Trib. Rovereto, sentenza 06/12/2024, n. 171
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Peterlongo Elisabetta e domiciliata presso il suo studio in Trento via del Travai n.80, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Pasini Evelina e domiciliato presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.07.1988 in Rovereto preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
I. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
II. La sig.ra e i figli continueranno ad abitare nella casa Parte_1
coniugale sita nel Comune di Trambileno, Via della Laita n. 5, p.m. 2 della
p.ed.825 in PT 2309 II, nella quale manterranno la residenza anagrafica;
il marito sig. si è già trasferito a vivere altrove asportando Controparte_1
dall'abitazione coniugale i propri mobili ed effetti personali, come da foglio separato.
III. Il figlio è ad oggi autosufficiente economicamente, Persona_1
pur vivendo nella casa familiare.
IV. Anche la figlia che è iscritta alla scuola di specializzazione in Per_2
medicina in Milano risulta attualmente in grado di mantenersi economicamente in forza del corrispettivo percepito per la specializzazione, ma finchè la sua condizione non sarà stabile, i genitori concordano che le spese straordinarie da sostenersi per la stessa saranno suddivise al 50% tra loro, qualora alla stessa necessarie;
indicativamente le spese straordinarie sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, ausili, tutte se corredate dalla relativa prescrizione medica;
universitarie o di specializzazione: tasse, iscrizioni, rette, iscrizione all'Albo e assicurazione professionale necessari all'interno del percorso curriculare e di specializzazione.
pag. 2 di 7
V. Le parti, al fine di definire tutte le posizioni economiche fra loro pendenti in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, convengono con il presente atto le seguenti obbligazioni, impegnandosi ad addivenire a tutti gli ulteriori atti e dichiarazioni notarili e/o presso gli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Peterlongo Elisabetta e domiciliata presso il suo studio in Trento via del Travai n.80, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Pasini Evelina e domiciliato presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.07.1988 in Rovereto preso atto che all'udienza del 12.11.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
I. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
II. La sig.ra e i figli continueranno ad abitare nella casa Parte_1
coniugale sita nel Comune di Trambileno, Via della Laita n. 5, p.m. 2 della
p.ed.825 in PT 2309 II, nella quale manterranno la residenza anagrafica;
il marito sig. si è già trasferito a vivere altrove asportando Controparte_1
dall'abitazione coniugale i propri mobili ed effetti personali, come da foglio separato.
III. Il figlio è ad oggi autosufficiente economicamente, Persona_1
pur vivendo nella casa familiare.
IV. Anche la figlia che è iscritta alla scuola di specializzazione in Per_2
medicina in Milano risulta attualmente in grado di mantenersi economicamente in forza del corrispettivo percepito per la specializzazione, ma finchè la sua condizione non sarà stabile, i genitori concordano che le spese straordinarie da sostenersi per la stessa saranno suddivise al 50% tra loro, qualora alla stessa necessarie;
indicativamente le spese straordinarie sono le seguenti: spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, ausili, tutte se corredate dalla relativa prescrizione medica;
universitarie o di specializzazione: tasse, iscrizioni, rette, iscrizione all'Albo e assicurazione professionale necessari all'interno del percorso curriculare e di specializzazione.
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V. Le parti, al fine di definire tutte le posizioni economiche fra loro pendenti in relazione all'intercorso rapporto di coniugio, convengono con il presente atto le seguenti obbligazioni, impegnandosi ad addivenire a tutti gli ulteriori atti e dichiarazioni notarili e/o presso gli
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