Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5856
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Testo completo
R.G. 1707/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1707/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...] se (NA) il 02.01.1969, C.F.: Parte_1 [...] amente domiciliato in Salerno alla Via Diaz n. 32 C.F._1
. AR ER dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Positano (SA) alla Via Sam studio dell'avv. Carla Lauretano dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
DO (USA) e che dall'unione c nati tre figlie, Per_1
(18.02.1998), (24.10.2001) e (20.12.2011), chiedeva p Per_2 Per_3 lo scioglimen trimonio, preci che, con decreto del 17.07.2022, il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni di cui alla separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva il divorzio con la conferma delle statuizioni concordate nel procedimento di separazione per cio che concerne l'affidamento della figlia minore e gli obblighi a contenuto economico in favore della stessa ma con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei due figli maggiorenni, diventati economicamente indipendenti, e senza il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile in ragione dell'autonomia della stessa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva , la quale Controparte_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma contes otto dal ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione anche in merito al mantenimento dei figli maggiorenni, rilevando che gli stessi non erano ancora del tutto autonomi, nonche la previsione a carico dell'ex coniuge di corrisponderle una somma a titolo di assegno divorzile. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo della stessa minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificato, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti
positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che non sussistono particolari criticita in merito all'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza Per_3 prevalente presso la madre. Inoltre, il Tribunale ritiene altresì opportuno disporre l'esercizio disgiunto della responsabilita genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilita genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. Tempi di permanenza presso il padre Per cio che concerne i tempi di permanenza della minore presso il padre, in primo luogo si rileva che e stata ascoltata all'udienza del 17.09.2024 e ha Per_3 dichiarato di avere ot pporti con il padre e di vederlo per lo piu il mercoledì e la domenica ma di avere difficolta a instaurare un rapporto con la sua attuale compagna. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Pertanto, in assenza di rilevanti criticita , il Tribunale dispone che la frequentazione tra il padre e la figlia minori sia decisa di comune accordo tra gli stessi quanto a tempi e modalita , considerato che non e stato pienamente attuato quanto previsto in sede di separazione. Mantenimento dei figli In merito alle disposizioni a contenuto economico, occorre premettere che parte ricorrente ha richiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento dei figli maggiorenni, deducendo il raggiungimento della loro indipendenza economica, e la conferma di quanto concordato per la figlia minorenne mentre la resistente ha richiesto la conferma di tutte le statuizioni gia previste. Mantenimento per i figli maggiorenni A tal proposito, occorre in primo luogo premettere che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti