Trib. Milano, sentenza 13/02/2024, n. 746

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 13/02/2024, n. 746
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 746
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 8426/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice F C, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8426 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. A L. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. F S.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Compenso Individuale Accessorio” (CIA) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto;

2) Condannare il convenuto, in persona del ministro pro tempore, CP_1
a corrispondere ad € 1.111,76, o la diversa somma Parte_1 maggiore o minore risultante in corso di causa;

3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;

4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 49,00 da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1




1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che si espongono di seguito.

2. Il compenso individuale accessorio è disciplinato dall'art. 82 del c.c.n.l. scuola, che prevede: “1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam …5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;

b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.

3. La
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