Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 10
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 2385 /2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2385 /2024 vertente tra: TRA
con l'avv. MORSELLI PAOLO;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 7/1/2025, il procuratore di parte ricorrente han concluso come in atti, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 25/07/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per chi o lo scioglimento CP_1 del loro matrimonio, contratto a GONZAGA il 22/08/2013. Il resistente, convenuto con notifica del verbale di udienza presidenziale perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito.


1. Domanda di divorzio

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta
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