Trib. Cuneo, sentenza 30/08/2024, n. 645
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di UN – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3255/2021 R.G. promossa in grado d'appello con citazione notificata il 26.11.2021 da:
LA GO (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, datata 25.11.2021, dall'avv. Claudio MASSA (C.F.
[...]), del Foro di UN, ed elettivamente domiciliato in UN, Corso
Nizza n. 11 presso lo Studio e la persona del predetto difensore, FAX 0171/697728, PEC assa.claudio@pec.giuffre.it;
- APPELLANTE - contro
LA ER (C.F. [...]) in proprio, c.f. [...], pec: avv.roberto.parola@pec.it, FAX 0171698849, dom.to presso il proprio Studio in vi S. Croce
46/g, Vignolo (CN)
- APPELLATO -
EDIL VIETRI DI AP RO (C.F. [...]) corrente in Borgo S.
Dalmazzo (CN), Via G. Lovera 92, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Dottore del Foro di UN (C.F. [...]), presso il cui studio in 12100 UN (CN), Corso Nizza
n. 16, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in atti;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
LA GO
Voglia il Tribunale di UN adito quale Giudice d'appello delle sentenze del Giudice di pace del circondario, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ribadite le contestazioni delle comparse costitutive avversarie e richiamato quanto dedotto nel corso
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dell'udienza del 5.05.2022, da ritenersi qui per integralmente trascritto, dichiarando per quanto occorra di non accettare il contraddittorio in relazione ad eventuali domande nuove e/o inammissibili contenute nelle conclusioni avversarie
- Contrariis rejectis;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO riformare integralmente la sentenza n. 93/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di UN in data 27.04.2021 e comunicata in data 28.04.2021, non notificata, nel giudizio distinto a
R.G. con il n. 1344/2019 R.G. g.d.p., recante riunite le vertenze n. 1345 e 1346 R.G. Gdp , respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando l'appellante assolto da ogni domanda avversaria altresì disponendo che parte appellata LA
BE provveda alla restituzione della somma di € 6.649,73, che l'appellante medesimo ha versato su richiesta dell'attore, al fine di scongiurare l'avvio della procedura di esecuzione forzata del portato della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali ex art.
1284 comma V C.C. dalla data della corresponsione o ,in subordine ,dalla domanda al saldo;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Riformarsi la sentenza impugnata limitatamente alle condanne relative alle domande di cui alle cause n. 1345 e 1346/2019 RG. Gdp, riunite alla n. 1344/2019 R.G. gdp, condannandosi l'appellato LA BE alla restituzione di quanto sulla base di tali condanne percepito, oltre interessi legali ex art. 1284 comma V cpc dalla data della corresponsione ovvero dalla domanda, non trattandosi di domanda inammissibile né infondata, essendo privo di rilievo nei confronti dell'appellante il giudicato eventualmente formatosi tra LA BE ed ED.
IN OGNI CASO condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, 2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018) liquidate nella sentenza impugnata, dichiarandosi le stesse tenute e pertanto condannandole alla rifusione delle spese del presente grado di appello, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
AP RO
Voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, in via preliminare
- per i motivi in atti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis e ter Cod. Proc. Civ., l'appello principale proposto da LA IE;
nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello sia ritenuto ammissibile, per i motivi in
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atti qui richiamati e trascritti, preliminarmente, anche in via di appello incidentale, accertare l'erronea declaratoria di contumacia di LA IE nelle cause riunite iscritte avanti il Giudice di Pace di UN ai numeri di RG 1345/2019 e RG 1346/2019;
in principalità, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello principale proposto LA IE, e per l'effetto, confermare la sentenza appellata n. 93/2021 del
Giudice di Pace di UN;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse confermare la condanna a manlevare CA RO da ogni pretesa restitutoria formulata dall'attore LA BE, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure qui di seguito riproposte e riprodotte:
- come da comparsa di risposta del 18/11/2019 depositata agli atti di causa iscritta al n. di
RG 1344/2019, “accertare la diminuzione patrimoniale patita dal conchiudente in seguito alla realizzazione dei lavori descritti nella fattura di cui è causa e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione di quanto dovuto a titolo di ripetizione per intervenuta compensazione legale
e/o giudiziale con quanto l'attore è tenuto a indennizzare della predetta diminuzione patrimoniale, da quantificare in misura non inferiore al totale riportato in fattura o, in subordine, alla maggior e/o diversa somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa”
- come da comparsa di risposta del 18/11/2019 depositata agli atti di causa iscritta al n. di
RG 1345/2019, “accertare la diminuzione patrimoniale patita dal conchiudente in seguito alla realizzazione dei lavori descritti nella fattura di cui è causa e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione di quanto dovuto a titolo di ripetizione per intervenuta compensazione legale
e/o giudiziale con quanto l'attore è tenuto a indennizzare della predetta diminuzione patrimoniale, da quantificare in misura non inferiore al totale riportato in fattura o, in subordine, alla maggior e/o diversa somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa”
- come da comparsa di risposta del 18/11/2019 depositata agli atti di causa iscritta al n. di
RG 1346/2019, “accertare la diminuzione patrimoniale patita dal conchiudente in seguito alla realizzazione dei lavori descritti nella fattura di cui è causa e, per l'effetto, dichiarare
l'estinzione di quanto dovuto a titolo di ripetizione per intervenuta compensazione legale
e/o giudiziale con quanto l'attore è tenuto a indennizzare della predetta diminuzione patrimoniale, da quantificare in misura non inferiore al totale riportato in fattura o, in subordine, alla maggior e/o diversa somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa” in ogni caso
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con vittoria di spese e onorari di causa, contributo unificato, oltre rimborso delle spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) anche del presente grado di giudizio.
LA ER
CONCLUSIONI DEFINITIVE
NEI CONFRONTI DELL'APPELLANTE LA GO
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis;
- dato atto che i tre atti di citazione in 1° grado del sottoscritto hanno avuto ad oggetto esclusivamente la domanda di annullamento ex art. 412 c.c. dei tre contratti di appalto sottostanti all'emissione delle Fatt. n. 08, n. 09 e n. 10 / 2014 emesse dalla TR di
AP RO e pagate dal de cuius VA LA, con conseguente richiesta del sottoscritto di condannare esclusivamente AP RO a rimborsare quanto dal medesimo indebitamente percepito dal de cuius;
- dato altresì atto che il sottoscritto ha notificato i tre suddetti atti di citazione a LA
IE esclusivamente nella sua qualità di coerede di VA LA, ed esclusivamente al fine di integrare l'obbligatorio contraddittorio nei confronti del predetto LA IE quale litisconsorte necessario.
- dato altresì atto che, nel giudizio di 1° grado, il sottoscritto non ha formulato, neppure in subordine, alcuna domanda nei confronti di LA IE;
- dato altresì atto che, nel giudizio di 1° grado, LA IE non ha formulato, neppure in subordine, alcuna domanda e/o eccezione nei confronti del sottoscritto;
- dato altresì atto che, conseguentemente, nel giudizio di 1° grado non è mai sussistito alcun contenzioso tra i due suddetti coeredi di VA LA;
- nell'eventualità che la domanda di manleva formulata in 1° grado da AP
RO, titolare della TR, nei confronti di LA IE, ed accolta dal Giudice di
Pace, dovesse invece essere – parzialmente o totalmente - rigettata nel presente grado come richiesto dall'appellante:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la domanda di ripetizione dell'appellante
LA IE nei confronti del sottoscritto, di quanto pagato in manleva di AP
RO, titolare della TR, costituisce domanda nuova formulata per la prima volta nel presente grado d'appello e, conseguentemente, dichiarare tale domanda inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
IN ESTREMO SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui la domanda di ripetizione formulata dall'appellante nei confronti del sottoscritto non dovesse essere dichiarata inammissibile, dichiarare la domanda di ripetizione formulata dall'appellante nei confronti del sottoscritto infondata nel merito, essendo precluso a LA IE (terzo adempiente) di ripetere dal
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sottoscritto (creditore) il debito pagato per conto di AP RO, titolare della
TR (debitore), debito di quest'ultimo nei confronti del sottoscritto accertato con sentenza passata in giudicato.
- Conseguentemente, condannare l'appellante LA IE al pagamento delle spese legali in favore del sottoscritto.
B)
CONCLUSIONI DEFINITIVE
NEI CONFRONTI DI AP RO, TITOLARE DELLA TR
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis;
- dato atto che le domande formulate dal sottoscritto BE LA, avvocato in proprio, nel giudizio di 1° grado sono state dirette esclusivamente nei confronti di
AP RO, titolare della ditta TR;
- dato altresì atto che il sottoscritto non ha mai asserito che i contratti per cui è causa fossero stati commissionati dal de cuius VA LA, ma – al contrario – il sottoscritto ha precisato che il proprio padre non avrebbe potuto – di fatto - commissionare alcunché a causa della sua totale ed