Trib. Ancona, sentenza 11/03/2024, n. 499
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Testo completo
N.R.G. 4800.2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4800.2020 R.G., promossa da:
R.E.I. Real Estate Investments s.r.l. (C.F./P.IVA n. 02354810422), rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti
Fortunato Annunziata, Riccardo Fava e Fabrizia Monticelli, elettivamente domiciliata presso
la sede sociale in Jesi (AN), al Corso Matteotti n. 16,
-ATTORE-
CONTRO
INTESA SANPAOLO S.P.A. (P.IVA 10810700152), rappresentata e difesa, giusta procura in
calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Fabio Civale e dall'Avv. Roberto
Catani ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Ancona, Via I
Maggio 150/b,
-CONVENUTA-
CONTRO
EN RB rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Francia di Ancona, con domicilio eletto presso
il suo studio in Corso Giuseppe Mazzini n, 156/B come da procura su foglio separato e materialmente
congiunto alla comparsa di costituzione e risposta, pagina 1 di 19
-CONVENUTA-
CON L'INTERVENTO DI
VENETO BANCA s.p.a. in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINI-STRATIVA, posta in
liquidazione coatta amministrativa con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
186 del 25/6/2017, in persona dei Commissari Liquidatori Avv. Alessandro Leproux, e Prof.
Avv. Giuliana Scognamiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio BAeri del Foro di
Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona – Piazza del Plebiscito 55,
giusta procura originariamente rilasciata su foglio separato,
INTERVENUTO
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 05.12.2023
PER PARTE ATTRICE:
1. Respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, Voglia il Tribunale per tutte le motivazioni
espresse e per le emendatio operate in atti, accertare i fatti di causa, la invalidità inefficacia degli atti
unilaterali, le mendaci dichiarazioni rese alla CERI, gli atti e i comportamenti commissivi ed omissivi,
gli illeciti, le violazioni agli obblighi legali e informativi e alle regole di condotta, la violazione dell'art.
640 c.p e degli obblighi informativi e comportamentali previsti dagli artt. 1175,1176, 1337 codice civile,
dell'art 21 del d.lgs. n. 58/98, dagli art. 27 e ss. del Regolamento MiFID n. 16190 del 29 ottobre 2007,
dalla circolare CONSOB 9019104/2009 di cui si è resa responsabile il dipendente e la CA nel
consigliare, offrire, vendere e rinegoziare il contratto derivato swap e le azioni della TO CA alla
R.E.I.. collegandoli all'erogazione, all'accesso ed al mantenimento del credito e per l'effetto dichiarare
l'invalidità dei negozi conclusi, delle obbligazioni e, previa declaratorie di invalidità, inefficacia ed
inopponibilità di qualsiasi atto limitativo, condannare ex artt. 1310, 2055 c.c. la INTESA direttamente
ed in solido con la sia dipendente dott. RB al risarcimento di tutto danni patrimoniali e anche
morali per la natura dell'illecito, alla ripetizione di tutte le somme incassate per differenziali, costi e
prezzo ciascun addebito oltre interessi e rivalutazioni.
pagina 2 di 19 Voglia il Tribunale in ogni caso accertare i fatti di causa, gli atti commissivi e i comportamenti
omissivi, gli illeciti, le violazioni agli obblighi legali e regole di condotta quando la INTESA ha
incassato i differenziali è receduta dal contratto, liquidato e chiesto il MTM e, quando ha trasmesso
l'informativa mendace, si è rifiutata di rettificarla e di ottemperare all'ordinanza di condanna del
Tribunale Collegiale di Ancona 23 luglio 2020.
Per l'effetto dell'accertamento degli inadempimenti e degli illeciti civili e penali Voglia il Tribunale
condannare TE Sanpaolo S.p.A. direttamente ed ex art. 20249 al risarcimento dei danni prodotti, al
controvalore dei differenziali incassati a tutto il 2019 oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal
giorno dei singoli addebiti e degli ulteriori danni anche morali, stante la natura degli illeciti e la
malafede della convenuta, danni da liquidarsi anche a seguito di CTU contabile e/o comunque in caso
di impossibilità in via equitativa o nell'importo che riterrà.
2. Voglia il Tribunale accertare i fatti di causa, le omissioni e i comportamenti illeciti, le violazioni
agli obblighi legali e informativi e alle regole di condotta, l'illecito, l'inadempimento della CA
INTESA e dipendenti nella consulenza offerta, nella successiva esecuzione dei contratti di swap e per
avere taciuto e dissimulato le informative, non aver ottemperato agli obblighi legali e comportamentali,
non avere agito con correttezza, buona fede, per avere posto in essere artifici e raggiri nel proporre il
contratto, la rinegoziazione e nell'incasso dei differenziali e la liquidazione del MTM ed anche per a
trasmissione di informative mendaci su crediti insoluti da oltre 90 giorni alla CERI di CA d'Italia
impeditive dell'accesso al credito e alle misure agevolative adottate dal Governo a seguito
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la disapplicazione della Ordinanza resa da codesto
Tribunale il 23 luglio 2020 e prodotta in atti.
Voglia accertare l'illecito diretto e indiretto della CA, quale cessionaria ed esecutrice del contratto
pendente, cessionaria dell'azienda con il rapporto di lavoro dipendente e responsabile civile di cui agli
artt. 1218, 1137, 1337, 1310 1440, 2043, 2049, 2055, 2056, 2112 c.c. ed ex art. 21 e 236 comma TUF,
ex artt. 27 ss. Reg. n.16190/2007 e circolare CONSOB 9019104/2009 ed, infine, ex art. 640 e 328 c.p.
quando ha attuato il contratto, incassato i differenziali, receduta anticipatamente, liquidato e chiesto il
MTM e, infine, quando ha trasmesso la informativa mendace e si è rifiutata di rettificarla e di
ottemperare all'ordinanza di condanna del Tribunale Collegiale di Ancona il 23 luglio 2020.
pagina 3 di 19 Per l'effetto dell'accertamento degli inadempimenti e degli illeciti civili e penali Voglia il Tribunale
condannare TE Sanpaolo S.p.A. al risarcimento dei danni e dei differenziali incassati a tutto il 2019,
oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli addebiti e degli ulteriori danni anche
morali, stante la natura dell'illecito tenendo conto della malafede del convenuto e di
tutti i danni anche da immagine e aspettativa lesa per le mendaci informative pubblicare alla CERI,
da liquidarsi anche a seguito di CTU contabile e/o comunque in caso di impossibilità in via equitativa o
nell'importo che riterrà anche in via equitativa.
3. In ogni caso, Voglia condannare la convenuta in solido con la CA per tutti gli illeciti e
inadempimenti di cui è responsabile direttamente e indirettamente al risarcimento del danni come
chiesti oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del singolo investimento ed oltre al danno
morale, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
Il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese e dei compensi professionali del
giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si insiste affinché il Giudice adito convochi il CTU a chiarimenti ovvero ne disponga
la rinnovazione per il completamento delle operazioni peritali non eseguite e per avere disapplicato la
normativa, la Comunicazione CONSOB n. 9019104/2009 e la Circolare ABI – Serie Tecnica n. 39 del
07.08.2009, per tutti i motivi illustrati e con i quesiti indicati in atti.
Inoltre, senza inversione dell'onere della prova che spetta ai sensi dell'art. 23, comma 6, TUF al
convenuto nell'azione contrattuale, insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale alla sig.ra
EL RB, domiciliata come in atti, e, di seguito, della prova testimoniale, con i testi indicati nella
memoria n. 2 depositata in via telematica il 06.10.2021, sui capi articolati nell'atto di citazione (con
espressa esclusione di ogni valutazione), di cui al I paragrafo alle lettere da lett. a) a lett. m), nonché
sugli ulteriori capitoli di prova articolati nel I paragrafo della suddetta memoria n. 2 ai numeri da n. 1
a n. 17, tutti preceduti dalla locuzione "Vero è che".
PER BANCA INTESA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria,
così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
pagina 4 di 19 - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o tardività e/o irritualità e/o infondatezza
delle domande nuove proposte da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;
- espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata ex adverso, per
i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a TE Sanpaolo in relazione
all'odierno procedimento per i motivi esposti in narrativa e disporre l'immediata estromissione dal
presente procedimento della CA;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria
proposta da parte attrice a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione
della stessa ex art. 2947 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da
parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex
artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di
annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935
c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento
dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
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