Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2840

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2840
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2840
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2474/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1 MILANO presso il difensore avv.
PIEMONTE GIANLUCA
ATTORE/I contro
DELLA REPUBBLICA (C.F. ), CP_1 CP_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, , di stato libera e senza prole, ha proposto domanda di rettificazione Parte_1 di attribuzione di sesso. L'attrice ha esposto che: 1) è nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “femmina”, come da
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documentazione anagrafica in atti);
2) tuttavia, sin dalla prima infanzia, esterna la propria identità psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile , a tenere comportamenti e atteggiamenti da Pt_2
maschio, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente maschile;
4) presenta una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale;
5) con relazione psicologica in atti del 15/09/2023, redatta dalla dott.ssa psicologo in servizio Per_1 presso il Policlinico Ospedaliero- Universitario di è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, CP_2
con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile integrante del presente ricorso);
6) con relazione endocrinologica in atti del 18/09/2023, redatta dalle dott.sse ed , medici specialisti in endocrinologia in servizio presso il Persona_2 Persona_3
Policlinico Ospedaliero- Universitario di Foggia, è stato certificato che il paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile. Ha dunque concluso per: 1) la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Torremaggiore (FG) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta dovrà sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome ” in Pt_2
sostituzione del nome ;
2) l'autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per Pt_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
in data 14.11.2024 è stato emesso il parere del Pm, pervenuto favorevole all'accoglimento del ricorso;
in data 26.11.2024 il Giudice relatore ha riferito in camera di consiglio al Collegio.
*****
La domanda proposta dall'attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e
3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del
d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che
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quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art.
1, L. 164/1982
non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali
la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia,
invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento
chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L.
164/1982,
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