Trib. Firenze, sentenza 05/12/2024, n. 3843
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Testo completo
N. R.G. 2220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2220/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il [...], residente in 50014 Parte_1 CodiceFiscale_1
Fiesole (FI), Via Vecchia Faentina n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sottili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via della Colonna 19
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Via Vecchia Faentina nr. 7, Fiesole (FI), rappresentato e difeso dagli avv.ti Samantha Pieri e Angela
Caputo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via Frusa n.37
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con la partecipazione ex lege del PM ( visti del 26/02/2024 e 28/02/2024)
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Posta in decisione sulle
CONCORDI CONCLUSIONI
rassegnate dalle parti in PCT in data 27/11/2024, con le quali hanno chiesto al Tribunale di recepire
l'accordo di seguito riportato: “I figli, ed vengono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare, nel sopra indicato domicilio, con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui i figli staranno con ciascuno dei genitori;
per le decisioni di maggior interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute, dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il padre, salvo diversi accordi con la madre, frequenterà i figli secondo le modalità appresso riportate: Un giorno la settimana dall'uscita di scuola con pernotto presso la di lui abitazione, curandosi lo stesso di accompagnarli a scuola il giorno successivo;
Un fine settimana ogni due, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori. Questo periodo dovrà essere concordato entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore deve comunicare tempestivamente all'altro il luogo e il recapito telefonico dove si trovano i figli durante il periodo che trascorrono con lui/lei;
I figli ed trascorreranno Per_1 Per_2
il 24 dicembre ed il 31 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore ad anni alternati;
la Pasqua verrà trascorsa con un genitore ed il lunedi dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
Salvo diverso accordo delle parti, il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, con l'obbligo per il genitore che avrà presso di se i figli di consentire la visita all'altro genitore;
• Il sig. provvederà a versare in Controparte_1
favore della sig.ra un contributo per il mantenimento dei figli minori ed Parte_1 Per_1 Per_2 concordato in €.400,00 mensili (€.200,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il giorno 5 del mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, già a conoscenza dello stesso, a partire dal mese successivo alla