Trib. Ragusa, sentenza 15/11/2024, n. 1775
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 218/2020 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa SAnna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
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nella causa iscritta come in epigrafe in materia di responsabilità da sinistro stradale, promossa
DA
SS RM, nata a [...] il [...] (c.f.
[...]), in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore EL NU (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. US Russotto, giusta procura su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
EL US, nato a
Vittoria il 15.05.1933 (C.F. [...]), Di IT EM, nata a
Ragusa il 16.05.1941 (C.F. [...]), EL NA, nata a
Vittoria il 27.04.1965 C.F. [...]), EL IA LA, nata a
Vittoria il 05.10.1960 (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Corbino, giusta procura su foglio separato, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
ATTORI
CONTRO
SARA Assicurazioni S.p.A. (P.IVA 00885091009), con sede in Roma nella Via Po n.20, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dr.
Angelo Desole, elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale Sicilia
n.176, presso lo studio dell'Avv. Carlo Alessi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa costitutiva
CONVENUTA
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E
ER MA, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), e SA IA SA, nata a [...] il
17.01.1967 (c.f. [...])
CONVENUTI CONTUMACI
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione SS RM, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore EL NU, EL US e
Di IT EM, quali genitori, EL NA e EL IA LA, quali sorelle, del defunto EL TU, convenivano in giudizio
AL IA SA e IO MA, rispettivamente proprietaria e conducente della vettura OR OC che aveva investito il de cuius, EL
TU, il giorno 31.12.2017 - mentre lo stesso si trovava a bordo della sua bicicletta da corsa, insieme ad un gruppo di venti ciclisti -, nonché la compagnia assicuratrice del mezzo, SARA Ass.ni, chiedendo accertarsi
l'esclusiva responsabilità del conducente della macchina nella causazione del sinistro, non avendo il suddetto osservato la velocità di 50km/h, bensì
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quella di 87 Km./h. Chiedevano di conseguenza condannarsi i convenuti predetti, in solido tra di essi, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dai medesimi, meglio specificati nel relativo atto di citazione, previa detrazione degli importi già versati in loro favore dalla società assicuratrice.
Si costituiva la SARA Ass.ni S.p.a., la quale si opponeva alle pretese attoree, ritenendo la configurabilità di una responsabilità concorrente del conducente della bici nella misura del 70%, e chiedendo “Preliminarmente ritenere e dichiarare la concludente Compagnia tenuta al risarcimento del danno, nell'ipotesi non temuta di un condannatorio, entro i limiti del massimale garantito. In via istruttoria: - disporre CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro anche al fine di accertare il comportamento di guida tenuto da entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti. - disporre l'acquisizione degli atti del procedimento penale n. 3208/18 R.G. del GUP del Tribunale penale di Ragusa - disporre l'acquisizione del rapporto redatto dai VV.UU. del Comune di Comiso”.
Gli altri due convenuti, AL IA SA e IO MA, sebbene regolarmente citati, non comparivano in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare parzialmente meritevole di accoglimento nei termini di seguito illustrati.
Occorre preliminarmente precisare che l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, anche se prevalente o esclusiva, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c. In tali casi, è, infatti, altresì necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Pertanto, in caso di infrazione anche grave commessa da uno dei conducenti, il giudice è tenuto a verificare anche il comportamento dell'altro conducente, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento
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dannoso (cfr. Trib. Roma sent. 04 gennaio 2010 n. 411;
Cass. Sez.
6. n. 4130/2017;
Cass. Sez. 3, n. 12444 del 16.05.2008, Cass. Sez. 3, n. 23431 del 04.11.2014, Cass. Sez. 3, n. 9353 del 04.04.2019;
Cass. Sez. 3, n. 23431 del 04.11.2014, C.E.D.Cass.n. 633406;
Cass. Sez. 3, n. 7479 del 20.03.2020, C.E.D.Cass.n. 657167).
Nella specie, dalle risultanze acquisite in atti, in particolare dalla svolta consulenza, da parte del consulente del P.M., Ing. Roberto Piccitto, nell'ambito del giudizio penale n. 1/18 R.G.N.R., è emersa una responsabilità esclusiva in capo al conducente della vettura OR OC, IO MA, nella causazione del sinistro occorso in data 31.12.2017, alle ore 10,30, nel quale aveva perso la vita EL TU, alla guida del proprio velocipede.
Il consulente del P.M. ha ricostruito la dinamica dell'incidente in questione nei termini seguenti:” La mattina del 31 dicembre 2017, intorno alle 10,30, il
Sig. EL TU, in sella al proprio velocipede da corsa marca Trek, percorreva la via Piave, ex S.P. 20, in uscita dall'abitato di Comiso, diretto verso Santa Croce Camerina, in coda ad un gruppo di circa 20 ciclisti. Il Sig.
EL procedeva affiancato al Sig. FR IS ed entrambi erano seguiti dal Sig. SS AL;
l'uno e l'altro, alla guida dei rispettivi velocipedi, venivano successivamente ascoltati come testimoni dalla P.G. Sia il Sig. FR che il Sig. SS riferiscono che il Sig. EL, dopo aver preso una buca, perdeva il controllo del proprio velocipede e andava a finire nella corsia opposta.
La ragione dell'ubicazione del punto d'urto quasi al centro della carreggiata può essere quindi attribuita al tentativo del Sig. IO di spostarsi verso sinistra per evitare l'urto con il ciclista che aveva invaso la sua corsia. In ogni caso il conducente dell'auto non poteva invadere totalmente la corsia opposta in quanto su di essa transitavano i Sigg.ri FR e SS che chiudevano il gruppo dei ciclisti. L'impatto si verificava, nel punto già descritto, tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura ed il velocipede già in fase di caduta”.
Il consulente ha altresì riscontrato che “considerando la direzione Santa
Croce Camerina - Comiso come riferimento per la descrizione dei luoghi.
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Secondo tale direzione, che era quella di marcia dell'autovettura OR OC,
l'area teatro del sinistro si trova, come già riferito, quasi al centro di un lungo rettifilo di circa 1500 m, con assenza di anomalie altimetriche del tracciato e visibilità reciproca ottimale tra i mezzi che viaggiano nelle due direzioni”.
“..sul lato destro della corsia di pertinenza del veicolo A (velocipede), direzione di marcia Comiso-Santa Croce Camerina, circa 13,80 m prima del
p.p.u. sono presenti due buche affiancate.”.
In sede di accertamenti compiuti nell'immediatezza del fatto la Polizia
Municipale aveva adottato i seguenti provvedimenti: “Al conducente del velocipide - veicolo "A" nulla è stato contestato per morte del trasgressore;
allo stesso sarebbero state contestate le seguenti violazioni di legge: Art.
182 c. 1 e 10 C.d.S. - (circolazione di velocipedi affiancati). Al conducente dell'autovettura - veicolo "B" sono state contestate le seguenti infrazioni:
Art. 141 c. 1 e c. 11 C.d.S. - (Circolazione a velocità non adeguata);
Art. 143 c.
1 e 13 C.d.S. - (Obbligo di circolare sulla carreggiata con rispetto della destra rigorosa)”.
Stante la succitata ricostruzione in fatto, non può escludersi una negligenza
e disattenzione in capo al de cuius, il quale aveva condotto il proprio mezzo affiancandosi ad altro ciclista, in un tratto stradale transitato da veicoli ad elevata velocità, nonostante il limite di velocità ivi imposto, e seppure non sussista un rigoroso obbligo in tal senso, trattandosi di una via ricompresa nell'ambito del centro abitato urbano, e non si sarebbe avveduto dell'esistenza di due buche, oltre a vari avvallamenti sul tratto stradale in questione – in entrambi i sensi di marcia dei due veicoli, peraltro, era presente apposita segnaletica stradale relativa alla strada dissestata – (nella relazione del consulente si legge che “Il conducente del velocipede (veicolo
A), Sig. EL TU, percorreva la Via Piave ex S.P. 20, con direzione di marcia Comiso-Santa Croce Camerina, affiancato ad altro ciclista. L'art. 182,
c.1, C.D.S. non impedisce, in tale tratto di
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