Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2024, n. 8
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 13-1.2024 promosso da
SE RE RL in proprio.
La società SE RE RL ha chiesto dichiararsi il proprio la liquidazione giudiziale
Il Tribunale è territorialmente competente ex articolo 9 L.F, avendo la società istante sede legale nel circondario.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Come noto il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve depositare la documentazione di cui all'articolo 39 C.C.I: scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi,
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tale documentazione è intesa a fornire al Tribunale un corredo informativo minimo al fine di accertare se sussistono le condizioni previste dagli artt. 1, 2,121 l C.C.I.. per dichiarare la liquidazione giudiziale.
Al debitore istante compete, quindi, sia la dimostrazione di trovarsi in stato di insolvenza (non avendo l'istanza di per sé alcun valore confessorio in quanto la liquidazione giudiziale verte su diritti indisponibili), sia di non rientrare nelle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 2 e 121 C.C.I. comportando questo aspetto una vera e propria inversione dell'onere della prova.
Nel caso in esame, è pacifico (risultando dalla documentazione in atti, così come successivamente integrata), che la società raggiunge (negli ultimi tre esercizi) i requisiti dimensionali che, in forza dell'art.2 e 121 C.C.I., sono necessari per poter procedere alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr. bilanci 2019,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 13-1.2024 promosso da
SE RE RL in proprio.
La società SE RE RL ha chiesto dichiararsi il proprio la liquidazione giudiziale
Il Tribunale è territorialmente competente ex articolo 9 L.F, avendo la società istante sede legale nel circondario.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Come noto il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve depositare la documentazione di cui all'articolo 39 C.C.I: scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi,
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tale documentazione è intesa a fornire al Tribunale un corredo informativo minimo al fine di accertare se sussistono le condizioni previste dagli artt. 1, 2,121 l C.C.I.. per dichiarare la liquidazione giudiziale.
Al debitore istante compete, quindi, sia la dimostrazione di trovarsi in stato di insolvenza (non avendo l'istanza di per sé alcun valore confessorio in quanto la liquidazione giudiziale verte su diritti indisponibili), sia di non rientrare nelle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 2 e 121 C.C.I. comportando questo aspetto una vera e propria inversione dell'onere della prova.
Nel caso in esame, è pacifico (risultando dalla documentazione in atti, così come successivamente integrata), che la società raggiunge (negli ultimi tre esercizi) i requisiti dimensionali che, in forza dell'art.2 e 121 C.C.I., sono necessari per poter procedere alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr. bilanci 2019,
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