Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2024, n. 461

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2024, n. 461
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 461
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa F A Presidente dott. N D V Giudice rel. dott. M P Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2251/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C S (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._2
Adria (RO) in via Pietro Pegolini n. 6
- ATTORE–
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. L S del CP_1 C.F._3
Foro di Rovigo (c.f.: , elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in Rosolina (RO), Via I. Zanini n.3;

- CONVENUTO –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE


1. I fatti di causa e le posizioni delle parti

ha convenuto in giudizio ed ha allegato: Parte_1 CP_1
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con lo stesso, connotata da convivenza, dal febbraio all'agosto 2021;
Per_
- che dalla loro unione è nato in data [...] , tuttavia riconosciuto dalla sola madre;

1
- che il resistente, pur non avendo mai messo in dubbio di essere il padre del minore, non ha inteso formalizzare il riconoscimento.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: “Accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente a [...] –
[...] C.F._5
Villaggio Norge Polesine n. 30, è padre di nato ad [...] il [...] e per l'effetto Per_2
ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che ai sensi dell'art. 262 c.c., assuma il cognome Per_2 CP_1
aggiungendolo a quello della madre.
Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento a favore di CP_1 Per_2 disponendo l'obbligo di versamento a far data dalla nascita.
Con riserva di meglio disciplinare il rapporto parentale, anche per gli aspetti non economici.
Con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito , quale ha dedotto: CP_1
- di avere intrattenuto una breve frequentazione con la ricorrente;

Part
- che la gravidanza della è stata per lui una circostanza inattesa;

- che i rapporti tra le parti si sono sostanzialmente interrotti, tanto che egli ha saputo della nascita di
Per_
solo per mezzo della raccomandata inviata dal difensore della ricorrente;

- di avere intenzione di riconoscere il figlio e di contribuire al suo mantenimento.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: “1) Concedere un termine al sig. CP_1 per riconoscere il figlio avanti l'ufficiale di Stato civile, e autorizzare che CP_1 CP_2
assuma il cognome aggiungendolo a quello della madre. 2) Affidare congiuntamente il CP_1 minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. 3) Disporre a carico del CP_2
Per_ padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a favore di pari CP_1 ad € 100,00mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, rivalutabili secondo indici Istat;
4)

B ergo nulla deve a titolo di indennizzo pro quota per il mantenimento Controparte_3 CP_1
del figlio dalla nascita sino al riconoscimento, stante la non opposizione al presente giudizio per adesione volontaria al riconoscimento e per la sua esigua situazione economica;
in subordine determinare in via equitativa tale somma, in considerazione di tutte le circostanze descritte;
5)

Autorizzar e il diritto di visita in favore del padre secondo il calendario che verrà stabilito tra le parti o dal Tribunale;
Spese compensate tra le parti
”.


2. Conclusioni delle parti

All'udienza del giorno 16.1.2024 le parti hanno concluso come da relative note di trattazione scritta.


3. Nel merito

2
In via del tutto preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità.
Infatti, in pendenza di processo e come preannunciato con la comparsa di costituzione, CP_1
Per_ ha provveduto a formalizzare il riconoscimento del figlio con atto n. 9, Parte II, Serie
[...]
B del Registro degli atti di nascita del Comune di Taglio (Cfr. doc. n. 3 di parte convenuta). Pt_2
Nondimeno, è opportuno evidenziare che della cessazione della materia del contendere abbiano dato espressamente atto anche i difensori delle parti, in occasione dell'udienza del 22.3.2023.
Tuttavia, gli stessi hanno anche dichiarato che “nonostante la richiesta in tal senso, l'ufficiale di stato civile non ha acconsentito alla aggiunta del cognome del padre”.
Sul punto, vale evidenziare che, nelle conclusioni rassegnate, le parti hanno concordemente chiesto disporsi l'aggiunta, per il minore, del cognome del padre a quello della madre.
Ebbene, è d'uopo rilevare che l'art. 262, comma 2, c.c. recita: “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre”.
Nella specie, il Tribunale reputa che per la tenera età del minore non ricorrono esigenze di conservazione del solo cognome materno, non apparendo già consolidata una sua precisa identificazione sociale.
Pertanto, in disparte ogni considerazione circa l'ipotetico e non documentato rifiuto dell'ufficiale di stato civile alla richiesta congiunta delle parti, va disposto che , nato ad [...] il [...] Per_2
(atto di nascita n. 5 parte I, serie A, anno 2022, comune di Taglio di Po), assuma il cognome paterno
”, in aggiunta a quello materno. CP_1


4. L'affidamento del figlio minore

L'art. 277 c.c. intitolato “Effetti della sentenza” dispone:
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
Nella specie, a parere del Collegio, non sussistono elementi idonei a giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso.
Infatti, se è pur vero che nella primissima fase della vita del minore la figura paterna è stata assente, non può trascurarsi che, successivamente alla formalizzazione del riconoscimento, il resistente ha inequivocabilmente manifestato l'intenzione di non abdicare al proprio ruolo genitoriale.
In questa prospettiva, va posto in rilievo che all'udienza del 26.9.2023 i difensori delle parti hanno Per_ concordemente rappresentato che il stesse frequentando il figlio e stesse CP_1
3
corrispondendo, sebbene non puntualmente, la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Dunque, va disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno, occorre tenere in considerazione Per_ non solo la tenera età di , ma anche la circostanza che solo di recente è stata effettivamente attivata la relazione padre-figlio, che necessita senza dubbio di essere consolidata.
Come noto, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, Org_1
infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. (Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la figlia di cinque anni, affidata ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della figlia con il padre) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019).
E ancora, la Suprema Corte, esaminando un caso relativo ad un minore inferiore a tre anni di età, con l'ordinanza n. 16125/2020 ha ribadito come il diritto di visita dei genitori di bambini in tenera età possa subire restrizioni solo se è nell'interesse del minore, anche se, nel perseguire tale interesse occorre sempre agire anche nel rispetto della bigenitorialità, intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole.
Alla luce degli evocati principi, il Tribunale reputa opportuno sin d'ora prevedere un graduale ampliamento del diritto di visita paterno, concretamente conforme all'interesse del minore ed al rispetto della bigenitorialità, in quanto volto ad un consolidamento del rapporto tra padre e figlio.
4
In questa prospettiva, tenuto conto delle vicissitudini che hanno animato il primo anno di vita di
Per_
e della sua tenera età, appare tutelante dell'interesse dello stesso
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