Trib. Cremona, sentenza 11/06/2024, n. 385
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Testo completo
N. R.G. 440 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 22/02/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. ROSA GIANCARLO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.03.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata il 31.01.2024: Parte_1
“Voglia l'adito On.le Tribunale di Cremona, ogni altra istanza respinta, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che seguono:
a) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto e con libertà per i coniugi cambiare residenza salvo l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge. b) Affidamento condiviso dei figli con stabile collocazione presso la madre.
c) La casa coniugale sita in Cremona (CR) via Casanova n. 8/D, con quanto la arreda e completa, viene assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera previo avviso alla madre e, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e della mamma.
e) Il sig. verserà alla ricorrente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, a titolo di CP_1
mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 350,00 cadauno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
f) Considerato che la moglie è priva di reddito, il sig. provvederà al pagamento integrale CP_1
delle spese straordinarie individuate dalla convenzione in uso presso il Tribunale di Cremona e precisamente.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante
e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino)
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Organizzazione_1
ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica,
[...]
tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal , farmaci particolari omeopatici;
Organizzazione_1
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP
a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre - scuola e dopo -scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da pagarsi in favore dello Stato”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vlore (Albania) in data 09.01.2007 (atto non trascritto in Italia), unione dalla CP_1
Per_ quale sono nati i figli (il 15.08.2009) e (il 05.06.2011), chiedeva all'intestato Tribunale Per_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente allegava che, da qualche mese, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente a causa di una reciproca intolleranza alle abitudini di vita e casalinghe emersa durante la convivenza;
il marito, quindi, in data 11.02.2023 si era allontanato dalla casa coniugale sita in Cremona, via Casanova n. 8/D, in locazione, trasferendosi presso altra abitazione acquistata in comproprietà con la moglie. Precisava inoltre la ricorrente di essere disoccupata, mentre il marito era impiegato presso la società con stipendio mensile netto di € 1600 mensili. Parte_2
, alla luce di questi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 22/02/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. ROSA GIANCARLO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.03.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per come da nota depositata il 31.01.2024: Parte_1
“Voglia l'adito On.le Tribunale di Cremona, ogni altra istanza respinta, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che seguono:
a) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto e con libertà per i coniugi cambiare residenza salvo l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge. b) Affidamento condiviso dei figli con stabile collocazione presso la madre.
c) La casa coniugale sita in Cremona (CR) via Casanova n. 8/D, con quanto la arreda e completa, viene assegnata alla ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente ai figli.
d) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidera previo avviso alla madre e, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli e della mamma.
e) Il sig. verserà alla ricorrente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, a titolo di CP_1
mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 350,00 cadauno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
f) Considerato che la moglie è priva di reddito, il sig. provvederà al pagamento integrale CP_1
delle spese straordinarie individuate dalla convenzione in uso presso il Tribunale di Cremona e precisamente.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante
e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino)
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Organizzazione_1
ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica,
[...]
tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal , farmaci particolari omeopatici;
Organizzazione_1
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP
a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre - scuola e dopo -scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da pagarsi in favore dello Stato”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vlore (Albania) in data 09.01.2007 (atto non trascritto in Italia), unione dalla CP_1
Per_ quale sono nati i figli (il 15.08.2009) e (il 05.06.2011), chiedeva all'intestato Tribunale Per_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente allegava che, da qualche mese, l'unione materiale e spirituale si è era disgregata irrimediabilmente a causa di una reciproca intolleranza alle abitudini di vita e casalinghe emersa durante la convivenza;
il marito, quindi, in data 11.02.2023 si era allontanato dalla casa coniugale sita in Cremona, via Casanova n. 8/D, in locazione, trasferendosi presso altra abitazione acquistata in comproprietà con la moglie. Precisava inoltre la ricorrente di essere disoccupata, mentre il marito era impiegato presso la società con stipendio mensile netto di € 1600 mensili. Parte_2
, alla luce di questi
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