Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 67

TRIB Bergamo
Sentenza
24 gennaio 2025
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TRIB Bergamo
Sentenza
24 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 67
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 67
Data del deposito : 24 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 327/23
R.G. e promossa da

Parte_1 Parte_2 Parte_3

[...] Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6

Parte_7 Parte_8

Parte_9 Parte_10

Parte_11 Parte_12
Parte_13
(Avv.ti L. Neri, A. Guariso, F. Ottonelli)
CONTRO

Controparte_1
(Avv.ti F. Rotondi, A. Quarto, F. Previti)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
per sentir accertare l'illegittimità
[...] della mancata puntuale indicazione, nei contratti individuali di lavoro, della stabile collocazione dell'orario della prestazione lavorativa e per sentirla conseguentemente determinare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 81/15, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, tenendo conto delle esigenze personali, familiari e lavorative, nonché per sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. 81/15 nella misura del 20% delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto ovvero: alla sig.ra Parte_1
€ 5.518,20;
al sig. € Parte_2
3.114,91;
al sig. € Parte_3
5.640,79;
alla sig.ra € Parte_4
3.952,06;
alla sig.ra € Parte_5
4.693,71;
alla sig.ra Parte_6
€ 4.966,38;
alla sig.ra
[...] Parte_7
€ 5.191,55;
alla sig.ra
[...] [...]
€ 3.406,95;
alla sig.ra Parte_8 Parte_9
€ 4.029,92;
alla sig.ra
[...] Parte_10
€ 3.825,32;
alla sig.ra
[...] Pt_11
€ 5.279,73;
alla sig.ra
[...] Parte_12
€ 4.390,89;
alla sig.ra
[...] [...]
€ 6.022,20;
nonché per sentir Parte_13 accertare e dichiarare quale “tempo di lavoro” a tutti gli effetti quello impiegato per le operazioni di vestizione della divisa prima dell'inizio del turno e per la svestizione dopo la fine del turno, con conseguente diritto alla relativa retribuzione per il periodo dicembre 2019- settembre 2022 nella misura di 20 minuti giornalieri;
nonché per sentir accertare che tale prestazione lavorativa va qualificata come lavoro supplementare e/o straordinario e sentir condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme: alla sig.ra
€ 2.087,72 lordi;
alla Parte_1 sig.ra € 1.593,54 lordi;
al Parte_2 sig. € 2.075,22 lordi;
alla Parte_3 sig.ra € 1.925,53 lordi;
Parte_4 alla sig.ra € 2.058,32 Parte_5 lordi;
alla sig.ra Parte_6
€ 1.878,95 lordi;
alla sig.ra Parte_7
€ 2.124,72 lordi;
alla sig.ra
[...] [...]
€ 1.659,94 lordi;
alla sig.ra Parte_8
€ 1.527,14 lordi;
alla Parte_9 sig.ra € 1.726,34 lordi;
Parte_10 alla sig.ra € 2.157,31 lordi;
Parte_11
alla sig.ra € Parte_12
1.925,53 lordi;
alla sig.ra
[...]
€ 2.124,72 lordi, tutto oltre Parte_13 interessi e rivalutazione.
A fondamento di tali pretese i ricorrenti, premesso di essere dipendenti della convenuta con contratti part-time e mansioni di addetti alle pulizie presso l'Ospedale
Pio XI di Desio ed applicazione del CCNL imprese di pulizie multiservizi, evidenziavano che in sede di assunzione non era stata stabilita in alcun modo, nei rispettivi contratti individuali, la collocazione delle ore settimanali di lavoro all'interno dei singoli giorni della settimana, del mese, dell'anno in cui avrebbero dovuto lavorare.
I ricorrenti, nell'aggiungere di aver lavorato sulla base di turni variabili, comunicati settimanalmente, rivendicavano il risarcimento del danno sofferto a tale titolo.
I ricorrenti, nel dare atto dell'obbligo di indossare una divisa, lamentavano inoltre il mancato pagamento del tempo di vestizione e svestizione che doveva essere retribuito, come lavoro supplementare e/o straordinario, nella misura di 20 minuti giornalieri.
Rassegnavano le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, ritualmente citata, si
è costituita, resistendo alla domanda di cui
chiedeva il rigetto.
In ordine alla mancata indicazione della precisa collocazione oraria della prestazione lavorativa, Controparte_2
richiamava la clausola di
[...] flessibilità inserita nei contratti di lavoro, aggiungendo che i ricorrenti erano sempre stati regolarmente avvisati con debito anticipo della collocazione oraria della loro prestazione.
La resistente, in ordine al tempo di vestizione/svestizione, chiariva come i responsabili dell'appalto non avessero mai dato alcuna indicazione sulle modalità operative relative alla vestizione delle divise, raccomandando soltanto ai lavoratori di iniziare il proprio turno con la divisa già indossata, aspetto per il quale esisteva un locale spogliatoio collocato di fronte alla timbratrice. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
I ricorrenti sono tutti dipendenti della convenuta con rapporto part-time ed operano come addetti alle pulizie presso l'Ospedale
Pio XI di Desio con applicazione del CCNL imprese di pulizie multiservizi.
In primo luogo, viene lamentato che in sede di assunzione non è stata stabilita in alcun modo, nei rispettivi contratti individuali, la collocazione delle ore settimanali di lavoro all'interno dei singoli giorni della settimana, del mese, dell'anno in cui avrebbero dovuto lavorare.
Esaminando i vari contratti individuali si evince come in questi sia stato previsto, quanto alla collocazione oraria della prestazione, la quota di ore settimanali, mensili ed annuali, nonché le fasce orarie
(v. contratti in atti).
Ad esempio, nel caso della Parte_7 assunta con rapporto part-time di 24.30 ore settimanali, si legge nella lettera di assunzione che “la distribuzione dell'orario di lavoro sarà dalle ore 6.00 alle ore 10.20
o dalle ore 13.00 alle ore 17.20 o dalle ore
16.00 alle ore 20.20”, con la precisazione che eventuali possibili diverse turnazioni sarebbero state predisposte e preventivamente esposte sull'appalto (v. contratto in atti).
Analogamente, nel caso della , assunta Pt_8 per 20.25 ore settimanali, il contratto prevede che “la distribuzione dell'orario
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