Trib. Gela, sentenza 15/01/2025, n. 24
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Testo completo
N. 1174/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 425/2021 R.G., promossa da
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (c.f. 00452550585), in persona della procuratrice speciale Debora Littara (c.f. [...]), giusta procura speciale a rogito del notaio dott.
Marco Anellino di Roma del 11.05.2021, rep. n. 7971, racc. n. 6451, con il ministero dell'avv. Walter
Giacomo Caturano
APPELLANTE contro
IA AT (c.f. [...]), con il ministero dell'avv. Annarita
Lorefice
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 30.09.2021, IBL Istituto Bancario del Lavoro
s.p.a. ha proposto appello nei confronti di DR SA, avverso la sentenza n. 401/2021 del
Giudice di pace di Gela, depositata il 30.08.2021 a definizione del giudizio n. 379/2021 R.G.civ., con cui, in accoglimento della domanda di DR SA, IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. è stata condannata alla restituzione della somma di euro 1.662,24 oltre interessi legali, per estinzione anticipata del finanziamento n. P685079, e al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore.
1
Con l'atto di appello, IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha chiesto: “1) accertata la fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza del Giudice di Pace di Gela n.
401/2021 del 30.08.2021, resa nel giudizio n.r.g. 379/2021 A.C., non notificata dal procuratore dell'appellato, nelle parti e per le motivazioni meglio precisate in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva e, quindi, le conclusioni rassegnate in prime cure, nelle parti che di seguito si ritrascrivono per completezza, confermando per il resto la sentenza: «c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di IBL Banca;
d) in ogni caso – ciò sia in via pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra
l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione passiva di IBL Banca con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da detto soggetto terzo, individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme
(mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della IBL Banca, che non può essere neppure individuata quale titolare di un eventuale debito restitutorio;
[…] f) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge. in via istruttoria: g) rilevare l'inammissibilità delle eventuali avverse richieste di prova, in quanto non poste in correlazione con i necessari oneri allegatori;
con ogni più ampia riserva, da parte di questa difesa, di qualsivoglia richiesta di prova necessaria ed opportuna, nei termini di legge, a supportare le difese e le domande spiegate». 3) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
4) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato dalla Banca in esecuzione della riformanda sentenza.”.
Con comparsa depositata il 28.12.2021, si è costituito LO SA, chiedendo: “- preliminarmente, accertare la nullità e /o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione art. 348 bis cpc;
- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti del sig. DR SA, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 401/2021 R. Sent., pubblicata il
30.08.2021 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Gela, nella causa civile n. 379/2020 R.G.;
-
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 425/2021 R.G., promossa da
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (c.f. 00452550585), in persona della procuratrice speciale Debora Littara (c.f. [...]), giusta procura speciale a rogito del notaio dott.
Marco Anellino di Roma del 11.05.2021, rep. n. 7971, racc. n. 6451, con il ministero dell'avv. Walter
Giacomo Caturano
APPELLANTE contro
IA AT (c.f. [...]), con il ministero dell'avv. Annarita
Lorefice
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 30.09.2021, IBL Istituto Bancario del Lavoro
s.p.a. ha proposto appello nei confronti di DR SA, avverso la sentenza n. 401/2021 del
Giudice di pace di Gela, depositata il 30.08.2021 a definizione del giudizio n. 379/2021 R.G.civ., con cui, in accoglimento della domanda di DR SA, IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. è stata condannata alla restituzione della somma di euro 1.662,24 oltre interessi legali, per estinzione anticipata del finanziamento n. P685079, e al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'attore.
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Con l'atto di appello, IBL Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. ha chiesto: “1) accertata la fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza del Giudice di Pace di Gela n.
401/2021 del 30.08.2021, resa nel giudizio n.r.g. 379/2021 A.C., non notificata dal procuratore dell'appellato, nelle parti e per le motivazioni meglio precisate in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva e, quindi, le conclusioni rassegnate in prime cure, nelle parti che di seguito si ritrascrivono per completezza, confermando per il resto la sentenza: «c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di IBL Banca;
d) in ogni caso – ciò sia in via pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra
l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione passiva di IBL Banca con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da detto soggetto terzo, individuando detta legittimazione in capo all'effettivo “accipiens” delle somme
(mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della IBL Banca, che non può essere neppure individuata quale titolare di un eventuale debito restitutorio;
[…] f) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge. in via istruttoria: g) rilevare l'inammissibilità delle eventuali avverse richieste di prova, in quanto non poste in correlazione con i necessari oneri allegatori;
con ogni più ampia riserva, da parte di questa difesa, di qualsivoglia richiesta di prova necessaria ed opportuna, nei termini di legge, a supportare le difese e le domande spiegate». 3) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
4) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato dalla Banca in esecuzione della riformanda sentenza.”.
Con comparsa depositata il 28.12.2021, si è costituito LO SA, chiedendo: “- preliminarmente, accertare la nullità e /o l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione art. 348 bis cpc;
- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti del sig. DR SA, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 401/2021 R. Sent., pubblicata il
30.08.2021 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di Gela, nella causa civile n. 379/2020 R.G.;
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Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non
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