Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2024, n. 1613

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2024, n. 1613
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 1613
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 149 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Donti, giusta procura speciale in atti;

ricorrente
E
nato a [...] il [...], ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immediata, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.01.2019, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio in data 09.05.1993 con in CP_1
VI (RM), trascritto nei registri del medesimo Comune al n. 50, P. 2
S.A, Anno 1993 (All.1);
- che dalla loro unione erano nati tre figli: il 09.01.1995 in Per_1
VI, il 17.02.1997 in VI e il 28.10.2006 in Per_2 Per_3
VI;

- che il figlio era invalido civile al 100%, in quanto affetto da Per_2
“Atrofia muscolare spinale di tipo 2” con una grave disabilità per cui necessitava di assistenza continua e percepiva una pensione pari ad € 300,00 circa, oltre ad una indennità di accompagnamento di € 490,00 circa;

- che la ricorrente lavorava come collaboratrice domestica ma, nel mese di dicembre 2018, aveva perso il lavoro che era comunque limitato a due ore al giorno, in quanto durante il resto della giornata doveva alternarsi con il figlio
, per badare a ;
Per_1 Per_2
- che il Sig. era dipendente della S.E. PORT Srl, in qualità di CP_1 operaio e percepiva una retribuzione mensile media di € 1.800,00 circa anche se risultavano maggiori entrate sui suoi conti correnti;

- che la fine della relazione era stata determinata da violenze fisiche e CP_ verbali perpetrate dall' nei confronti della per cui erano stata Parte_1 depositate diverse querele e che si era instaurato un procedimento penale;

- che il resistente era assegnatario della casa coniugale sita in
3
VI alla via Eugenio Pertini n. 3, di proprietà dell'Ater di
VI.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disponendo un contributo economico per il suo mantenimento a carico del marito di euro 500,00 mensili e per i figli di euro 1.000,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, con affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, cui assegnare la casa coniugale sita in Per_3
VI alla via Eugenio Pertini n. 3 ed il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 709, comma 2, n. 3 c.p.c., patito dalla Sig.ra per Parte_1
l'aggravio di compiti di accudimento del figlio , affetto da disabilità. Per_2
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta della ricorrente e deduceva:
- che le presunte violenze nei confronti della ricorrente non erano mai avvenute ed anzi era stata la sig.ra a tenere condotte aggressive e Parte_1 non consone come dimostrato dalla denuncia presentata dal figlio Parte_2
disabile, nei confronti della madre, successivamente ritirata per tentare di
[...] pacificare la situazione familiare;

- che il figlio poteva beneficiare di un ascensore in casa che il Per_2 padre aveva fatto installare a seguito di diverse battaglie a tutela del figlio disabile e mezzi pubblici autorizzati al trasporto;

CP_
- che l' aveva dovuto fare un finanziamento per fare fronte alle esigenze familiari ed alle continue pretese economiche della moglie.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, e concludeva chiedendo disporsi un mantenimento per la figlia Per_3 di euro 250,00 mensili e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per abitarvi con i figli con rigetto delle ulteriori domande di controparte.
Con ordinanza presidenziale emessa il 18 giugno 2029 il Presidente f.f. ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con Per_3 collocamento presso l'abitazione familiare assegnata alla ricorrente, incontri protetti padre figlia, un assegno di mantenimento a favore della di Parte_1 euro 400,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili e spese straordinarie al
50% tra le parti.
4
Con ordinanza del 5.12.2019 il Giudice delegato ha rigettato la richiesta di modifica di ordinanza presidenziale avanzata dal difensore di parte resistente
e disposto ai sensi dell'art. 156 c.c. ordine di pagamento diretto al datore di CP_ lavoro dell' del mantenimento per la moglie e la figlia minorenne.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla capacità genitoriale delle parti, interrogatorio formale, prova per testi ed audizione della figlia minore delle parti e ordine di esibizione di documentazione reddituale. Per_3
All'udienza del 12.04.2024, sentiti i difensori delle parti, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190
c.p.c.
in misura ridotta.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali.
In data 20.06.2024 il difensore della ricorrente ha depositato certificato di decesso del figlio avvenuto il 31.5.2024. Parte_2
Motivi
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