIO, c.f. , dai quali è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
CONTRO
, c.f.: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._4
in Manfredonia, alla Via G. Di Vittorio n. 14, presso lo studio degli avv.ti
SALVEMINI ANGELO, c.f. e DE PADOVA C.F._5
MICHELA, c.f. , dai quali è rappresentata e difesa in C.F._6
virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
CP_2
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 10.11.2023 , premesso che Parte_1
dalla relazione sentimentale con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(nt.a il 28.06.2023), chiedeva all'intestato Tribunale: di affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
di disciplinare il diritto di visita paterno nei termini dallo stesso indicati;
di prevedere un assegno di mantenimento a suo carico per la minore di euro
150,00 mensili;
di prevedere l'obbligo, a carico di entrambi i genitori, di provvedere alle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
di disporre le detrazioni fiscali per la figlia al 50% fra i due genitori e la percezione dell'A.U.U. in via esclusiva in favore della CP_1
In particolare, il ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: che le parti non avevano mai convissuto e, mentre il ricorrente viveva con la nonna paterna, la resistente viveva con i propri genitori;
che il rapporto tra le parti inizialmente era alquanto sereno, tanto che il ricorrente assisteva anche alla nascita della figlia, salvo poi verificarsi un cambiamento immotivato della situazione dopo le dimissioni dall'ospedale della resistente;
che, in forza di tale condizione tra le parti, la resistente aveva provveduto al riconoscimento esclusivo della figlia;
che, in data 22/09/2023, il ricorrente provvedeva al riconoscimento della minore, grazie al consenso indispensabile della
[...]
con conseguente instaurazione del procedimento volto ad attribuire CP_1
alla minore il cognome paterno;
che, dalla nascita della piccola, il ricorrente aveva visto sua figlia circa tre volte e con grandi difficoltà e,
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successivamente, gli veniva negata la possibilità di vederla, oltre a non ricevere più alcuna sua notizia.
In data 5.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva, in via preliminare, di disporre l'acquisizione presso gli organi di polizia e/o
Prefettura degli atti e delle risultanze relativi all'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti a carico del ricorrente e di disporre ogni accertamento utile alla verifica dello stato di tossicodipendenza del e della Pt_1
consequenziale incidenza sul suo stato psicofisico;
nel merito, invece, chiedeva all'esito degli accertamenti chiesti, di disporre ogni opportuno provvedimento nell'interesse esclusivo della minore circa l'affidamento congiunto o esclusivo, in ogni caso con collocazione stabile presso la madre;
di disciplinare gli incontri padre-figlia secondo le modalità che il Tribunale avrebbe ritenuto più opportune, anche ricorrendo agli incontri protetti;
di rigettare l'avversa richiesta di mantenimento di soli euro 150,00 a carico del ricorrente, richiedendo che quest'ultimo contribuisca al mantenimento della minore con almeno 250,00 euro mensili o nella misura ritenuta equa dal
Tribunale, oltre a concorrere alle spese straordinarie al 50%;
di porre la percezione dell'A.U.U. in suo esclusivo favore.
Nello specifico, la resistente deduceva che il ricorrente aveva omesso i veri motivi che l'avevano indotta non solo ad interrompere la loro relazione, ma soprattutto ad evitare di affidare la bambina alle cure del padre.
Infatti, a giustificazione delle proprie richieste, la resistente esponeva le motivazioni sottostanti, ponendo al centro l'interesse primario della tutela della minore, specificando: che il ricorrente, subito dopo aver assistito alla nascita della bambina, si era dimostrato inaffidabile, rendendosi irreperibile;
che, sin dal principio, la loro relazione era stata costernata di litigi, che culminavano in violenze e minacce, sia fisiche che verbali, che, dietro continue promesse di cambiamento, venivano subite in silenzio;
che tali atteggiamenti, giustificati dal ricorrente come alterazioni dovute all'abuso di sostanze alcoliche, in realtà si scoprivano essere legati all'uso di sostanze
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stupefacenti;
inoltre, la stessa asseriva che lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti era stato anche oggetto di accertamento da parte delle Forze dell'ordine in quanto, in occasione di un fermo, veniva ritrovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish e veniva pertanto segnalato e deferito amministrativamente ai sensi dell'art. 75 del DPR 209 del
1990.
La stessa precisava che il suo intento non era quello di impedire gli incontri del padre con la bambina ma, vista la situazione e la tenera età, chiedeva che avvenissero solo in sua presenza o di quella dei nonni paterni;
produceva contestualmente alcune conversazioni e fotografie, a sostegno di tutto quanto da lei esposto.
Il ricorrente, con memoria ex art. 473-bis 17, comma 1, c.p.c., contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente, in quanto, a suo dire, assolutamente non rispondenti al vero e privi di supporto probatorio.
La resistente, con la memoria, reiterava le conclusioni già esposte e, con note di trattazione scritta per l'udienza del 7.02.2024, ribadiva le proprie richieste istruttorie.
Il Giudice, in data 8.02.24, pronunciava l'ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c., con la quale adottava i provvedimenti provvisori nei seguenti termini: letti gli atti del presente procedimento avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nell'ambito della filiazione naturale involgente la minore , nata a [...] il [...];
Persona_2 rilevato come la resistente abbia sollecitato l'acquisizione presso gli organi di polizia e/o Prefettura degli atti e risultanze relativi all'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti a carico del nonché Parte_1
ogni accertamento utile alla verifica dello stato di tossicodipendenza del sig.
e della consequenziale incidenza dello stesso sul suo Parte_1
stato psicofisico;
inoltre, considerato il preminente interesse della minore, al perseguimento del quale il Tribunale orienta la propria attività, ed alla luce di quanto dedotto relativamente alle condizioni psicofisiche di asserita
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dipendenza del ricorrente – anche al fine di fugare ogni dubbio in merito – invita parte ricorrente a rivolgersi al SERD territorialmente competente nonché a depositare attestazione in ordine alla propria iscrizione nonché all'esito periodico dei relativi controlli ai fini del presente giudizio entro la prossima udienza;
riserva all'esito della prossima udienza o alla decisione collegiale ogni ulteriore provvedimento a modifica dell'attuale, lasciando inteso che nelle more viga il regime ordinario dell'affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso la madre;
ritenuto, allo stato, alla luce di quanto esposto nonché della tenerissima età della minore, nata nel giugno 2023, di poter