Trib. Livorno, sentenza 30/10/2024, n. 1096
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Testo completo
N. R.G. 484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 484/2022 R.G. vertente tra
NI ID S.R.L., con l'Avv. Marco Monticelli Levorato
attrice - opponente
e
TLT TRASPORTI LOGISTICA TOSCANA S.R.L., con gli Avv.ti Edoardo Tognoni e
Federica Tognoni
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del Tribunale di Livor-
no
CONCLUSIONI
presentate in data 27.6.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione di prescri-
zione ex art. 2951 c.c. del credito di TLT TRASPORTI Logistica Toscana Srl per
€.26.267,09, oltre interessi e accessori, azionato con ricorso monitorio ed oggetto di decre-
1 to ingiuntivo del medesimo ufficio al n°1/2022 e, per l'effetto, revocare il medesimo con
condanna del convenuto opposto alle spese di lite.
In ogni caso: in accoglimento della spiegata opposizione, revocare, annullare e/o dichiara-
re nullo il decreto ingiuntivo opposto, in virtù del fatto che l'opposizione è fondata su pro-
va scritta idonea a provare, ai sensi degli articoli 2697 e seguenti del codice civile,
l'esistenza di un fatto impeditivo e/o estintivo del diritto fatto valere dal creditore. Rilevato,
inoltre, che parte opposta non ha provato ex art. 2697 c.c. di aver fornito alla società op-
ponente i servizi di cui alle fatture allegate al fascicolo monitorio, Voglia, altresì, l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare che nulla è dovuto dalla società AR UI Srl alla TLT
TRASPORTI Logistica Toscana Srl e, dunque, dichiarare non dovute le somme richieste.
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condan-
nare l'opposta al pagamento in favore della AR UI Srl della somma pari ad
€.11.111,45 oltre interessi moratori di cui al DL 231/2002, a decorrere dal termine fissato
dall'art.4 del decreto medesimo al saldo effettivo, oltre ad €.10.000,00 a titolo di risarci-
mento danno per lite temeraria. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione,
provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, In via preliminare: concedere
l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del Tribunale di Li-
vorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. per non essere l'opposizione fondata su
prova scritta;
Nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea per non essere
provata la prescrizione del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del
Tribunale di Livorno, emesso all'esito del procedimento monitorio R.G. 4065/2021, per tut-
2 ti i motivi meglio spiegati nella sez. 1) della narrativa che precede, confermando il citato
Decreto Ingiuntivo e dichiarandolo definitivamente esecutivo, con vittoria di spese ed ono-
rari del grado;
in subordine: rigettare la domanda avversaria per non essere debitamente
provata in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede, e
per essere, in ogni caso, prescritto l'asserito controcredito di AR UI S.r.l., con vit-
toria di spese ed onorari del grado;
in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare
l'accoglimento al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 484/2022 R.G. vertente tra
NI ID S.R.L., con l'Avv. Marco Monticelli Levorato
attrice - opponente
e
TLT TRASPORTI LOGISTICA TOSCANA S.R.L., con gli Avv.ti Edoardo Tognoni e
Federica Tognoni
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del Tribunale di Livor-
no
CONCLUSIONI
presentate in data 27.6.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, IN VIA PRELIMINARE: accogliere l'eccezione di prescri-
zione ex art. 2951 c.c. del credito di TLT TRASPORTI Logistica Toscana Srl per
€.26.267,09, oltre interessi e accessori, azionato con ricorso monitorio ed oggetto di decre-
1 to ingiuntivo del medesimo ufficio al n°1/2022 e, per l'effetto, revocare il medesimo con
condanna del convenuto opposto alle spese di lite.
In ogni caso: in accoglimento della spiegata opposizione, revocare, annullare e/o dichiara-
re nullo il decreto ingiuntivo opposto, in virtù del fatto che l'opposizione è fondata su pro-
va scritta idonea a provare, ai sensi degli articoli 2697 e seguenti del codice civile,
l'esistenza di un fatto impeditivo e/o estintivo del diritto fatto valere dal creditore. Rilevato,
inoltre, che parte opposta non ha provato ex art. 2697 c.c. di aver fornito alla società op-
ponente i servizi di cui alle fatture allegate al fascicolo monitorio, Voglia, altresì, l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare che nulla è dovuto dalla società AR UI Srl alla TLT
TRASPORTI Logistica Toscana Srl e, dunque, dichiarare non dovute le somme richieste.
In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condan-
nare l'opposta al pagamento in favore della AR UI Srl della somma pari ad
€.11.111,45 oltre interessi moratori di cui al DL 231/2002, a decorrere dal termine fissato
dall'art.4 del decreto medesimo al saldo effettivo, oltre ad €.10.000,00 a titolo di risarci-
mento danno per lite temeraria. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione,
provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia il Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, In via preliminare: concedere
l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del Tribunale di Li-
vorno ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. per non essere l'opposizione fondata su
prova scritta;
Nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea per non essere
provata la prescrizione del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.2022 del
Tribunale di Livorno, emesso all'esito del procedimento monitorio R.G. 4065/2021, per tut-
2 ti i motivi meglio spiegati nella sez. 1) della narrativa che precede, confermando il citato
Decreto Ingiuntivo e dichiarandolo definitivamente esecutivo, con vittoria di spese ed ono-
rari del grado;
in subordine: rigettare la domanda avversaria per non essere debitamente
provata in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede, e
per essere, in ogni caso, prescritto l'asserito controcredito di AR UI S.r.l., con vit-
toria di spese ed onorari del grado;
in ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, limitare
l'accoglimento al
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