Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 61

TRIB Patti
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Patti
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 61
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 61
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. R.G., 2553/2022 e 2558/2022 riunite, promosse da:
ID RU, nata il [...] a [...] , c.f [...], rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,

- ricorrente -

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE;

- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 02/07/2022, portante r.g. n. 2553/22 RU ID adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno
2016 per 101 giornate annue alle dipendenze della ditta TR DA ON.
Lamentava che l'INPS, con nota del 29/04/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di n.52 giornate su n.101, residuando pertanto l'iscrizione per 49 giornate.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con altro ricorso depositato il 02/07/2022, portante n. 2558/22, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per
52 giornate alle dipendenze della ditta TR DA ON.
Lamentava che l'INPS, con nota del 29/04/2022, le aveva comunicato la cancellazione parziale di 28 giornate, residuandone 24. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
I giudizi venivano tutti riuniti al fascicolo di più antica iscrizione e trattati unitariamente.
L'INPS si costituiva separatamente con il proprio procuratore nei giudizi riuniti, eccependo l'inammissibilità dei ricorsi, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
Passando ad esaminare la domanda della parte ricorrente, si osserva che la stessa ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per gli anni 2016 e 2017, per rispettive 101 e 52 giornate annue alle dipendenze della Ditta TR DA ON, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per il periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante
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