Trib. Treviso, sentenza 06/12/2024, n. 2065
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2163/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 09/05/2024 da:
Parte_1
con l'avv. TAVANI PAOLA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. Giovanni Dal Poz
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la
1
separazione personale dal resistente.
All'udienza del 26.9.24, comparsa solo la ricorrente, sono stati emessi i provvedimenti temporanei
e sono state disposte indagini da parte dell'Agenzia delle Entrate e di polizia tributaria.
All'udienza del 5.12.24, costituitosi il resistente, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un
accordo nei seguenti termini:
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidamento in via condivisa dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre.
3. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà del Sig. sita in Treviso, Via Controparte_1
Gustavo Bampo n. 18, alla Sig.ra con tutti gli arredi e corredi - fatta eccezione Parte_1 per gli effetti personali del Sig. che lo stesso si impegna ad asportare entro e non CP_1 oltre il giorno 15.12.2024 previo accordo con la Sig.ra - che ivi vivrà con il Parte_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e con i figli minori Per_3
e . Per_2 Per_1
4. Il padre potrà vedere i figli minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e sportivi degli stessi, indicativamente:
- a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera che li riaccompagnera' a casa dalla mamma;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando con la madre di anno in anno i periodi dall'inizio delle vacanze natalizie al 31 dicembre e dal 31 dicembre fino al termine delle vacanze;
metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- almeno due settimane (anche non consecutive), durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e senza limitazioni di spostamento, con l'intesa che saranno comunicati gli eventuali soggiorni in luoghi diversi dalla casa di abitazione;
al di fuori di tali periodi d'estate troverà attuazione il consueto calendario e i genitori avranno cura di comunicare l'un l'altro gli eventuali soggiorni in luoghi diversi dalla casa di
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