Trib. Potenza, sentenza 03/05/2024, n. 761

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 03/05/2024, n. 761
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 761
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del Giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2230 del ruolo generale dell'anno 2013 vertente
TRA
AT ES, Località Difesa Vecchia, San Fele (PZ) – C.F:
[...]– contro la ingiunzione fiscale prot. n.4372 del 13.06.2013 notificata il 03.07.2013;

IA TA IE (C.F. [...]), nata a [...] il
05.08.1939, nella sua qualità di erede legittima del sig. AT RD (C.F.
[...]), Località Difesa Pietracupa, San Fele (PZ) – C.F:
[...]– contro la ingiunzione fiscale prot. n.4372 del 13.06.2013 notificata il 02.07.2013;

entrambi rappresentati e difesi, dagli avvocati Stefano ZOTTA e Teresa ZACCARDO in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Zotta, in Potenza alla Cavour n.27
ATTORI
E
COMUNE DI SAN FELE in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tobia, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Atella alla via G. Marconi n.140
CONVENUTO

Oggetto: opposizione avverso ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei verbali ed atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio il Comune di
San Fele proponendo opposizione alle ingiunzioni di pagamento del 13.06.2013, prot. Nr
4372, emesse dal Comune di San Fele, con le quali veniva loro intimato di versare una somma, distinta per ogni attore, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di canoni di natura enfiteutica, per gli anni 2003-2010, relativi ai terreni ivi identificati considerati di
“presunta natura allodiali”.
Avverso la detta ingiunzione fiscale gli attori proponevano opposizione contestando la sussistenza della pretesa creditoria e, in particolare eccependo:
In via preliminare:

1-la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto
l'ingiunzione era stata preceduta da cartelle di pagamento per il recupero del medesimo credito, in cui era stata richiesta la pronuncia di nullità della cartella per estinzione del credito preteso per intervenuta prescrizione, e comunque dichiarare non dovuta la somma pretesa;

2-la nullità dell'ingiunzione per incertezza del credito vantato dal Comune di San Fele, in assenza di un credito certo liquido ed esigibile, ai sensi dell'art 2 RD n 639/1910
Nel merito eccepivano:

3- l'illegittimità della richiesta di pagamento del canone avanzata dal comune di San Fele nei loro confronti perché fondata sulla presunta natura allodiale di terreni, mentre gli attori assumevano di essere proprietari dei rispettivi terreni avendoli acquistati per atti o inter vivos o mortis causa e depositavano relativa documentazione

4-L'estinzione dei canoni cosiddetti enfiteutici per prescrizione mancando per oltre 40 anni alcuna richiesta di pagamento da parte del Comune di San Fele,

5 -L'avvenuta usucapione dei terreni ex art 1159 e art 1159 bis per interversione del possesso ex art 1141 cc;

6- l'estinzione dei canoni ai sensi dell'art,1 della L.16/74
I ricorrenti, quindi, chiedevano che, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fosse accertata la insussistenza della pretesa creditoria, e dichiarati i terreni liberi da persi e vincoli, con condanna del Comune convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Fele il quale preliminarmente eccepiva:
l'inammissibilità dell'opposizione perché intempestiva in quanto proposta successivamente ai 30 gg -eccezione a cui rinunciava nel corso del giudizio.
Nel merito, parte convenuta chiedeva, con articolate argomentazioni, il rigetto della domanda assumendo che, non avendo gli opponenti proceduto all'affrancazione dei fondi in questione, avevano l'obbligo di versare il canone;
che il procedimento per la determinazione della somma dovuta quale canone enfiteutico, attuato dal Comune di San
Fele, era corretto perché alla base del calcolo era stata posto il reddito dominicale ex art 9
L. R n.57 del 12.09.2000, chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 14.04.2014 il Tribunale sospendeva la riscossione delle ingiunzioni opposte sulla base della mancanza dei requisiti di somma “certa liquida ed esigibile” del credito in base al quale veniva emesso l'ordine di pagare.
Tanto premesso, si ritiene innanzitutto che l'eccezione sollevata dagli attori in ordine alla nullità ed illegittimità delle ingiunzioni fiscali per violazione del principio del ne bis in idem, sia infondata in quanto alcuna pronuncia di merito è stata formulata, nei riguardi dei procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione delle cartelle esattoriali, precisamente n.
RG 488/2012 e n.1088/12, le cui sentenze sono state allegate da parte attorea, e si evince la loro conclusione per cessata materia del contendere che, come noto, non implica alcuna valutazione del merito se non in ordine alla determinazione delle spese
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi