Trib. Milano, sentenza 26/06/2024, n. 3319

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 26/06/2024, n. 3319
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3319
Data del deposito : 26 giugno 2024

Testo completo

N. 3752/24 REG. GEN.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa S M M, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 marzo 2024
da

Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 24, presso lo studio dell'avv. D R che lo rappresenta ed assiste per delega a margine del ricorso ricorrente contro

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. E S del Foro di Controparte_2
Milano, presso cui la società ha eletto domicilio in Milano, piazza Cinque Giornate 4, per delega in atti. convenuto
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 marzo 224, il sig. si è rivolto all'intestato Tribunale, Pt_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni nei confronti della società : CP_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla convenuta dal 12/11/2018 al 18/07/2023, ovvero in quel diverso periodo che risulterà di giustizia, una retribuzione lorda mensile corrispondente a quella netta € 1.900,00 per 14 mensilità per anno, ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia;



2. accertare e dichiarare
l'illegittimità della riduzione unilaterale della retribuzione operata dalla convenuta e per l'effetto



3. condannare
la convenuta al pagamento a favore del ricorrente dell'importo lordo corrispondente a quello netto di € 11.980,57, (di cui € 664,41 a titolo di TFR) come meglio specificato al precedente punto 14, ovvero quell'altra somma che risulterà di giustizia, oltre ai relativi contributi previdenziali e assistenziali.

4. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;

5. con vittoria di spese, compensi professionali ex DM 55/2014, spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. nella misura di legge e contributo unificato versato”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver iniziato a prestare la propria attività lavorativa per la convenuta in data 12/11/2018 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario full time per 40 ore settimanali, inquadramento nel 2° liv. del Ccnl Pubblici
Esercizi e adibizione alle mansioni di Cuoco (doc. n. 2: lettera di assunzione del 08/11/2018;
doc. n. 03: Buste paga sig. ;
Pt_1
-che, in sede di assunzione, le parti avevano concordato il pagamento a favore del dipendente
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