Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 125
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15648/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Autieri e dall'avv. Parte_1
Francesco Autieri, come da procura in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Leone e dall'avv. Michela Stucchi, CP_1
come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
30.10.1998), (in data 21.11.2003) e (in data 18.3.2006) e di essere Per_2 Per_3
separato dalla resistente come da atto di negoziazione assistita del 21.10.2016, in atti, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione del diritto di visita dei figli come indicato nel ricorso, la diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli (previsto in sede di separazione consensuale pari ad euro 350,00 mensili per i due figli più piccoli e pari ad euro 200,00 mensili per il figlio , in parte Per_1
autosufficiente) e per la moglie (previsto come pari ad euro 1.100,00 mensili),
l'accessibilità da parte sua all'immobile già adibito a casa coniugale e di sua proprietà per poterne verificare lo stato, proibire alla resistente la disponibilità dei beni di proprietà esclusiva del coniuge contenuti nella detta casa coniugale, la corresponsione da parte della moglie delle spese ordinarie della casa coniugale, con condanna della medesima al pagamento delle somme arretrate a tale titolo meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che il figlio , paraplegico in seguito ad un incidente accaduto nel 2015, era dalla Per_1
stessa assistito, che il ragazzo percepiva una pensione di invalidità e di accompagno, che lei non aveva mai lavorato e che, allo stato, nemmeno era configurabile un suo collocamento nel mondo del lavoro, e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale (che, oltre alle somme mensili dette, prevedevano la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio dal momento della corresponsione in Per_1
suo favore della pensione di invalidità, nonchè il pagamento da parte del marito del
70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà del coniuge ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. il chiedeva la revoca o Parte_1
diminuzione dell'assegno per la moglie, la conferma di quelli per i due figli più piccoli, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie ed all'assegnazione della casa coniugale alla
moglie (in sede di precisazione delle conclusioni non venivano reiterate le domande
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15648/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Autieri e dall'avv. Parte_1
Francesco Autieri, come da procura in atti;
ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Leone e dall'avv. Michela Stucchi, CP_1
come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.3.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
30.10.1998), (in data 21.11.2003) e (in data 18.3.2006) e di essere Per_2 Per_3
separato dalla resistente come da atto di negoziazione assistita del 21.10.2016, in atti, chiedeva la pronuncia di divorzio, la regolamentazione del diritto di visita dei figli come indicato nel ricorso, la diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per i figli (previsto in sede di separazione consensuale pari ad euro 350,00 mensili per i due figli più piccoli e pari ad euro 200,00 mensili per il figlio , in parte Per_1
autosufficiente) e per la moglie (previsto come pari ad euro 1.100,00 mensili),
l'accessibilità da parte sua all'immobile già adibito a casa coniugale e di sua proprietà per poterne verificare lo stato, proibire alla resistente la disponibilità dei beni di proprietà esclusiva del coniuge contenuti nella detta casa coniugale, la corresponsione da parte della moglie delle spese ordinarie della casa coniugale, con condanna della medesima al pagamento delle somme arretrate a tale titolo meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, deduceva che il figlio , paraplegico in seguito ad un incidente accaduto nel 2015, era dalla Per_1
stessa assistito, che il ragazzo percepiva una pensione di invalidità e di accompagno, che lei non aveva mai lavorato e che, allo stato, nemmeno era configurabile un suo collocamento nel mondo del lavoro, e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione consensuale (che, oltre alle somme mensili dette, prevedevano la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio dal momento della corresponsione in Per_1
suo favore della pensione di invalidità, nonchè il pagamento da parte del marito del
70% delle spese straordinarie per i figli di cui al protocollo di questo Tribunale,
l'assegnazione alla moglie della casa coniugale di proprietà del coniuge ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. il chiedeva la revoca o Parte_1
diminuzione dell'assegno per la moglie, la conferma di quelli per i due figli più piccoli, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie ed all'assegnazione della casa coniugale alla
moglie (in sede di precisazione delle conclusioni non venivano reiterate le domande
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