Trib. Catania, sentenza 08/03/2024, n. 1339

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 08/03/2024, n. 1339
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1339
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione dell'8 marzo 2024, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8039/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
DI UR NO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Federico
Arena;

-Ricorrente –
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti;

-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2023, Di AU AN esponeva: che a partire dal mese di maggio 2022 il ricorrente, in cerca di occupazione, a seguito di domanda in via amministrativa percepiva per se e per il proprio nucleo familiare la pensione di cittadinanza;
che con provvedimento del 10.03.2023 notificato il 14.04.2023 l'istituto resistente comunicava la revoca del beneficio nonché l'immediata restituzione delle somme erogate nellperiodo che andava dal maggio 2022 a luglio 2022 per un importo totale pari ad € 2.700,00;
che la causa del beneficio andava rinvenuta nell'omessa dichiarazione in domanda che il richiedente era sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la
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richiesta per erati di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 D 4/2018 e succ. mod. (art. 2, co. 1 lett. C bis);
che il ricorrente al momento della presentazione della domanda si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per essere imputato per il reato di rappina ai sensi dell'art. 628 c.p., pertanto al momento della presentazione della domanda amministrativa, il ricorrente era impossibilitato anche a svolgere una qualunque attività lavorativa ed la percezione del beneficio rappresentava l'unico strumento per poter vivere in maniera dignitosa;
che l'istituto avrebbe dovuto accertare se il fatto di reato contestato al ricorrente rientrasse nell'elenco di quelli ostativi per l'erogazione del beneficio.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: revocare con effetto immediato la comunicazione di decadenza dalla pensione di cittadinanza e conseguentemente
l'ordine di restituzione delle somme pari ad € 2.700,00.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente Inps svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il
“reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro
a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché
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