Trib. Firenze, sentenza 17/06/2024, n. 624
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Testo completo
Proc. n. 3261/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 17 giugno 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 3261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonio Parte_1 Nappa e G N ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa (CE) alla Via Antonio
Ligabue n. 13;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. F B, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 21.05.2024;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.11.2023 e ritualmente notificato, il docente ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni di merito, che si trascrivono: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 conseguentemente condannare il al riconoscimento del Controparte_1 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 condannare il al pagamento della somma di € 1.000,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_1 presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e G N quali anticipatari anche delle spese.” 2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di rigettare le CP_1 domande proposte da parte ricorrente.
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3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo CP_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della