Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 36
TRIB Tivoli
Sentenza
8 gennaio 2025
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8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 4408/2023 r.g. tra
UN RE, con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi
ricorrente e
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Bellaroba resistente Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere già stato riconosciuto invalido al 100%, e di aver inoltrato domanda al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.18/80 in data 13.7.2021, ma di non essere mai stato convocato dall'Ente;
di aver quindi già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80;
che in sede di Atp (rgn.
5336/2022) veniva riconosciuto il solo requisito dell'invalidità al 100% e non anche l'indennità di accompagnamento;
che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, depositando la dichiarazione di dissenso in data 10.7.2023. Il ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis
c.p.c. in data 4.8.2023, chiedendo che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.7.2021, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per omessa o tardiva contestazione delle conclusioni del CTU, e l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto le contestazioni sono state depositate nel termine di 30 giorni (10.7.2023) dal deposito della relazione peritale (27.6.2023).
Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 4408/2023 r.g. tra
UN RE, con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi
ricorrente e
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Angelo Bellaroba resistente Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di essere già stato riconosciuto invalido al 100%, e di aver inoltrato domanda al fine del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.18/80 in data 13.7.2021, ma di non essere mai stato convocato dall'Ente;
di aver quindi già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80;
che in sede di Atp (rgn.
5336/2022) veniva riconosciuto il solo requisito dell'invalidità al 100% e non anche l'indennità di accompagnamento;
che pertanto il ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, depositando la dichiarazione di dissenso in data 10.7.2023. Il ricorrente ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis
c.p.c. in data 4.8.2023, chiedendo che gli sia riconosciuto il suddetto requisito a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 13.7.2021, con condanna dell'Ente resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre interessi.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per omessa o tardiva contestazione delle conclusioni del CTU, e l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto le contestazioni sono state depositate nel termine di 30 giorni (10.7.2023) dal deposito della relazione peritale (27.6.2023).
Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.
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