Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 7
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni forzate

N. 47-2/2019 R.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice Est. dott. Maria Magri' - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 47-1 /2019 R.F. di opposizione al rendiconto ex art. 116 4° c. L. Fall. depositato dal Curatore del Fallimento Lanterna Magica S.r.l. dott. Elias Bani in data
26.12.2023 promosso da
PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. (C.F.: 02962560963), con sede legale in Cassano
d'Adda (MI), via Magellano n. 23, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore signora AL IA ET rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Amodeo e Leonardo ET del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano, piazzale
Giulio Cesare n. 14
OPPONENTE nei confronti di
AN Dott. ELIAS (c.f. [...]), residente in [...], personalmente e in qualità di Curatore pro-tempore del Fallimento
Lanterna Magica s.r.l. - n. 47/2019 R.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Grassi del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arcene (BG), via Dante Alighieri n. 1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. – “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
I – Nel merito

1. negare l'approvazione del rendiconto presentato dal curatore dott. Elias Bani

2. condannare il curatore del fallimento, dott. Elias Bani (ed eventualmente anche il Comune di
Treviglio e Nexo Digital s.r.l.), al risarcimento dei danni cagionati alla procedura e quindi al pagamento in suo favore dell'importo di € 468.834,63 o di quello – maggiore o minore – eventualmente ritenuto di giustizia 3. disporre la nomina di un nuovo curatore in sostituzione del dott. Elias Bani che – in difetto di ogni conflitto di interessi – possa esercitare nei confronti dei membri assenzienti del comitato dei creditori
Comune di Treviglio e di Nexo Digital s.r.l. (ed eventualmente anche dello stesso curatore uscente, dott. Elias Bani) le azioni di responsabilità volte ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla procedura in misura non inferiore a € 468.834,63 o a quella – maggiore o minore – eventualmente ritenuta di giustizia II – In via istruttoria

4. ove ritenuto necessario, disporre CTU volta ad accertare e stabilire il valore economico e di mercato nel periodo di conclusione dell'accordo transattivo tra il Fallimento di Lanterna Magica s.r.l. ed il signor NR EL (novembre 2021) dei seguenti immobili di proprietà del signor NR
EL, siti in via Madreperla 7, 24047 Treviglio (BG), oggetto della perizia di stima depositata da Prospettive Virtuali s.r.l. quale doc. 9:
Catasto Fabbricati – foglio 28 – particella 4039 – subalterno 704 – categoria A/2
Catasto Fabbricati – foglio 28 – particella 4039 – subalterno 705 – categoria C/6

5. rigettare in quanto inammissibili o irrilevanti tutte le istanze istruttorie che dovessero essere formulate dal dott. Elias Bani III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e successivi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
CURATORE DOTT. ELIAS AN – “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inaccoglibilità delle istanze e delle domande avversarie tutte per come formulate e per l'effetto dichiarare approvato il rendiconto di gestione depositato dal curatore, con ogni effetto conseguente.
In via principale e di merito:
Rigettare integralmente le istanze e le domande avversarie tutte perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare approvato il rendiconto di gestione depositato dal curatore, con ogni effetto conseguente.
In ogni caso: Con integrale rifusione integrale delle spese e delle competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 29.02.2024 PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. ha svolto una serie di contestazioni al rendiconto depositato dal dott. Elias Bani, Curatore del Fallimento
LANTERNA MAGICA S.r.l. in data 26.12.2023. All'udienza fissata per l'approvazione del rendiconto, in data 05.03.2024, PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. ha reiterato
l'opposizione.
Conseguentemente il Tribunale, con decreto emesso in data 11.03.2024, ha fissato
l'udienza collegiale per la discussione in merito all'opposizione depositata da
PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. ai sensi dell'art. 116 n. 4) L. Fall. per il giorno
11.04.2024, differendola successivamente dapprima al 08.05.2024 e successivamente al
15.05.2024.
A seguito dei rilievi mossi dall'opponente all'udienza in merito alla mancata apertura di separato procedimento per la trattazione del presente giudizio, il Tribunale ha infine, con ordinanza emessa in data 26.06.2024, disposto a cura della Cancelleria Procedure
Concorsuali l'iscrizione di procedimento autonomo per la trattazione dell'opposizione al rendiconto depositata da PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l., esplicitamente prevedendo che in detto subprocedimento fossero inseriti il rendiconto depositato dal Curatore nel fascicolo della procedura fallimentare, comprensivo di tutti gli allegati;
il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 116 L. Fall. del 05.03.2024 con il relativo verbale;
la nota di deposito delle contestazioni al rendiconto, munita di tutti gli allegati, depositata dal Curatore del fallimento in data 29.02.2024;
gli atti depositati da PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. e dal
Curatore del fallimento a seguito dell'opposizione al rendiconto e all'udienza del
05.03.2024, comprensivi di tutti gli allegati;
tutti i provvedimenti del Tribunale successivi all'udienza del 05.03.2024. Ha quindi assegna al creditore opponente PROSPETTIVE
VIRTUALI S.r.l. nuovo termine sino al 22.07.2024 per il deposito di memoria di replica
alla memoria difensiva depositata dal Curatore, all'esito della formazione del predetto fascicolo e della compiuta integrazione del contraddittorio, e al curatore successivo termine sino al 14.08.2024 per il deposito di eventuale replica, stabilendo la trattazione scritta della causa e assegnando alle parti il termine del 10.09.2024 (anche per la decorrenza del termine previsto dall'art. 127 ter comma terzo c.p.c.) per il deposito di brevissime note contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato nel termine assegnato le rispettive memorie.
Con ordinanza emessa in data 27.09.2024 alla scadenza del termine sopra indicato il
Tribunale, rilevato che nella memoria depositata in data 10.09.2024 il creditore opponente ha dato espressamente atto, a pag. 1, che “a tutt'oggi non è in grado di accedere e consultare il fascicolo del “procedimento autonomo” come pure disposto dal Collegio ai fini della “compiuta integrazione del contraddittorio” e ritenuta tale circostanza rilevante, pur in assenza di espresse richieste del creditore sul punto, ritenendosi la compiuta integrazione del contraddittorio elemento imprescindibile per l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale, ha disposto a cura della Cancelleria la predisposizione di copia cartacea integrale del fascicolo del subprocedimento di opposizione al rendiconto, contenente tutti gli atti indicati nel decreto del Tribunale del 26.06.2024 e i relativi allegati, nonché tutti quelli depositati successivamente all'interno del medesimo fascicolo, assegnando nuovo termine al creditore per il deposito di memoria difensiva sino al
20.10.2024 e successivo termine per replica al curatore sino al 30.10.2024. Ha quindi disposto la trattazione scritta dell'opposizione per l'udienza del 05.11.2024, ore 09.00, concedendo alle parti termine sino al 04.11.2024 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e riservando la decisione successivamente alla celebrazione dell'udienza cartolare come sopra indicata.
Il Tribunale ha pertanto assunto la presente decisione nella camera di consiglio del
04.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
PROSPETTIVE VIRTUALI S.r.l. ha incardinato la presente opposizione all'approvazione del rendiconto depositato dal Curatore del Fallimento dott. Elias Bani in data 26.12.2023, con dichiarazione fatta all'udienza ex art. 116 L. Fall. in data 05.03.2023
e con successivo atto di opposizione con contestuale richiesta di iscrizione a ruolo depositato in data15.03.2024.
L'opponente ha premesso che “il giudizio che s'instaura, ai sensi dell'art. 116 l. fall., in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore può avere ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e
l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori (Cass. 19.1.2000 n. 547, nonché Cass. 14.10.1997 n. 10028, in www.dejure.it)”.
Preliminarmente il Tribunale rileva che parte opponente, pur avendo svolto domande anche nei confronti dei membri del comitato dei creditori (nello specifico, del Comune di
Treviglio e di Nexo Digital S.r.l.), non ha provveduto all'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Non vertendosi, peraltro, in ipotesi di litisconsorzio necessario, il
Tribunale ritiene di non dovere procedere ad alcuna iniziativa in tal senso, rimanendo pertanto il contraddittorio costituito unicamente nei confronti del Curatore del Fallimento.
Nel merito, la società opponente ha contestato, nello specifico, l'accordo transattivo concluso dal Curatore con l'amministratore della società fallita dott. NR Alessandro
EL, ritenendo detto accordo assolutamente svantaggioso per i creditori della procedura in quanto fortemente al ribasso, e accusando pertanto il curatore e il comitato dei
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