Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2024, n. 1512

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2024, n. 1512
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1512
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4365/2018 R.G.
TRA
HI AS (c.f. [...]) e
CE IO LV (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Greco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Belvedere Marittimo, Via G. Fortunato,
n. 162, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attori -
E
E-BEAUTY SHOP S.R.L.S. (c.f. 03498340789), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Fedele ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola, Piazza del Popolo
n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta -

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.02.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. SI CH e SA VI Maio, premettendo di essere soci della E-Beauty S.r.l.s., hanno impugnato la deliberazione del
1
30 maggio 2018, con cui l'assemblea dei soci, con il solo voto favorevole del socio di maggioranza e amministratore unico, Luca Campana, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017. A fondamento dell'impugnazione, gli attori hanno dedotto l'illegittimità della deliberazione sul presupposto che il progetto di bilancio fosse stato redatto in violazione del principio di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., limitatamente alla voce in esso inserita “crediti verso soci” (per un importo complessivo di €
16.623,00), con cui si vorrebbero far valere nei confronti di essi attori crediti in realtà inesistenti.
Si è costituita in giudizio la società E-Beauty Shop S.r.l.s., eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire (rectius, di legittimazione attiva) degli attori per mancata dimostrazione del rispettivo status di soci
e della quota societaria di loro spettanza e, comunque, nel merito
l'infondatezza dell'impugnazione. Ha allegato, in particolare, che il credito contestato deriverebbe da un esame della contabilità relativa al punto vendita ove si svolge l'attività commerciale della E-Beauty Shop, all'interno del quale i soci CH e VI si occupavano della clientela, della gestione degli acquisiti e delle vendite nonché degli incassi giornalieri, settimanali e mensili;
orbene, il predetto controllo contabile evidenziava un ammanco tra gli incassi contabilizzati e quelli effettivamente riversati nelle casse della società di circa € 15.000,00, che pertanto veniva imputato a credito della società verso i soci, odierni attori.
La causa è stata istruita mediante espletamento di una c.t.u. e all'esito è pervenuta in decisione.
2. Ciò premesso, va innanzitutto riconosciuta la legittimazione ad agire degli attori, sub specie di titolarità del rapporto dedotto in giudizio dal lato attivo.
Invero, come documentato dalla visura camerale e dall'atto costitutivo in atti, gli attori rivestono la qualità di soci della E-Beuty Shop S.r.l.s. in forza di atto costitutivo rogato in data 8.3.2017 dal Notaio, Dr.
Montesano, avente repertorio n. 34623 e rappresentano il 33% del capitale sociale.
Pertanto, essi hanno titolo a
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