Trib. Taranto, sentenza 15/05/2024, n. 1128
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica
udienza del 09/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 273 /2022 contenzioso vertente
TRA
IS LA (avv. MURIANNI FRANCESCO )
RICORRENTE
E
LI LI RL (avv. RUGGIERO EDMONDO ) ;
RA FOUR US
s.r.l.s. (avv,ti SAVANELLI FRANCESCO e PENNACCHIO CASTRESE)
CONVENUTE
avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo ed
accertamento cessione di azienda ex art. 2112 codice civile
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso
12-1-2022 ET GE ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze di LI
LI dal settembre 2016 al 1-6-2021, data del suo licenziamento per cessazione
della società, con mansini di commessa di vendita in negozio di abbigliamento, sito
in Taranto alla via Di Palma 73, per la commercializzazione di vestiario in rapporto
di franchising Tally Weijl;
ha sostenuto che il suddetto licenziamento, impugnato
stragiudizialmente con pec del 26-7-2021, doveva ritenersi infondato in quanto
l'attività di vendita di merce di abbigliamento era proseguita, nei medesimi locali,
da AN FO Us SR, subentrata nel rapporto di franchising (o concessione di
vendita) con la concedente Tally Weijl, sottolineando come la stessa AN FO
Us avesse anche acquisito personale già impiegato alle dipendenze di LI LI (in
particolare, le sorelle IC NN e IC CA), il tutto dovendo integrare
la fattispecie del trasferimento p cessione di azienda ex art. 2112 codice civile. Ha
inoltre sostenuto la illegittimità del suo licenziamento perché intimatole in periodo
di emergenza da pandemia COVID 19, in volazione dell'art. 46 d.l. 18/2020,
dell'art. 14 d.l. 104/2020 e dell'art. 12, commi 9 e 11, del d.l. 137/2020. Tanto
premesso, ha concluso per la sua reintegrazione nel posto di lavoro, alle dipendenze
di AN FO Us o in alternativa di LI LI ovvero, in subordine, per la tutela
ndennitaria da licenziamento illegittimo. LI LI si è costituita affermando di
avere cessato sia la propria attività di impresa che il contratto di locazione
commerciale dei locali di vendita, negando la configurabilità della fattispecie
tipizzata dall'art. 2112 codice civile e chiedendo la sua estromissione da giudizio,
non senza sottolineare la insindacabilità giudiziale del licenziamento motivato,
come nel caso de quo, con la decisione imprenditoriale insindacabile di cessare
l'attivià di impresa;
la AN FO SR ha eccepito in limine la
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica
udienza del 09/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 273 /2022 contenzioso vertente
TRA
IS LA (avv. MURIANNI FRANCESCO )
RICORRENTE
E
LI LI RL (avv. RUGGIERO EDMONDO ) ;
RA FOUR US
s.r.l.s. (avv,ti SAVANELLI FRANCESCO e PENNACCHIO CASTRESE)
CONVENUTE
avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo ed
accertamento cessione di azienda ex art. 2112 codice civile
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso
12-1-2022 ET GE ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze di LI
LI dal settembre 2016 al 1-6-2021, data del suo licenziamento per cessazione
della società, con mansini di commessa di vendita in negozio di abbigliamento, sito
in Taranto alla via Di Palma 73, per la commercializzazione di vestiario in rapporto
di franchising Tally Weijl;
ha sostenuto che il suddetto licenziamento, impugnato
stragiudizialmente con pec del 26-7-2021, doveva ritenersi infondato in quanto
l'attività di vendita di merce di abbigliamento era proseguita, nei medesimi locali,
da AN FO Us SR, subentrata nel rapporto di franchising (o concessione di
vendita) con la concedente Tally Weijl, sottolineando come la stessa AN FO
Us avesse anche acquisito personale già impiegato alle dipendenze di LI LI (in
particolare, le sorelle IC NN e IC CA), il tutto dovendo integrare
la fattispecie del trasferimento p cessione di azienda ex art. 2112 codice civile. Ha
inoltre sostenuto la illegittimità del suo licenziamento perché intimatole in periodo
di emergenza da pandemia COVID 19, in volazione dell'art. 46 d.l. 18/2020,
dell'art. 14 d.l. 104/2020 e dell'art. 12, commi 9 e 11, del d.l. 137/2020. Tanto
premesso, ha concluso per la sua reintegrazione nel posto di lavoro, alle dipendenze
di AN FO Us o in alternativa di LI LI ovvero, in subordine, per la tutela
ndennitaria da licenziamento illegittimo. LI LI si è costituita affermando di
avere cessato sia la propria attività di impresa che il contratto di locazione
commerciale dei locali di vendita, negando la configurabilità della fattispecie
tipizzata dall'art. 2112 codice civile e chiedendo la sua estromissione da giudizio,
non senza sottolineare la insindacabilità giudiziale del licenziamento motivato,
come nel caso de quo, con la decisione imprenditoriale insindacabile di cessare
l'attivià di impresa;
la AN FO SR ha eccepito in limine la
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