Trib. Imperia, sentenza 22/11/2024, n. 726
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.205/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 ll'avv. presso il cui studio in Genova alla piazza Leonardo da Vinci n. 2/3 è eleTT domicilio
-aTTre in opposizione- contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. _1 C.F._2 ALI p eria alla via Viesseux n.18/5 è eleTT domicilio
-convenuta in opposizione -
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice/opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, - previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT opposto - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, per le somme richieste ex adverso e non meglio specificate, per i motivi di cui in atti, e per l'effeTT dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido l'aTT di preceTT e revocarlo, con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza del diriTT, in capo alla IG.ra , a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti del Dott. Con _1 Parte_1 viTTria di spese e competenze»
per la parte convenuta/opposta (foglio depositato telematicamente): _1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'opposizione al preceTT formulata dal IGnor perché Parte_1 infondata in faTT ed in diriTT e conseguentemente respingere le domande da esso formulate;
condannare il IGnor ex Parte_1CP_ art 96 I comma cpc al risarcimento del danno in favore della IGnora da liquidarsi in via equitativa. Con viTTria di spese e compensi, oltre oneri e rimborso forfetario delle spese generali di Studio, nel rispeTT del principio della soccombenza»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, in forza della Parte_1 sentenza del Tribunale di Imperia n. 537/2016 del 30.11.2016, aTT di preceTT, munito di formula esecutiva, col quale gli aveva ingiunto il pagamento della _1 somma di € 7.548,70, oltre interessi maturati e maturandi, lamentata la inesistenza del credito precettato avendo sempre provveduto al pagamento del contributo di mantenimento dei figli minori, dedotta l'insussistenza del diriTT di di _1 procedere in via esecutiva, con aTT di citazione in opposizione a preceTT, ritualmente notificato, evocava in giudizio instando, previa sospensione _1
1 dott. Pasquale LONGARINI
dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT, in via principale, per la declaratoria di nullità/inefficacia/invalidità dell'aTT di preceTT, in via subordinata, per la declaratoria dell'inesistenza del diriTT in capo da a procedere ad esecuzione _1 forzata nei suoi confronti 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato che era _1 Parte_1 tenuto a corrisponderLe la somma di € 1.000 mensili, oggi divenuta con l'aumento ISTAT € 1.398,01, a titolo di contributo fisso per il mantenimento delle due figlie Per_ minori e (€ 1.200 mensili a titolo di contributo fisso per il mantenimento Per_1 Per_ delle due figlie minori e previsto dalla sentenza di divorzio, conguagliata Per_1 con quella di € 200 m v i per il contributo mensile fisso al mantenimento del figlio minore che dimorava presso il padre), oltre alle spese scolastiche Per_3
“ulteriori” dettagliatamente elencate nella sentenza di divorzio n. 537/2016 del 30.11.2016, allegato che nell'aTT di preceTT era riportato la somma non versata dal mese di oTTbre 2020 al mese di novembre 2022, escluso l'aggiornamento ISTAT, lamentato che dopo la notifica del preceTT, aveva corrisposto la sola somma di Parte_1
€ 1.000,00 a fronte di € 6.990 dovuti, rilevato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli, in quanto di carattere alimentare, non era compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato, osservato che le ricevute di bonifici prodotte provavano che il versava solo il 50% di alcune spese PT
“ulteriori” decurtando dall'importo del fisso mensile le spese dell'RS del figlio presso una RS di Montecarlo in cui costi non erano e non sono da lei Per_3 affrontabili per la loro straordinarietà, dedoTT che le spese straordinarie, richiedendo una accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione, non sono recuperabili attraverso l'utilizzo del titolo esecutivo costituto dalla sentenza di divorzio, invocata una responsabilità aggravata del ex art. 96 Cpc per il PT carattere dilatorio e pretestuoso della opposizione, instava, in via preliminare, per il rigeTT dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito, per il rigeTT dell'opposizione a preceTT, con condanna dell'aTTre per lite temeraria, con viTTria di spese e compensi. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte convenuta: teste di Testimone_1 parte attrice in controprova: , la causa veniva Testimone_2 Testimone_3 assunta a decisione nell'udienza figurata del 01.08.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione al preceTT. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “se” dell'esecuzione, più precisamente, così testualmente l'art. 615, co.
1. Cpc, quella con la quale «si contesta il diriTT della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diriTT che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di una valido titolo esecutivo. SoTT il profilo soggettivo attivo, l'opposizione può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, o il suo preannuncio, con l'intimazione del preceTT, coloro che la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di “debitore”, sia che tale veste risulti e sia che non risulti dal titolo esecutivo. Legittimata passivamente è invece la parte istante, e cioè il creditore procedente e i creditori intervenuti. SoTT il profilo oggettivo il «diriTT di procedere ad esecuzione forzata» altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il tipico effeTT processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine
o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità
2 dott. Pasquale LONGARINI
soggettiva del titolo a fondare la esecuzione ad opera di quel soggeTT o contro quel soggeTT;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione;
o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure pe ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diriTT per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi
o estintivi sopravvenuti o insussistenti al momento della notifica del receTT. 2.1) Tanto premesso, tra e è intervenuta sentenza _1 Parte_1 di divorzio emessa dal Tribunale di Imperia (n° 537/2016 del 30.11.2026) che regolamenta i loro rapporti personali ed economici. Essa statuisce: che il figlio maggiore della coppia, , abbia dimora abituale presso il padre e che la madre contribuisca Per_3 al suo mantenimento versando somma mensile di € 200;
che le figlie più piccole Per_
e abbiano dimora abituale presso la madre e che il padre versi, a titolo di Per_1 contributo mensile al loro mantenimento, la somma di € 1.200. e _1 PT hanno convenuto, altresì, di effettuare la compensazione tra le e conseguenza il doveva versare alla la somma mensile di € 1.000, che PT _1 all'epoca del preceTT era divenuta, in forza degli aggiornamenti Istat, € 1.398,01. 2.1.1) Ai sensi dell'art 447 Cc, il contributo fisso mensile al mantenimento dei figli, per la sua natura alimentare, non è compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato aventi natura diversa: «il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diriTT al sostentamento
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.205/2023 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 ll'avv. presso il cui studio in Genova alla piazza Leonardo da Vinci n. 2/3 è eleTT domicilio
-aTTre in opposizione- contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. _1 C.F._2 ALI p eria alla via Viesseux n.18/5 è eleTT domicilio
-convenuta in opposizione -
conclusioni delle parti costituite
per la parte attrice/opponente (foglio depositato telematicamente) Parte_1 «Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, - previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT opposto - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli, per le somme richieste ex adverso e non meglio specificate, per i motivi di cui in atti, e per l'effeTT dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido l'aTT di preceTT e revocarlo, con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza del diriTT, in capo alla IG.ra , a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti del Dott. Con _1 Parte_1 viTTria di spese e competenze»
per la parte convenuta/opposta (foglio depositato telematicamente): _1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere l'opposizione al preceTT formulata dal IGnor perché Parte_1 infondata in faTT ed in diriTT e conseguentemente respingere le domande da esso formulate;
condannare il IGnor ex Parte_1CP_ art 96 I comma cpc al risarcimento del danno in favore della IGnora da liquidarsi in via equitativa. Con viTTria di spese e compensi, oltre oneri e rimborso forfetario delle spese generali di Studio, nel rispeTT del principio della soccombenza»
Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso di aver ricevuto in notifica, in forza della Parte_1 sentenza del Tribunale di Imperia n. 537/2016 del 30.11.2016, aTT di preceTT, munito di formula esecutiva, col quale gli aveva ingiunto il pagamento della _1 somma di € 7.548,70, oltre interessi maturati e maturandi, lamentata la inesistenza del credito precettato avendo sempre provveduto al pagamento del contributo di mantenimento dei figli minori, dedotta l'insussistenza del diriTT di di _1 procedere in via esecutiva, con aTT di citazione in opposizione a preceTT, ritualmente notificato, evocava in giudizio instando, previa sospensione _1
1 dott. Pasquale LONGARINI
dell'efficacia esecutiva dell'aTT di preceTT, in via principale, per la declaratoria di nullità/inefficacia/invalidità dell'aTT di preceTT, in via subordinata, per la declaratoria dell'inesistenza del diriTT in capo da a procedere ad esecuzione _1 forzata nei suoi confronti 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevato che era _1 Parte_1 tenuto a corrisponderLe la somma di € 1.000 mensili, oggi divenuta con l'aumento ISTAT € 1.398,01, a titolo di contributo fisso per il mantenimento delle due figlie Per_ minori e (€ 1.200 mensili a titolo di contributo fisso per il mantenimento Per_1 Per_ delle due figlie minori e previsto dalla sentenza di divorzio, conguagliata Per_1 con quella di € 200 m v i per il contributo mensile fisso al mantenimento del figlio minore che dimorava presso il padre), oltre alle spese scolastiche Per_3
“ulteriori” dettagliatamente elencate nella sentenza di divorzio n. 537/2016 del 30.11.2016, allegato che nell'aTT di preceTT era riportato la somma non versata dal mese di oTTbre 2020 al mese di novembre 2022, escluso l'aggiornamento ISTAT, lamentato che dopo la notifica del preceTT, aveva corrisposto la sola somma di Parte_1
€ 1.000,00 a fronte di € 6.990 dovuti, rilevato che il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento dei figli, in quanto di carattere alimentare, non era compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato, osservato che le ricevute di bonifici prodotte provavano che il versava solo il 50% di alcune spese PT
“ulteriori” decurtando dall'importo del fisso mensile le spese dell'RS del figlio presso una RS di Montecarlo in cui costi non erano e non sono da lei Per_3 affrontabili per la loro straordinarietà, dedoTT che le spese straordinarie, richiedendo una accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione, non sono recuperabili attraverso l'utilizzo del titolo esecutivo costituto dalla sentenza di divorzio, invocata una responsabilità aggravata del ex art. 96 Cpc per il PT carattere dilatorio e pretestuoso della opposizione, instava, in via preliminare, per il rigeTT dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito, per il rigeTT dell'opposizione a preceTT, con condanna dell'aTTre per lite temeraria, con viTTria di spese e compensi. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte convenuta: teste di Testimone_1 parte attrice in controprova: , la causa veniva Testimone_2 Testimone_3 assunta a decisione nell'udienza figurata del 01.08.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla opposizione al preceTT. L'opposizione all'esecuzione è quella con la quale si contesta il “se” dell'esecuzione, più precisamente, così testualmente l'art. 615, co.
1. Cpc, quella con la quale «si contesta il diriTT della parte istante di procedere ad esecuzione forzata», diriTT che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di una valido titolo esecutivo. SoTT il profilo soggettivo attivo, l'opposizione può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, o il suo preannuncio, con l'intimazione del preceTT, coloro che la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di “debitore”, sia che tale veste risulti e sia che non risulti dal titolo esecutivo. Legittimata passivamente è invece la parte istante, e cioè il creditore procedente e i creditori intervenuti. SoTT il profilo oggettivo il «diriTT di procedere ad esecuzione forzata» altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il tipico effeTT processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo, fin dall'origine
o la nullità sopravvenuta per caducazione;
o attraverso la negazione della idoneità
2 dott. Pasquale LONGARINI
soggettiva del titolo a fondare la esecuzione ad opera di quel soggeTT o contro quel soggeTT;
o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione;
o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo;
oppure pe ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diriTT per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi
o estintivi sopravvenuti o insussistenti al momento della notifica del receTT. 2.1) Tanto premesso, tra e è intervenuta sentenza _1 Parte_1 di divorzio emessa dal Tribunale di Imperia (n° 537/2016 del 30.11.2026) che regolamenta i loro rapporti personali ed economici. Essa statuisce: che il figlio maggiore della coppia, , abbia dimora abituale presso il padre e che la madre contribuisca Per_3 al suo mantenimento versando somma mensile di € 200;
che le figlie più piccole Per_
e abbiano dimora abituale presso la madre e che il padre versi, a titolo di Per_1 contributo mensile al loro mantenimento, la somma di € 1.200. e _1 PT hanno convenuto, altresì, di effettuare la compensazione tra le e conseguenza il doveva versare alla la somma mensile di € 1.000, che PT _1 all'epoca del preceTT era divenuta, in forza degli aggiornamenti Istat, € 1.398,01. 2.1.1) Ai sensi dell'art 447 Cc, il contributo fisso mensile al mantenimento dei figli, per la sua natura alimentare, non è compensabile con eventuali altri crediti dell'obbligato aventi natura diversa: «il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diriTT al sostentamento
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