Trib. Terni, sentenza 02/10/2024, n. 377

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 02/10/2024, n. 377
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 377
Data del deposito : 2 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 804 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa DA
CONTILI CLAUDIA, nata a [...] il giorno 28.10.1955, elettivamente domiciliato in Terni, via G. Ferraris n.1 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Marini che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Antonio Cannoletta, lo rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/13 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio Roberto Fantini in Fiumicino del 23.01.2023 rep.n.37590
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di anzianità erogata dall'Inps di Terni, categoria VO n. 10043667, a decorrere dal 01.03.2009 dell'importo di € 1.486,54 deduceva: - che il ricorrente ha registrato in estratto conto le seguenti settimane di contribuzione figurativa per CIG e mobilità: “anno 1998 n.12 settimane di CIGS, anno 1999
n.51 settimane di CIGS, anno 2000 n.13 settimane di CIGS e n.8 settimane di mobilità, anno 2001 n.14 settimane di mobilità, anno 2002 n.9 settimane di mobilità, anno 2003 n.30 settimane di mobilità” (cfr. estratto contributivo all.ti nn. 2 - 3 al ricorso).


Sosteneva: - che alla propria pensione doveva essere applicato l'istituto della c.d. retribuzione figurativa per la Cassa Integrazione, come disciplinato dall'art. 8 della legge n.155/1981, istituto questo che, ove correttamente applicato, comporterebbe una retribuzione media settimanale superiore a quella calcolata dall'Istituto e quindi un maggior rateo pensionistico;
- che per i periodi di cassa integrazione va applicato l'art.8, comma 4 Legge n.151/1981 in base al quale il contributo figurativo è calcolato in base alla retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale e quindi alla retribuzione globale o retribuzione di fatto percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro;
- che la retribuzione, a sua volta, ai sensi dell'articolo unico della Legge n.427/1980 è soggetta alla ordinaria rivalutazione (nella percentuale dell'80%) legata alla variazione annuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- che con riferimento ai periodi di mobilità, la cui disciplina è identica a quella relativa ai periodi di CIG, non era stato considerato che la retribuzione pensionabile ai sensi dell'art.7 della Legge n.223/1991 non poteva essere inferiore a quella riconosciuta per il precedente periodo di CIG subito dal lavoratore;
- che quando vi è continuità tra CIG e mobilità (come nel caso del ricorrente dal 1998 al 2000) il valore della RMS adottato per la CIG deve essere identico al valore dato al periodo di mobilità (in entrambi i casi mutuato dalla retribuzione globale percepita dal pensionato nel periodo immediatamente antecedente il collocamento in CIG);
- che la differenza mensile sul trattamento pensionistico a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per CIG e mobilità ammonta ad € 15,96 mensili, come da conteggi allegati.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - in via principale, di accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per CIG e mobilità;
- di dichiarare che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, ha omesso la rivalutazione della retribuzione imponibile dei periodi di CIG ed ha applicato ai periodi di mobilità una retribuzione media settimanale inferiore al dovuto, poiché non parametrata a quella riconosciuta dallo stesso istituto per la CIG, così come rivalutata;
- per l'effetto, condannare l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e mobilità con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile pari ad € 15,96 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, degli arretrati e dei ratei futuri (in base alla decadenza triennale decorrente dalla domanda giudiziale) da perequarsi annualmente, oltre interessi e/o rivalutazione, come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'Ente resistente: - eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso nonché la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del

6.07.2011 n.98
convertito in Legge n.111/2011;
- eccependo, in via ulteriormente preliminare, nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale dei ratei, nonchè la prescrizione del diritto all'accredito di una maggiorazione contributiva;
- nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, ha insistito per il rigetto del ricorso. L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti, senza espletamento di ulteriori attività.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.

1. Improponibilità e improcedibilità della domanda.
L'INPS ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda non preceduta da domanda amministrativa e ricorso al Comitato INPS. Le eccezioni sollevate dall'INPS appaiono prive di fondamento per quanto di ragione.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente emerge quanto segue: domanda inoltrata all'INPS in data 20.06.2023 di riliquidazione della pensione (EXTRAMENSILI SU CIG E MOBILITÀ O, IN SUBORDINE, RIVALUTAZIONE
CASSA INTEGRAZIONE ANNI 1999 E 2000 SULLA BASE DELLA MEDESIMA
RMS DELLA CIG CALCOLATA DA INPS ANNO 1998 + INDICE F.O.I. E
SUCCESSIVO RICALCOLO DELLA MOBILITÀ DEL 2000 E SEG IN BASE
ALLA MEDESIMA R.M.S. DELLA PRECEDENTE CIG COSÌ COME RIVALUTATA) e successivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rigetto alla domanda del 12.10.2023 rimasto privo di esito e deposito del ricorso giurisdizionale in data 12.10.2023 (cfr. all.ti al ricorso in atti).

2. Eccezione di decadenza. L'INPS ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n.
111, trattandosi di ricorso giurisdizionale depositato in data 12.10.2023 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1.03.2009. L'eccezione di decadenza è infondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come
richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli Ermellini
n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale.
Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);

“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111).
Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.03.2009. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). Si legge in proposito nella motivazione della citata pronuncia: “5.Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui
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