Trib. Spoleto, sentenza 01/01/2025, n. 3
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Testo completo
239/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio, composta dai
Magistrati
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 239/2024, promossa da:
(c.f. ) nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dall'Avv. Cristina Valentini con studio in Perugia (PG) Via Francesco Briganti n.73 presso cui è eletto il domicilio;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...], il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Marsciano (PG), Via Riccieri n.
1-2 con il patrocinio dall'Avv. Alessandra Settimi con studio in Todi (PG), Fraz. Ponterio, Via Tiberina
n. 75/27 presso cui è eletto il domicilio;
RESISTENTE
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da note congiunte depositate dalle parti il 03/12/2024
Osserva il Tribunale
Con ricorso del 1302/2024, si è rivolta al Tribunale di Spoleto, esponendo in sintesi Parte_1
e per quanto interessa:
- che ha intrattenuto dal 2013 una relazione sentimentale con dalla quale è nata la LI CP_1
in data 08/07/2015;
Per_1
- che a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i due genitori veniva meno l'unione familiare e che la stessa riteneva opportuno adire codesto Tribunale per l'emissione di un provvedimento volto a regolare in via definitiva le modalità di affidamento collocamento e mantenimento dei figli minori.
La stessa ha illustrato le condizioni economiche delle parti e ha concluso chiedendo l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento della LI minore ad entrambi i genitori, con collocamento dei minori presso la casa materna, diritto all'assegno unico interamente in capo alla madre, diritto di visita del padre e con obbligo in capo a quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento in favore della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 08/04/2024 è pervenuta la memoria di costituzione di , nella quale vi è una diversa CP_1 ricostruzione dell'avvenuta crisi familiare e della situazione economica delle parti.
Lo stesso ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare,