Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 18729
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Testo completo
N. R.G. 2110/2019
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Giudice dott. Filomena Albano
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2110/2019 promossa da:
Parte 1 nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to RUBINETTI ANTONIO
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte 1 nata a [...] il 1 gennaio
1987
con il patrocinio dell'avv.to CATALANI PAOLA
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI:
per la parte ricorrente: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla
moglie;
assegnazione della casa coniugale al marito, esclusivo proprietario della stessa;
nulla per il mantenimento dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti
e visto l'addebito della separazione alla moglie;
per la parte resistente: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito;
ordinare al sig. Pt 1 di corrispondere alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile pari ad € 400,00;
a parziale modifica del decreto ex art. 156 comma 6^ codice civile del 24.11.2020 - di ordine a Controparte_2
[...] quale datrice di lavoro del sig. Parte 1 di versare direttamente in favore di
Controparte 1 la somma mensile di € 200,00 (oltre rivalutazione annuale ISTAT),
stabilita provvisoriamente in sede presidenziale, detraendola dalla retribuzione mensile dovuta al dipendente quale datrice di
-Pt 1 statuire l'ordine a Controparte_2
di versare direttamente in favore di Controparte 1lavoro del sig. Parte 1
la somma mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), a titolo di contributo al
mantenimento, o la maggiore misura provata in corso di causa, o, ritenuta equa dal
Tribunale, (oltre rivalutazione annuale ISTAT) detraendola dalla retribuzione mensile
dovuta al dipendente Pt 1 rigettare le domande formulate dal ricorrente.
Ragioni della decisione
Con sentenza parziale n. 2654/2020 emessa il 19 dicembre 2019 e pubblicata il 6 febbraio
2020, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Roma, in data 8 giugno 2014 sicché i punti rimasti controversi
attengono alle reciproche domande di addebito della separazione e alla richiesta di assegno a titolo di mantenimento del coniuge formulata dalla moglie.
Nessun provvedimento può essere adottato quanto alle modalità di affidamento e mantenimento della minore nata in [...] matrimonio, Parte_2 non
risultando alcun legame di filiazione tra il marito e la minore. Invero, dalla
documentazione depositata in atti, risulta che la figlia è stata riconosciuta alla nascita
dalla sola madre la quale, dichiarando la figlia come naturale, ha escluso l'operatività
della presunzione di paternità ex art. 231 c.c. (cfr. cass. sent. 3184/1987;
sent. n.
11073/1992).
Sull'assegnazione della casa coniugale
Considerato che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse
dei figli, ove non ci sia prole convivente, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è
preordinato non ha alcuna ragione di sussistere, per cui deve rigettarsi la relativa richiesta
della parte ricorrente e la situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà
l'ordinario regime civilistico.
Sulle domande di addebito reciprocamente formulate
Il ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie rappresentando che, dopo i primi anni di serena convivenza, la moglie aveva iniziato ad assumere nei confronti del coniuge atteggiamenti via via