Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 1

TRIB Pavia
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Pavia
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 07/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 1
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. procedimento unitario 278-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PAVIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
SOVRAINDEBITATO
Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:
dott. Erminio Rizzi Presidente relatore dott. Francesca Claris Appiani Giudice
dott. Mariaelena Cunati Giudice
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

visto il ricorso proposto in data 6/12/2024
RE OL RO (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e
EL CE (C.F. [...]), nata a [...], il [...],
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Furio
Suvilla del foro di Milano;

-debitori ricorrenti-
e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Gino Mario Socci;

*****
letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione depositata dal Professionista incaricato dall'OCC ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma,
l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;


ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, “debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;



PQM


1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RE OL
RO (C.F. [...]), nato a [...], il [...] e EL
CE (C.F. [...]), nata a [...], il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Furio
Suvilla del foro di Milano;

2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Erminio Rizzi;

3. nomina ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il dott. GINO MARIO
SOCCI, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;



4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
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