Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 3248

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 3248
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3248
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

RGL n. 4335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 06/12/2024 nella causa
n. 4335/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dall'avv. VALERIO NATALE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
, c.f. , assistito ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c.,
[...] P.IVA_1 dalle dott.sse TECLA RIVERSO e ELISA CESARO
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente / Retribuzione professionale docenti

1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente Parte_1 nell'a.s. 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, e lamenta la mancata percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001;
afferma il ricorrente che l'esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie da tale emolumento, che rappresenta un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato, di derivazione comunitaria ed immediatamente applicabile nell'ordinamento Cont italiano, ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento della somma corrispondente alla retribuzione professionale docenti maturata.
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2. La ricorrente afferma altresì di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;

3. fferma esservi stata violazione del principio eurounitario Parte_1 di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti
a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del CP_1 alla messa a disposizione dell'importo di € 2.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;

4. L'Amministrazione convenuta si è costituita opponendosi alle pretese azionate, osservando che la retribuzione professionale docenti prescinde dalla distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato (essendo riconosciuta sia al personale a tempo indeterminato che a quello in forza con contratti fino al termine delle attività didattiche
o con contratti annuali): ritiene pertanto che non possa essere invocato il principio di non discriminazione;
quanto alla carta docenti chiede il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe
l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.

5. la questione di diritto rilevante per la decisione della domanda relativa alla retribuzione professionale docenti risulta essere già stata affrontata dalla
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Corte di Cassazione con l'ordinanza 27/7/2018 n. 20015, nella cui parte motiva si legge:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma
1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";



2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante

e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo
e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";



3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto

(art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
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modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);



4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";



5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.

7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.

11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;



5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;

13.9.2007, causa C307/05, Del ;
8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1

Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire

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ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate

(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);



5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di

Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.


8.2.2016 n. 2468);



6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione,

"che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni
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