Trib. Firenze, sentenza 05/07/2024, n. 706
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Testo completo
Proc. n. 666/2021 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 5 luglio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e L C ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in Controparte_1 calce alla memoria di costituzione e difensiva - dall'avv. A T presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 16;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 1.4.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito:
- dichiarare competere al ricorrente con decorrenza dalla data di assunzione il diverso e superiore inquadramento al livello D1 part time 90% 36 ore settimanali oppure ex art. 36 Cost al livello 4 C.C.N.L. vigilanza non armata;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente per differenze retributive dovute al superiore e differente inquadramento livello D1 la somma complessiva di Euro 25.354,87, comprensiva della retribuzione tabellare non adeguata e restituzione importi bonifici, oltre interessi e rivalutazione, o la diversa di giustizia;
- accertare che lo straordinario forfettizzato fa parte della retribuzione globale di fatto e, quindi, deve essere calcolato su tutti gli istituti retributivi contrattuali e legali quali, a titolo esemplificativo, ferie, permessi, malattia, tredicesima, quattordicesima, T.F.R., preavviso, festività ecc., con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum;
- con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum di differenze retributive conseguenti al diverso inquadramento 4 livello C.C.N.L. vigilanza non armata in caso di accoglimento della richiesta, in ipotesi, di applicazione dell'art. 36 Cost.;
- vinte le spese. 2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità del ricorso e/o l'inammissibilità (anche parziale) della domanda;accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione presuntiva, in subordine quinquennale, di tutte le doglianze dedotte in ricorso, ovvero dei presunti crediti di lavoro, di qualsiasi tipo e/o natura e per
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qualsiasi titolo e/o causale ex artt. 2948, 2955 e 2956 c.c. (tenuto conto che la notifica del ricorso, quale primo atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta in data 14/04/2021, con conseguente prescrizione, quantomeno quinquennale, di tutte le doglianze precedenti al 14/04/2016);nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;in ogni caso, vinte spese e competenze di causa con attribuzione.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 contabile disposta e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini trovare accoglimento.
5. Il ricorrente, inquadrato fin dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui è causa, in data 16.10.2013 (doc. 2 fasc. ric.), nel livello A1 C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (doc. 3 fasc. ric.), con mansioni di “addetto al deflusso”, assume, in tesi, il proprio diritto all'inquadramento nel livello D1 del medesimo C.C.N.L. applicato, con riconoscimento delle relative differenze retributive.
6. Per quanto concerne, dunque, detta domanda (svolta in tesi) di superiore inquadramento nel livello D1 del C.C.N.L. applicato dalla società datrice al rapporto di lavoro del ricorrente, i.e. il C.C.N.L. Portierato (doc. 3 fasc. ric.), pare opportuno rammentare, in diritto, che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., fra le molte, Cass. civ., sez. L., n. 18943 del 27/09/2016). In altri termini, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, e, in particolare, di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, per poi raffrontarle con i profili caratterizzanti le mansioni, sia, della superiore qualifica rivendicata, sia, della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore.
7. Il Titolo III, Capo I, art. 18 del C.C.N.L. applicato al rapporto, rubricato “Classificazione dei lavoratori”, ricomprende, al livello A, i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia, e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, procedendo poi alla declinazione esemplificativa dei vari profili professionali rientranti nella declaratoria, tutti, comunque, riconducibili alla figura del portiere di stabile.
8. Il livello A1, di formale inquadramento del ricorrente, ricomprende, in particolare, la figura professionale dei portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, ed altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
9. Viceversa, il livello D ricomprende i lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere, tra i quali il C.C.N.L. annovera al livello D1 la figura professionale dei lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi residenziali.
10. Premessa, dunque, la comunanza ai due livelli di classificazione de quibus dell'attività di “vigilanza”, in quanto rientrante anche nelle mansioni del portierato, si ritiene che la differenza tra i due profili, attinente essenzialmente alla distinzione dell'attività del portiere da quella del vigilante, debba essere tracciata sulla base di un criterio ontologico e quantitativo, ossia facendo, in particolare, riferimento al criterio della prevalenza dello svolgimento di mansioni riconducibili alla vigilanza attiva, rispetto a quelle del mero piantonamento e controllo passivo, e mansioni accessorie o ancillari, proprie del portierato.
11. In particolare, le attività tipiche della vigilanza appaiono funzionalmente dirette a preservare l'integrità dei beni, mobili e/o immobili, affidati alla custodia del vigilante, essendo, invece, il ruolo del portiere funzionalmente diretto al controllo degli ingressi e delle uscite, ed allo svolgimento di attività di facilitazione, quali la raccolta e lo smistamento della corrispondenza, la sanificazione degli ambienti, l'irrigazione delle piante etc.
pagina 2 di 6 12. In altri termini, atteso che le declaratorie dei livelli A1 e D1 fanno entrambe riferimento a mansioni di vigilanza, gli elementi differenziali si colgono in particolare nelle declaratorie di profilo, posto che il profilo di portiere è riferito alle mansioni del "classico portinaio di condominio" (non svolte dal ricorrente), mentre risultano congruenti con l'attività del quelle di sorveglianza nell'ambito del Pt_1 complesso immobiliare commerciale, per la sicurezza dello stabile, sia all'interno che all'esterno del complesso, relative al livello D1;per altro verso, l'attività di controllo svolta dal non può Pt_1 essere considerata meramente accessoria1 ed è caratterizzata da continuità.
13. L'art. 21 del C.C.N.L. (intitolato "mansioni dei lavoratori"), del resto, prevede che il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere "deve provvedere alla vigilanza dello stabile, alla distribuzione della corrispondenza ordinaria, alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole generiche riparazioni, alla sorveglianza dell'uso del citofono, dell'ascensore e del montacarichi";è, inoltre, prevista la possibilità di affidare al lavoratore "la conduzione di caldaie, il servizio di esazione dei canoni di locazione, il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria".
14. Le mansioni del lavoratore con profilo professionale D1 sono, invece, descritte dall'art. 21 C.C.N.L. come quelle proprie del personale che "svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore o, se del caso, alle forze dell'ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti".
15. Ritiene, allora, il giudicante che le mansioni in concreto esercitate dal nel periodo di causa, Pt_1 così come accertate nel presente giudizio quanto a contenuto e modalità di esecuzione, siano senza dubbio riconducibili al livello contrattuale D, figura professionale D1 del C.C.N.L. applicato al rapporto, risultando evidenza dello svolgimento da parte dello stesso, in modo certo non discontinuo (ovvero, per significativi lassi cronologici della propria giornata lavorativa e non certo in modo occasionale o estemporaneo), di attività di sorveglianza funzionali alla salvaguardia dell'integrità dei beni piuttosto che di servizi di portierato in senso stretto e proprio.
16. In tal senso, deve, infatti, rilevarsi, in primo luogo, come, per quanto concerne l'attività di presidio delle aree di parcheggio del punto vendita, dal doc. 6 di parte ricorrente emerga in modo univoco come essa non si esaurisse certamente nella rimozione dei carrelli utilizzati dai clienti per effettuare gli acquisti, ma, piuttosto, fosse essenzialmente finalizzata a tutelare l'integrità del patrimonio dei clienti rilevando, mediante una vigilanza attenta e dinamica (anche con l'impiego di una bicicletta per spostarsi lungo il perimetro del parcheggio), situazioni anomale che possono dare origine a furti di borse. Sotto il profilo della non discontinuità della vigilanza si evidenzia come nel succitato doc. 6 la convenuta impartisca al personale disposizioni volte a garantire che i parcheggi non rimangano mai privi di presidio.
17. Alla tutela dell'integrità del patrimonio aziendale della committente risultano poi con tutta evidenza finalizzati, sia, il presidio area cd. “salva tempo” (ovvero, le casse automatiche), con compiti di stazionamento alla barriera posta dinanzi alla cassa, per ivi verificare che i clienti effettuino il pagamento e, in caso contrario, per segnalare eventuali uscite “anomale” al personale preposto della Coop per quanto di competenza2;sia, il servizio cd. “labelling”, ovvero di posizionamento di etichette a radiofrequenza sui prodotti indicati, compiti entrambi pacificamente svolti dal ricorrente nel corso del rapporto (pagg.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 5 luglio 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e L C ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in Controparte_1 calce alla memoria di costituzione e difensiva - dall'avv. A T presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 16;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 1.4.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito:
- dichiarare competere al ricorrente con decorrenza dalla data di assunzione il diverso e superiore inquadramento al livello D1 part time 90% 36 ore settimanali oppure ex art. 36 Cost al livello 4 C.C.N.L. vigilanza non armata;
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente per differenze retributive dovute al superiore e differente inquadramento livello D1 la somma complessiva di Euro 25.354,87, comprensiva della retribuzione tabellare non adeguata e restituzione importi bonifici, oltre interessi e rivalutazione, o la diversa di giustizia;
- accertare che lo straordinario forfettizzato fa parte della retribuzione globale di fatto e, quindi, deve essere calcolato su tutti gli istituti retributivi contrattuali e legali quali, a titolo esemplificativo, ferie, permessi, malattia, tredicesima, quattordicesima, T.F.R., preavviso, festività ecc., con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum;
- con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum di differenze retributive conseguenti al diverso inquadramento 4 livello C.C.N.L. vigilanza non armata in caso di accoglimento della richiesta, in ipotesi, di applicazione dell'art. 36 Cost.;
- vinte le spese. 2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità del ricorso e/o l'inammissibilità (anche parziale) della domanda;accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione presuntiva, in subordine quinquennale, di tutte le doglianze dedotte in ricorso, ovvero dei presunti crediti di lavoro, di qualsiasi tipo e/o natura e per
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qualsiasi titolo e/o causale ex artt. 2948, 2955 e 2956 c.c. (tenuto conto che la notifica del ricorso, quale primo atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta in data 14/04/2021, con conseguente prescrizione, quantomeno quinquennale, di tutte le doglianze precedenti al 14/04/2016);nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;in ogni caso, vinte spese e competenze di causa con attribuzione.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 contabile disposta e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini trovare accoglimento.
5. Il ricorrente, inquadrato fin dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui è causa, in data 16.10.2013 (doc. 2 fasc. ric.), nel livello A1 C.C.N.L. per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (doc. 3 fasc. ric.), con mansioni di “addetto al deflusso”, assume, in tesi, il proprio diritto all'inquadramento nel livello D1 del medesimo C.C.N.L. applicato, con riconoscimento delle relative differenze retributive.
6. Per quanto concerne, dunque, detta domanda (svolta in tesi) di superiore inquadramento nel livello D1 del C.C.N.L. applicato dalla società datrice al rapporto di lavoro del ricorrente, i.e. il C.C.N.L. Portierato (doc. 3 fasc. ric.), pare opportuno rammentare, in diritto, che, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., fra le molte, Cass. civ., sez. L., n. 18943 del 27/09/2016). In altri termini, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda, e, in particolare, di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, per poi raffrontarle con i profili caratterizzanti le mansioni, sia, della superiore qualifica rivendicata, sia, della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore.
7. Il Titolo III, Capo I, art. 18 del C.C.N.L. applicato al rapporto, rubricato “Classificazione dei lavoratori”, ricomprende, al livello A, i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia, e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, procedendo poi alla declinazione esemplificativa dei vari profili professionali rientranti nella declaratoria, tutti, comunque, riconducibili alla figura del portiere di stabile.
8. Il livello A1, di formale inquadramento del ricorrente, ricomprende, in particolare, la figura professionale dei portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, ed altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
9. Viceversa, il livello D ricomprende i lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere, tra i quali il C.C.N.L. annovera al livello D1 la figura professionale dei lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi residenziali.
10. Premessa, dunque, la comunanza ai due livelli di classificazione de quibus dell'attività di “vigilanza”, in quanto rientrante anche nelle mansioni del portierato, si ritiene che la differenza tra i due profili, attinente essenzialmente alla distinzione dell'attività del portiere da quella del vigilante, debba essere tracciata sulla base di un criterio ontologico e quantitativo, ossia facendo, in particolare, riferimento al criterio della prevalenza dello svolgimento di mansioni riconducibili alla vigilanza attiva, rispetto a quelle del mero piantonamento e controllo passivo, e mansioni accessorie o ancillari, proprie del portierato.
11. In particolare, le attività tipiche della vigilanza appaiono funzionalmente dirette a preservare l'integrità dei beni, mobili e/o immobili, affidati alla custodia del vigilante, essendo, invece, il ruolo del portiere funzionalmente diretto al controllo degli ingressi e delle uscite, ed allo svolgimento di attività di facilitazione, quali la raccolta e lo smistamento della corrispondenza, la sanificazione degli ambienti, l'irrigazione delle piante etc.
pagina 2 di 6 12. In altri termini, atteso che le declaratorie dei livelli A1 e D1 fanno entrambe riferimento a mansioni di vigilanza, gli elementi differenziali si colgono in particolare nelle declaratorie di profilo, posto che il profilo di portiere è riferito alle mansioni del "classico portinaio di condominio" (non svolte dal ricorrente), mentre risultano congruenti con l'attività del quelle di sorveglianza nell'ambito del Pt_1 complesso immobiliare commerciale, per la sicurezza dello stabile, sia all'interno che all'esterno del complesso, relative al livello D1;per altro verso, l'attività di controllo svolta dal non può Pt_1 essere considerata meramente accessoria1 ed è caratterizzata da continuità.
13. L'art. 21 del C.C.N.L. (intitolato "mansioni dei lavoratori"), del resto, prevede che il lavoratore con funzioni principali o sussidiarie di portiere "deve provvedere alla vigilanza dello stabile, alla distribuzione della corrispondenza ordinaria, alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all'effettuazione di piccole generiche riparazioni, alla sorveglianza dell'uso del citofono, dell'ascensore e del montacarichi";è, inoltre, prevista la possibilità di affidare al lavoratore "la conduzione di caldaie, il servizio di esazione dei canoni di locazione, il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria".
14. Le mansioni del lavoratore con profilo professionale D1 sono, invece, descritte dall'art. 21 C.C.N.L. come quelle proprie del personale che "svolge, in conformità alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro, compiti di sorveglianza nell'ambito del complesso immobiliare, sia all'interno che all'esterno del complesso stesso, intervenendo se necessario attraverso segnalazione tempestiva all'amministratore o, se del caso, alle forze dell'ordine, di tutte le anomalie che dovesse riscontrare in merito alla sicurezza dello stabile e/o dei suoi occupanti".
15. Ritiene, allora, il giudicante che le mansioni in concreto esercitate dal nel periodo di causa, Pt_1 così come accertate nel presente giudizio quanto a contenuto e modalità di esecuzione, siano senza dubbio riconducibili al livello contrattuale D, figura professionale D1 del C.C.N.L. applicato al rapporto, risultando evidenza dello svolgimento da parte dello stesso, in modo certo non discontinuo (ovvero, per significativi lassi cronologici della propria giornata lavorativa e non certo in modo occasionale o estemporaneo), di attività di sorveglianza funzionali alla salvaguardia dell'integrità dei beni piuttosto che di servizi di portierato in senso stretto e proprio.
16. In tal senso, deve, infatti, rilevarsi, in primo luogo, come, per quanto concerne l'attività di presidio delle aree di parcheggio del punto vendita, dal doc. 6 di parte ricorrente emerga in modo univoco come essa non si esaurisse certamente nella rimozione dei carrelli utilizzati dai clienti per effettuare gli acquisti, ma, piuttosto, fosse essenzialmente finalizzata a tutelare l'integrità del patrimonio dei clienti rilevando, mediante una vigilanza attenta e dinamica (anche con l'impiego di una bicicletta per spostarsi lungo il perimetro del parcheggio), situazioni anomale che possono dare origine a furti di borse. Sotto il profilo della non discontinuità della vigilanza si evidenzia come nel succitato doc. 6 la convenuta impartisca al personale disposizioni volte a garantire che i parcheggi non rimangano mai privi di presidio.
17. Alla tutela dell'integrità del patrimonio aziendale della committente risultano poi con tutta evidenza finalizzati, sia, il presidio area cd. “salva tempo” (ovvero, le casse automatiche), con compiti di stazionamento alla barriera posta dinanzi alla cassa, per ivi verificare che i clienti effettuino il pagamento e, in caso contrario, per segnalare eventuali uscite “anomale” al personale preposto della Coop per quanto di competenza2;sia, il servizio cd. “labelling”, ovvero di posizionamento di etichette a radiofrequenza sui prodotti indicati, compiti entrambi pacificamente svolti dal ricorrente nel corso del rapporto (pagg.
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