Trib. Rimini, sentenza 31/01/2025, n. 100

TRIB Rimini
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Rimini
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 31/01/2025, n. 100
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 100
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 500/2021 promossa da:
EN CO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Ravenna - attore contro
NO IC (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Balzani - convenuta
Conclusioni delle parti: come da udienza del 12/6/2024, in cui le parti si sono riportate ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, depositati entrambi telematicamente il 6/6/2024.
_______________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
EN CO ha agito in giudizio contro l'ex compagna IC NO chiedendo che questa fosse condannata a restituirgli la somma di euro 150.000 erogatale dall'attore


in data 11/7/2018 mediante bonifico bancario, previa dichiarazione di nullità per difetto di forma solenne dell'atto, da qualificarsi quale donazione.
Resiste la NO, contestando la natura liberale del pagamento, effettuato a suo dire a titolo di corrispettivo per una cessione di quote realizzata l'11/12/2018 relativa alle partecipazioni della società Marimango a r.l. e della società e Framarcoche Srl fondate dalla coppia in Costa Rica;
in subordine, ha chiesto che il pagamento fosse dichiarato irripetibile in quanto effettuato in adempimento di un'obbligazione naturale, precisamente a titolo di ricompensa per avere la NO seguito i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in
Costa Rica acquistato dalla coppia per tramite della suddetta Marimango;
in ulteriore subordine ha eccepito la natura indiretta della donazione, con la conseguente non soggezione dell'atto ai vincoli di forma di cui all'art. 782 c.c.
La causa è stata istruita mediante documenti e trattenuta in decisione all'udienza del
12/6/2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata.
Sull'avvenuto trasferimento di denaro, sulla data di esecuzione del relativo bonifico e sull'entità della somma versata, si osserva che vi è prova documentale, in ordine alla quale non vi è contestazione alcuna. Per dirimere la lite è sufficiente quindi stabilire se la causa del trasferimento possa essere quella dedotta dall'attore. A tal fine non ha alcuna rilevanza la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui il bonifico, già eseguito dal EN in favore di un conto della NO sulla Cassa di Risparmio di Ravenna, sia stato trasferito il giorno dopo – asseritamente ad opera di ignoti che approfittarono dalla sua assenza dall'Italia – su un conto della stessa NO in essere presso una banca keniota;
non si vede in cosa possa essere consistito l'approfittamento, visto che la NO stessa dichiara in citazione dichiara che era “in attesa dell'accredito sul conto Keniota dell'importo promesso dal
EN”;
la convenuta intende con tale prospettazione negare la paternità della causale inserita in questo secondo bonifico, che recava le parole “acquisto casa”, ma la causale del primo bonifico inserita dal EN, “decennale e compleanno per acquisto casa”, esprimeva in
termini sufficientemente chiari l'intento liberale del disponente, occasionato dal compleanno della compagna e al contempo dal compimento di un decennio di relazione sentimentale con la NO -
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