Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3134
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Testo completo
R.G. 8400/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
ON, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/10/1967, residente in [...]16 scala D, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Giuseppe Macaggi n. 17/11, presso lo studio dell'Avv. Stefano Bagatta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi P_ C.F._2
residente in [...]16 scala D, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Corso
Torino n. 14/6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Barosso, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Resistente -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, confermata preliminarmente l'Ordinanza Presidenziale del 12.02.2023,
- in ogni caso respingere e rigettare ogni contraria istanza domanda e/o eccezione, in primis la domanda di addebito ex adverso proposta, in quanto palesemente non provata e, comunque, infondata tanto in fatto quanto in diritto;
- In via principale, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, SInori CP_2
e ;
[...] P_
- sempre in via principale, vista la perdurante disparità economica tra i coniugi emergente dalla documentazione reddituale agli atti, tenuto conto di come il lungo matrimonio abbia inciso sulla capacità lavorativa della ricorrente e di come la ricorrente abbia contribuito, nel corso del matrimonio, alla formazione del patrimonio familiare, porre a carico del resistente, sig. , un congruo onere di contribuzione al mantenimento della coniuge, sig.ra P_
, nella misura di - almeno - € 500,00#, mensili da corrispondere entro il Controparte_2
giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o, IN VIA DI
SUBORDINE, quella diversa somma dovesse risultare di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”
Conclusioni per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso e previa rimessione in istruttoria della causa per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, 1) In via preliminare, revocare il provvedimento presidenziale emesso in data 14.02.2023, per i motivi tutti di cui in premessa ed in particolare considerazione del sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali del SI. ed accertare e dichiarare che nessuna somma è P_
dovuta;
2) in via principale, accertare e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o in subordine infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie per i motivi suesposti e/o per quello che emergerà in corso di causa e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente;
3) sempre in via principale pronunciare la separazione tra i coniugi, con addebito nei confronti della SI.ra , per tutti Controparte_2
i motivi indicati in atti;
4) Rigettare comunque tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate.
5) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a parte ricorrente ed accertare e dichiarare che i veicoli Fiat Panda e Peugeot di cui in atti vengano assegnati all'esponente;
6) In subordine ridurre in punto quantum per le pretese di parte ricorrente per tutti i motivi indicati in atti. 7) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/10/2022 e ritualmente notificato, la SI.ra
[...]
ha chiesto la separazione personale dal marito SI. , esponendo che: CP_2 P_
- i coniugi avevano contratto matrimonio in IA (AG) in data 28/06/1994, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune e dall'unione coniugale era nata la figlia ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
- la coppia aveva stabilito la propria residenza presso la casa coniugale sita in Genova, Via
Tortona n. 7/16 scala destra, già di proprietà del SI. ;
P_
- la vita matrimoniale, inizialmente felice, si era successivamente incrinata a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali tanto che i coniugi, pur convivendo sotto lo stesso tetto, erano sostanzialmente separati di fatto da tempo;
- in particolare in data 13/08/2022, a causa dell'aumento delle liti quotidiane, dei dissapori
e delle incomprensioni, la SI.ra , ritenendo invivibile la situazione creatasi in casa, CP_2
aveva manifestato l'intenzione di separarsi al coniuge, il quale le aveva impedito di far rientro di sera nella casa coniugale, negandole di prendere con sé i vestiti e gli effetti personali, obbligandola a chiedere aiuto ed ospitalità prima presso l'abitazione della figlia e, poi, presso un'amica;
- la ricorrente si vedeva pertanto costretta a far rientro in Sicilia, a IA (AG), dai propri genitori, dove è stata ospite in attesa di poter rientrare a Genova, città dove vive ancora la figlia e dove la ricorrente ha le proprie amicizie e le proprie abitudini di