Trib. Civitavecchia, sentenza 18/01/2024, n. 19

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Civitavecchia, sentenza 18/01/2024, n. 19
Giurisdizione : Trib. Civitavecchia
Numero : 19
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.1.2024 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1186 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 38 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Angelo Russo, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Controparte_1
Tre Madonne n. 8, nello studio degli Avv.ti Maurizio e Marco Marazza, che la rappresentano
e difendono con gli Avv.ti Massimo Luciani, Massimo Confortini, Filippo di Peio e Sante
Ricci per procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2019 premesso di aver lavorato dal Parte_1
dicembre 2008 alle dipendenze di con qualifica di primo ufficiale, lamentava che CP_2
la retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento è inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si tiene conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua. Il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di:
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- accertare e dichiarare il proprio diritto, previo se del caso annullamento/ disapplicazione/interpretazione conforme delle clausole collettive di riferimento, alla retribuzione delle ferie nella misura calcolata come da conteggi allegati, tenendo conto non soltanto degli elementi fissi della retribuzione, quali lo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita, ma di tutti gli elementi della retribuzione complessiva erogata durante il periodo di svolgimento delle mansioni di lavoro, in relazione allo status personale e professionale del pilota, conformemente alla definizione di retribuzione ordinaria complessiva resa nelle motivazioni in diritto, con conseguenziale diritto all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali retribuite negli anni dal 2009 al 2014, dell'indennità di volo integrativa prevista dagli artt. 28 e 29 CCNL C.A.I. e dagli artt. 25 e 26
CCNL Trasporto Aereo - sezione prima personale navigante tecnico, in quanto intrinsecamente collegata all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi in base al contratto di lavoro;

- per l'effetto, condannare al pagamento di tutte le differenze retributive CP_2
maturate a titolo di differenza sulla retribuzione delle ferie, a favore del ricorrente, nella misura pari alla somma complessiva di € 8.459,68, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito della CTU contabile laddove ammessa dal Tribunale;

- con vittoria di spese e compensi professionali come per legge, da distrarsi.
La (d'ora in poi si costituiva in Controparte_1 CP_2 giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità e carenza di allegazione,
l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 2955 n. 2 c.c. e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 15.03.2021 il
Giudice pronunciava sentenza non definitiva ex art 420 bis c.p.c. relativa alla questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole contenute nel (che regolamenta il rapporto di lavoro oggetto del presente Organizzazione_1
giudizio a partire dal luglio 2014) dichiarando la nullità delle “clausole collettive, contenute nel che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di Organizzazione_1
computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, devono ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono di determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godono di ferie tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa”.
2
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione da parte della resistente
[...]
conseguente sospensione del giudizio. Parte_2
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216 del 2022 ha confermato parzialmente la pronuncia dell'intestato tribunale dichiarando la nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto
Aereo in vigore dal 2014 nella parte in cui, per il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, escludendo la nullità della clausola con riferimento agli ulteriori giorni di ferie di natura pattizia.
Riassunta tempestivamente la causa, il giudice ritenuto che, “sulla base degli atti di causa fosse in concreto impossibile stabilire quali e quante delle ferie godute da un lavoratore in un singolo anno siano ferie garantite dalla legge e quali e quante siano ferie di fonte collettiva, dovendosi considerare che il dato numerico (28 giorni di ferie garantite dalla legge e da 2 a 7 giorni di ferie di fonte collettiva) indica solo il numero di ferie che si maturano ogni anno di effettivo servizio ma non anche il numero di ferie che devono essere godute nel singolo anno solare”, ha ordinato ex art 421 c.p.c. alla resistente di specificare se tutti i giorni di ferie oggetto della domanda avanzata nel presente giudizio siano di fonte legale ovvero, in caso contrario, quanti e quali dei giorni di ferie, goduti dal ricorrente nei singoli anni solari per cui
è causa, appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale e quanti e quali dei giorni di ferie, goduti dal ricorrente nei singoli anni solari per cui è causa, appartengano al novero dai giorni di ferie di fonte contrattuale.
La convenuta ha assolto tale onere e il giudice ha pertanto nominato il consulente tecnico dott. conferendo allo stesso l'incarico di quantificare le differenze retributive Persona_1
spettanti al ricorrente e rinviando la causa per discussione all'udienza del 18.1.2024.
All'udienza del 18.1.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con la presente sentenza definitiva.
Preliminarmente deve ritenersi passato in giudicato e non più oggetto di esame la decisione in merito alla nullità dell'art. 10 CCNL trasporto aereo, applicabile per il solo periodo luglio- dicembre 2014, ove non prevede nel calcolo del compenso per i 28 giorni di ferie di fonte legale
l'inclusione anche dell'indennità di volo integrativa.
Parimenti coperta da giudicato è l'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva dei crediti vantati dal ricorrente formulata dalla resistente e rigettata dal giudice nella sentenza ex art 420 bis c.p.c..
3
Già delibata è stata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art 267
TFUE reiterata dalla resistente in tutte le fasi del giudizio. La richiesta già rigettata da questo tribunale nella sentenza non definitiva ex art. 420 bis c.p.c, è stata respinta altresì dalla Corte di
Cassazione con articolata motivazione, che si ritiene di condividere. Il Supremo Collegio ha infatti affermato che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con una sentenza del gennaio 2022, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della
Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello Europeo.
Rimane da valutare se dalla nullità del succitato art. 10 CCNL Trasporto Aereo derivi, in concreto, il diritto del ricorrente a percepire differenze retributive per il periodo luglio- dicembre 2014, nonché la questione circa la nullità delle clausole del contratto aziendale che ha disciplinato il rapporto di lavoro dal 2009 al luglio 2014 e la conseguente esistenza di un diritto di percepire eventuali differenze retributive da parte del ricorrente.
Deve tuttavia preliminarmente essere esaminate la richiesta di rinvio formulata dalla resistente dopo il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, sulla base della pendenza del giudizio di revocazione avverso tale sentenza.
A tal proposito si rileva che il ricorrente non ha fornito prova di aver effettivamente proposto il giudizio di revocazione straordinaria avverso la sentenza della Cassazione pronunciata con riferimento a tale controversia.
Inoltre, non vi è tra la decisione dell'eventuale giudizio di revocazione e la decisione da assumere in questa fase del giudizio un rapporto di pregiudizialità logica o giuridica idoneo a giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c.
Deve rilevarsi, infatti, che la decisione della Cassazione si riferisce solo al Org_1
applicabile relativamente ai compensi relativi all'anno 2014. Tuttavia con riferimento
[...]
a tale anno la domanda dovrebbe essere comunque rigettata per carenza di prova a prescindere dalla valutazione circa la validità dell'art 10 del al vaglio della Organizzazione_1
Suprema Corte, non essendo state depositate in atti tutte le buste paga delle relativa annualità.
Era, infatti, onere del lavoratore che domanda il pagamento di differenze retributive, fornire al
Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione del credito vantato.
Agendo in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie
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sulla base della considerazione che non è stato tenuto conto dell'indennità di volo
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