Trib. Nola, sentenza 22/10/2024, n. 2850
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Testo completo
n. 7515/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo - all'udienza cartolare del 22.10.2024 - all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7515/2021,
avente ad oggetto: restituzione deposito cauzionale, promossa da:
OL RO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente in data 2.12.2021, dall'avv.to Miki Luca
Prisco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Toledo n. 116;
- RICORRENTE –
CONTRO
OS LE (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione depositata telematicamente in data 23.09.2022, dall'avv. Ciro Russo, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Pomigliano d'Arco (Na), alla via Roma n. 358;
- RESISTENTE-
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., RO CO, ha convenuto in giudizio innanzi a questo
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Tribunale ES LE, per chiedere la condanna di quest'ultimo alla restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto di locazione in data 31.03.2021, pari ad euro 5.000,00, in quanto superiore al limite inderogabile di tre mensilità del canone stabilito dall'art. 11 della L. 392/1978, o, in subordine alla restituzione della differenza tra quanto versato e la misura massima dovuta in forza di legge ammontante ad euro 3.200,00, con il carico degli interessi legali e delle spese di lite e dell'espletata procedura di mediazione da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
2. Si è costituito in giudizio ES LE, eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale adito e allegando, nel merito, il diritto di ritenere il deposito cauzionale ricevuto a copertura dei danni arrecati all'immobile dal conduttore.
3. A seguito della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti del 25 maggio 2023, la causa è stata rinviata per decisione alla data odierna e, note conclusive autorizzate, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Deve essere, in via preliminare, affermata la competenza per materia di questo Tribunale.
Va, in proposito, richiamato l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del
Giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al Tribunale”;
“È rimessa alla competenza per materia del Tribunale la controversia avente ad oggetto l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del conduttore di pagamento del canone locativo, a prescindere dal valore dei canoni dovuti. In tal senso, invero, tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del Giudice di Pace, sia perché questi è competente soltanto per le cause relative a beni mobili, sia perché la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del Tribunale” (cfr. Cass. n. 20554/2019). Dunque, “Se la pretesa risarcitoria sorge da un rapporto locativo, essendo questa materia riservata dall'art. 447- bis c.p.c. al Tribunale, la competenza del Giudice di pace va esclusa anche quando il valore è inferiore ai cinquemila euro” (v. Cass. n. 28041/2019). Tra