Trib. Livorno, sentenza 30/10/2024, n. 1096

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 30/10/2024, n. 1096
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 1096
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 484/2022 R.G. vertente tra
NI ID S.R.L., con l'Avv. Marco Monticelli Levorato
attrice - opponente
e
TLT TRASPORTI LOGISTICA TOSCANA S.R.L., con gli Avv.ti Edoardo Tognoni e
Federica Tognoni
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del Tribunale di Livor-
no
CONCLUSIONI
presentate in data 27.6.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione di prescri-
zione ex art. 2951 c.c. del credito di TLT TRASPORTI Logistica Toscana Srl per
€.26.267,09, oltre interessi e accessori, azionato con ricorso monitorio ed oggetto di decre-
1 to ingiuntivo del medesimo ufficio al n°1/2022 e, per l'effetto, revocare il medesimo con
condanna del convenuto opposto alle spese di lite.
In ogni caso: in accoglimento della spiegata opposizione, revocare, annullare e/o dichiara-
re nullo il decreto ingiuntivo opposto, in virtù del fatto che l'opposizione è fondata su pro-
va scritta idonea a provare, ai sensi degli articoli 2697 e seguenti del codice civile,
l'esistenza di un fatto impeditivo e/o estintivo del diritto fatto valere dal creditore. Rilevato,
inoltre, che parte opposta non ha provato ex art. 2697 c.c. di aver fornito alla società op-
ponente i servizi di cui alle fatture allegate al fascicolo monitorio, Voglia, altresì, l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare che nulla è dovuto dalla società AR UI Srl alla TLT
TRASPORTI Logistica Toscana Srl e, dunque, dichiarare non dovute le somme richieste.
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condan-
nare l'opposta al pagamento in favore della AR UI Srl della somma pari ad
€.11.111,45 oltre interessi moratori di cui al DL 231/2002, a decorrere dal termine fissato
dall'art.4 del decreto medesimo al saldo effettivo, oltre ad €.10.000,00 a titolo di risarci-
mento danno per lite temeraria. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione,
provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”;

dal procuratore di parte convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, In via preliminare: concedere
l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del Tribunale di Li-
vorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. per non essere l'opposizione fondata su
prova scritta;
Nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea per non essere

provata la prescrizione del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del
Tribunale di Livorno, emesso all'esito del procedimento monitorio R.G. 4065/2021, per tut-
2 ti i motivi meglio spiegati nella sez. 1) della narrativa che precede, confermando il citato
Decreto Ingiuntivo e dichiarandolo definitivamente esecutivo, con vittoria di spese ed ono-
rari del grado;
in subordine: rigettare la domanda avversaria per non essere debitamente

provata in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede, e
per essere, in ogni caso, prescritto l'asserito controcredito di AR UI S.r.l., con vit-
toria di spese ed onorari del grado;

in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare
l'accoglimento al
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