Trib. Velletri, sentenza 02/02/2024, n. 188
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 24 gennaio 2024 – ha pronunciato in data 2 febbraio 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3510, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
CE AF, con l'avv. BAUDINO ANDREA,
- ricorrente -
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/06/2022, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Roma, la parte ricorrente AF CE ha chiamato in giudizio la parte
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convenuta INPS e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui a pag. 17 del ricorso in riassunzione, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così decidere:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente in epigrafe, per i periodi di lavoro svolti in regime di part time verticale, al riconoscimento, quali periodi utili per l'acquisizione e la maturazione del diritto alla pensione, sia di quelli lavorati che di quelli non lavorati corrispondenti alla riduzione dell'orario di lavoro e, per l'effetto, condannare l'INPS al ricalcolo dei periodi validi per la determinazione dell'anzianità contributiva per ogni anno lavorativo e per l'intero.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
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Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, nonché la prescrizione dei diritti vantati ex adverso, nell'ipotesi in cui essi riguardino periodi anteriori al 1999.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art.
127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
L'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza è infondata, giacché in base alle deduzioni formulate dalla parte ricorrente è possibile individuare in modo sufficientemente chiaro e dettagliato i fatti costitutivi delle pretese vantate dalla parte suddetta.
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In altri termini, l'atto introduttivo della presente controversia appare soddisfare i requisiti (di fatto e di diritto) di cui agli artt. 125 e 414 c.p.c.
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Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso di aver prestato attività lavorativa in qualità di assistente di volo dal 01/07/2007 alle dipendenze di
ALITALIA LAI SPS e dal 26/05/2011 alle dipendenze di ALITALIA CAI
SPA, in forza di contratto a tempo indeterminato in regime di tempo parziale verticale ciclico (che prevedeva, inizialmente, l'astensione della prestazione lavorativa nei mesi di aprile e dicembre, poi, dal 26/05/2011, l'alternanza di una settimana di inattività e di tre settimane consecutive lavorative e da ultimo, dal 10/10/2013, l'alternanza di due settimane di inattività e di due settimane lavorative: all. 1 del fascicolo di parte ricorrente) – lamenta l'illegittimità della condotta tenuta dell'amministrazione previdenziale, la quale ha riconosciuto, ai fini del computo dell'anzianità contributiva complessivamente spettante alla parte ricorrente, solo i periodi in cui la parte ricorrente ha effettivamente reso la propria prestazione lavorativa e non anche i periodi di astensione dal lavoro previsti dal contratto di lavoro a tempo parziale verticale ciclico.
Nel dettaglio, la parte ricorrente sostiene che la contribuzione versata in misura ridotta per effetto della clausola del tempo parziale dovrebbe incidere soltanto sulla misura complessiva della pensione spettante (in futuro) e non sulla durata del rapporto di lavoro necessaria per la maturazione del diritto alla medesima pensione, e rivendica quindi il diritto al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale (pari a 52 settimane annuali) – a prescindere dall'avvenuto versamento di contribuzione in misura ridotta rispetto a quella dovuta negli analoghi rapporto di lavoro a tempo pieno – e,
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conseguentemente, alla ridistribuzione dei contributi
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