Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 44
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Testo completo
RGAC 4450 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4450 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18 settembre 2024, e vertente
TRA
Automotiveholding s.r.l. (p. IVA 12551291003), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 72 presso lo studio dell'avv.
Santina Brizzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato
all'atto citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
Itas Mutua s.p.a. (p. IVA 01325120226), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Trento, via Brennero n. 139 presso lo studio dell'avv.
Andrea Giraldi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa
di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente.
APPELLATA
E
TO PP
APPELLATO CONTUMACIA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Automotiveholding s.r.l., nella qualità
di cessionaria del credito ceduto da GI UZ in relazione al noleggio di un veicolo per il
periodo relativo alla riparazione dei danni riportati dal veicolo targato CH662VN di sua
proprietà, in relazione all'incidente avvenuto il 26 aprile 2017, aveva convenuto in giudizio
la società Itas Mutua società che assicurava il veicolo del UZ che era stato urtato dal
veicolo targato AS601SS il cui conducente si era assunta la responsabilità dell'incidente
nel modello CAI compilato.
Aveva fatto riparare il veicolo e nelle more della riparazione il UZ aveva noleggiato un
veicolo presso la società attrice che aveva emesso fattura per euro 195,20 per il
pagamento del quale aveva operato la cessione di parte del credito risarcitorio.
La società aveva notificato la cessione del credito alla Assicurazione chiedendo il
pagamento della fattura oltre ad onorari stragiudiziali nella misura di euro 63,44.
Non avendo la società Itas Mutua formulato alcuna offerta aveva introdotto il presente
giudizio per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla spesa per il noleggio del
veicolo oltre alle spese stragiudiziali.
Si era costituita la Itas Mutua eccependo la nullità del contratto di cessione per violazioen
della normativa in materia di intermediazione finanziaria, Nel merito ha evidenziato che non
vi era prova alcuna della effettiva necessità del proprietario del veicolo di procedere al
noleggio del veicolo né che lo stesso fosse stato effettuato nel corso del periodo necessario
alla riparazione del veicolo, ed all'atto della restituzione del veicolo risulterebbe operata la
cessione del credito risarcitorio in pagamento della prestazione da parte della società che
ha operato il noleggio senza risultare essere iscritta all'epoca all'Albo dei soggetti
autorizzati ad esercitare il noleggio di veicoli senza conducente.
RGAC 4450 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, inoltre, il costo eccessivo del noleggio del veicolo rispetto al costo medio
operato all'epoca dagli operatori del settore.
Ha contestato, inoltre la esistenza delle spese stragiudiziali essendo stata operata la sola
richiesta di risarcimento del danno prima della introduzione del giudizio.
Era stata disposta. ai sensi dell'articolo 149 del c.a., la integrazione del contraddittorio nei
confronti del responsabile civile per la circolazione del veicolo Peugeot 106 targato
AS601SS che, ritualmente intimato non si era costituito.
La causa in assenza di richieste istruttoria è stata decisa dal giudice di pace di Roma con
sentenza 3963/2022 ha respinto la domanda attorea ritenendo che non vio fosse prova del
noleggio del veicolo da parte del la proprietaria dello stesso né che detto noleggio fosse
relativo alle necessità della proprietaria.
Con atto di appello ritualmente notificato la Automotiveholding s.r.l. ha lamentato che il
giudice non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta ed ha dedotto come
fosse sufficiente la prova del solo noleggio mediante la fattura per ritenere sussistente il
diritto al rimborso di tale somma e che la notifica della cessione era tempestiva.
Ha contestato anche la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse necessaria
ed utile a assistenza svolta dal legale considerato che la stessa era finalizzata ad evitare la
introduzione del giudizio.
Ha dedotto, inoltre, come non fosse applicabile al caso di specie il frazionamento del
credito in quanto diversai erano i soggetti creditori del risarcimento.
Si è costituita la Itas Mutua chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando come non possa
operare una presunzione di necessità di utilizzazione del noleggio in tutti i casi di incidente
stradale con riparazione del veicolo, essendo comunque necessario provare che sussisteva
una necessità che rendeva necessario il noleggio del veicolo a fronte di altre possibili
soluzioni quali il taxi, nulla avendo provato la società attrice in relazione alla necessita della
RGAC 4450 ANNO 2021 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
cedente o anche solo lo svolgimento di una attività lavorativa che imponeva l'utilizzo del
veicolo per lo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 4450 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2021, decisa alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
18 settembre 2024, e vertente
TRA
Automotiveholding s.r.l. (p. IVA 12551291003), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 72 presso lo studio dell'avv.
Santina Brizzi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato
all'atto citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E
Itas Mutua s.p.a. (p. IVA 01325120226), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Trento, via Brennero n. 139 presso lo studio dell'avv.
Andrea Giraldi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa
di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente.
APPELLATA
E
TO PP
APPELLATO CONTUMACIA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Automotiveholding s.r.l., nella qualità
di cessionaria del credito ceduto da GI UZ in relazione al noleggio di un veicolo per il
periodo relativo alla riparazione dei danni riportati dal veicolo targato CH662VN di sua
proprietà, in relazione all'incidente avvenuto il 26 aprile 2017, aveva convenuto in giudizio
la società Itas Mutua società che assicurava il veicolo del UZ che era stato urtato dal
veicolo targato AS601SS il cui conducente si era assunta la responsabilità dell'incidente
nel modello CAI compilato.
Aveva fatto riparare il veicolo e nelle more della riparazione il UZ aveva noleggiato un
veicolo presso la società attrice che aveva emesso fattura per euro 195,20 per il
pagamento del quale aveva operato la cessione di parte del credito risarcitorio.
La società aveva notificato la cessione del credito alla Assicurazione chiedendo il
pagamento della fattura oltre ad onorari stragiudiziali nella misura di euro 63,44.
Non avendo la società Itas Mutua formulato alcuna offerta aveva introdotto il presente
giudizio per ottenere il risarcimento del danno in relazione alla spesa per il noleggio del
veicolo oltre alle spese stragiudiziali.
Si era costituita la Itas Mutua eccependo la nullità del contratto di cessione per violazioen
della normativa in materia di intermediazione finanziaria, Nel merito ha evidenziato che non
vi era prova alcuna della effettiva necessità del proprietario del veicolo di procedere al
noleggio del veicolo né che lo stesso fosse stato effettuato nel corso del periodo necessario
alla riparazione del veicolo, ed all'atto della restituzione del veicolo risulterebbe operata la
cessione del credito risarcitorio in pagamento della prestazione da parte della società che
ha operato il noleggio senza risultare essere iscritta all'epoca all'Albo dei soggetti
autorizzati ad esercitare il noleggio di veicoli senza conducente.
RGAC 4450 ANNO 2021 Pag. 2 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, inoltre, il costo eccessivo del noleggio del veicolo rispetto al costo medio
operato all'epoca dagli operatori del settore.
Ha contestato, inoltre la esistenza delle spese stragiudiziali essendo stata operata la sola
richiesta di risarcimento del danno prima della introduzione del giudizio.
Era stata disposta. ai sensi dell'articolo 149 del c.a., la integrazione del contraddittorio nei
confronti del responsabile civile per la circolazione del veicolo Peugeot 106 targato
AS601SS che, ritualmente intimato non si era costituito.
La causa in assenza di richieste istruttoria è stata decisa dal giudice di pace di Roma con
sentenza 3963/2022 ha respinto la domanda attorea ritenendo che non vio fosse prova del
noleggio del veicolo da parte del la proprietaria dello stesso né che detto noleggio fosse
relativo alle necessità della proprietaria.
Con atto di appello ritualmente notificato la Automotiveholding s.r.l. ha lamentato che il
giudice non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta ed ha dedotto come
fosse sufficiente la prova del solo noleggio mediante la fattura per ritenere sussistente il
diritto al rimborso di tale somma e che la notifica della cessione era tempestiva.
Ha contestato anche la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che non fosse necessaria
ed utile a assistenza svolta dal legale considerato che la stessa era finalizzata ad evitare la
introduzione del giudizio.
Ha dedotto, inoltre, come non fosse applicabile al caso di specie il frazionamento del
credito in quanto diversai erano i soggetti creditori del risarcimento.
Si è costituita la Itas Mutua chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando come non possa
operare una presunzione di necessità di utilizzazione del noleggio in tutti i casi di incidente
stradale con riparazione del veicolo, essendo comunque necessario provare che sussisteva
una necessità che rendeva necessario il noleggio del veicolo a fronte di altre possibili
soluzioni quali il taxi, nulla avendo provato la società attrice in relazione alla necessita della
RGAC 4450 ANNO 2021 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
cedente o anche solo lo svolgimento di una attività lavorativa che imponeva l'utilizzo del
veicolo per lo
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