Trib. Monza, sentenza 19/01/2024, n. 133
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Testo completo
N. R.G. 5776/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C A Presidente Relatore dott. C C Gdice dott. C B G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5776/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a Giussano (MI), il 22 agosto 1984, Parte_1 C.F._1 residente in Verano Brianza (MB), Via Padania n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti come da atto separato ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Samuela Castagna, del Foro di Milano, con studio in Arosio (CO), Via G. Oberdan 67/b, 22060 (CO), presso la stessa elettivamente domiciliata. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 e ss. c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, nato in Bissau (Guinea Bissau) il 5 giugno 1980, residente in Brescia, Controparte_1
Via del Molino n.77, ;
CodiceFiscale_2
- resistente contumace - Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo Adito:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) L. 01/12/1970 n. 898 come modificata dall'art. 4 L. 4/03/1987 n. 74, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15 giugno 2013 con rito civile tra la
Signora e il Sig. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Verano Brianza (MB) al n. 7, P. II, Serie C, anno 2013 e conseguentemente ordinare pagina 1 di 6
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verano Brianza di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e successive modifiche;
2)
Disporre che la casa sita in Verano Brianza (MB), via Padania n. 46, di esclusiva proprietà della
Signora , rimanga assegnata e nella piena disponibilità della stessa. Parte_1
3) Confermare l'affidamento della figlia minore nata il 15 aprile 2014, in via esclusiva alla madre. Per_1
4)
Disporre che il padre possa vedere e stare con la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattina, andando a prenderla a casa della madre e fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa e comunque previa verifica della capacità del padre di tenerla e portarla con sé.
5)
Disporre a carico di il pagamento dell'importo di euro 350,00 con Parte_2 decorrenza dal mese di febbraio 2023 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
6)
Confermare a carico di il pagamento di un importo pari al 50% delle spese Parte_2 straordinarie così come previsto dal protocollo del Tribunale di Monza e comunque come da provvedimento dell'Ill.mo Giudice dell'1 febbraio 2023 n. 1712/2023. 7) Disporre l'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre in considerazione dell'affido esclusivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso spese generali c.p.a. come per legge e rimettendosi all'Ill.mo Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 21.9.2021.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le pagina 2 di 6
ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla
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