Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/10/2024, n. 554
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1392/2022, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
GI NI difeso dall'avv. SCHIMIO FRANCESCO
ricorrente
E
NP VO rappresentato e difeso dagli avv.ti ETTORE TRIOLO, VALERIA
GRANDIZIO e GIANFRANCO ESPOSITO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso nell'intimazione di pagamento n.
1
103320229000476592/000 notificata in data 19/05/2022, relativamente alle cartelle esattoriali di pagamento ed alle intimazioni di pagamento sottese all'atto impugnato, indicate nel ricorso con la quale veniva invitata al pagamento della somma di € 15.931,21.
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del
1999 e la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995 .
3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione.
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano l'NP significando lo stralcio delle cartelle sottese alla intimazione avvenuto ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022
5. . A seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, senza necessità di ulteriore istruttoria, alla luce dei documenti prodotti.
6. Occorre in via preliminare osservare che dell'art. 1, al comma 222 della legge
n. 197/2022 prevede: Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
2 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
7. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1392/2022, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
GI NI difeso dall'avv. SCHIMIO FRANCESCO
ricorrente
E
NP VO rappresentato e difeso dagli avv.ti ETTORE TRIOLO, VALERIA
GRANDIZIO e GIANFRANCO ESPOSITO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso nell'intimazione di pagamento n.
1
103320229000476592/000 notificata in data 19/05/2022, relativamente alle cartelle esattoriali di pagamento ed alle intimazioni di pagamento sottese all'atto impugnato, indicate nel ricorso con la quale veniva invitata al pagamento della somma di € 15.931,21.
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del
1999 e la prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995 .
3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione.
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituivano l'NP significando lo stralcio delle cartelle sottese alla intimazione avvenuto ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230, della legge n. 197/2022
5. . A seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, senza necessità di ulteriore istruttoria, alla luce dei documenti prodotti.
6. Occorre in via preliminare osservare che dell'art. 1, al comma 222 della legge
n. 197/2022 prevede: Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
2 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
7. Ciò detto, va rilevata la immediata applicabilità, nel corso del presente giudizio, dello ius superveniens ricorrendone i presupposti (annullamento automatico ex lege), per la cui applicazione, in linea di principio, il termine ultimo deve identificarsi con la pubblicazione della sentenza. Inoltre, la immediata
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